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Document 32018R0723
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/723 of 16 May 2018 amending Annexes I and II to Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing as regards the approval of low atmospheric pressure stunning (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/2821
GU L 122 del 17.5.2018, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/723 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2018
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2009, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, lettera b),
sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 contiene l'elenco dei metodi di stordimento approvati, le relative caratteristiche e le prescrizioni specifiche per determinati metodi. |
(2) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce le prescrizioni riguardanti la configurazione, la costruzione e le attrezzature dei macelli. |
(3) |
In seguito alla richiesta di un operatore privato, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») di formulare un parere sul sistema a bassa pressione atmosferica («il metodo») per lo stordimento dei polli da carne (polli allevati per la produzione di carne). |
(4) |
Nel parere (2) del 25 ottobre 2017 l'EFSA ha stabilito che:
|
(5) |
Al fine di consentire alle autorità competenti un controllo regolare del rispetto di detto metodo è opportuno fissare prescrizioni specifiche per tale metodo. |
(6) |
Oltre che ai fini della macellazione commerciale, il metodo è considerato adeguato ai fini dell'abbattimento di polli in caso di spopolamento. |
(7) |
Il metodo è inoltre adeguato in altri casi in cui è necessario l'abbattimento di un elevato numero di polli per ragioni diverse da quelle di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ambientali. |
(8) |
In considerazione del fatto che il metodo è equivalente, in termini di risultati per il benessere animale, ad almeno uno dei metodi approvati esistenti, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009. |
(9) |
Al fine di consentire l'applicazione e il monitoraggio efficaci del metodo, dovrebbero essere rispettate alcune prescrizioni specifiche relative alla configurazione, alla costruzione e alle attrezzature. È quindi necessario modificare anche l'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
nell'allegato II è aggiunto il seguente punto 7: «7. Stordimento a bassa pressione atmosferica 7.1 Le attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica sono progettate e costruite in modo da garantire una perfetta tenuta, per consentire una lenta, graduale decompressione con una riduzione dell'ossigeno disponibile e, una volta raggiunto, il mantenimento del valore minimo di pressione. 7.2 Il sistema consente di misurare, visualizzare e registrare in modo continuativo la pressione del vuoto assoluto, il tempo di esposizione, la temperatura e l'umidità ed è in grado di emettere un segnale perfettamente visibile e udibile se la pressione si discosta dai livelli prescritti. Il dispositivo deve essere chiaramente visibile agli addetti.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2017;15(12):5056.