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Document 32018R0723

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/2821

GU L 122 del 17.5.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/723/oj

17.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/723 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2009, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, lettera b),

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 contiene l'elenco dei metodi di stordimento approvati, le relative caratteristiche e le prescrizioni specifiche per determinati metodi.

(2)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce le prescrizioni riguardanti la configurazione, la costruzione e le attrezzature dei macelli.

(3)

In seguito alla richiesta di un operatore privato, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») di formulare un parere sul sistema a bassa pressione atmosferica («il metodo») per lo stordimento dei polli da carne (polli allevati per la produzione di carne).

(4)

Nel parere (2) del 25 ottobre 2017 l'EFSA ha stabilito che:

il metodo può essere considerato, in termini di risultati per il benessere degli animali, perlomeno equivalente ad almeno uno dei metodi di stordimento attualmente disponibili;

il metodo è valido solo a determinate condizioni, in particolare se sono rispettate: le specifiche tecniche (come la velocità di decompressione, la durata di ciascuna fase e il tempo totale di esposizione), le caratteristiche degli animali (polli da carne) e alcune condizioni ambientali (come la temperatura e l'umidità);

la valutazione si limita solo ai polli da carne destinati alla macellazione di peso non superiore a 4 kg e il suo utilizzo non può essere esteso ad altre categorie di volatili.

(5)

Al fine di consentire alle autorità competenti un controllo regolare del rispetto di detto metodo è opportuno fissare prescrizioni specifiche per tale metodo.

(6)

Oltre che ai fini della macellazione commerciale, il metodo è considerato adeguato ai fini dell'abbattimento di polli in caso di spopolamento.

(7)

Il metodo è inoltre adeguato in altri casi in cui è necessario l'abbattimento di un elevato numero di polli per ragioni diverse da quelle di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ambientali.

(8)

In considerazione del fatto che il metodo è equivalente, in termini di risultati per il benessere animale, ad almeno uno dei metodi approvati esistenti, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009.

(9)

Al fine di consentire l'applicazione e il monitoraggio efficaci del metodo, dovrebbero essere rispettate alcune prescrizioni specifiche relative alla configurazione, alla costruzione e alle attrezzature. È quindi necessario modificare anche l'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la tabella 3 del capo I è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Tabella 3 — Metodo in atmosfera controllata»;

ii)

è aggiunta la seguente riga 7:

N.

Denominazione

Descrizione

Condizioni d'uso

Parametri fondamentali

Prescrizioni specifiche – capo II del presente allegato

«7

Stordimento a bassa pressione atmosferica

Esposizione di animali coscienti a una decompressione progressiva con riduzione dell'ossigeno disponibile al di sotto del 5 %

Polli da carne di peso vivo non superiore a 4 kg.

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Velocità di decompressione

Durata dell'esposizione

Temperatura e umidità dell'ambiente

Punti da 10.1 a 10.5»

b)

al capo II è aggiunto il seguente punto 10:

«10.   Stordimento a bassa pressione atmosferica

10.1   Durante la prima fase la velocità di decompressione non può essere superiore a quella equivalente a una riduzione della pressione atmosferica normale a livello del mare da 760 Torr a 250 Torr per un tempo non inferiore a 50 secondi.

10.2   Durante la seconda fase è raggiunta una pressione atmosferica normale a livello del mare minima di 160 Torr entro i successivi 210 secondi.

10.3   La curva pressione-tempo deve essere regolata per garantire che tutti i volatili siano storditi irreversibilmente entro il tempo stabilito.

10.4   La camera deve essere sottoposta a prova di tenuta e i manometri devono essere calibrati prima di ogni sessione operativa e almeno una volta al giorno.

10.5   I dati della pressione del vuoto assoluto, del tempo di esposizione, della temperatura e dell'umidità devono essere conservati per almeno un anno.»;

2)

nell'allegato II è aggiunto il seguente punto 7:

«7.   Stordimento a bassa pressione atmosferica

7.1   Le attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica sono progettate e costruite in modo da garantire una perfetta tenuta, per consentire una lenta, graduale decompressione con una riduzione dell'ossigeno disponibile e, una volta raggiunto, il mantenimento del valore minimo di pressione.

7.2   Il sistema consente di misurare, visualizzare e registrare in modo continuativo la pressione del vuoto assoluto, il tempo di esposizione, la temperatura e l'umidità ed è in grado di emettere un segnale perfettamente visibile e udibile se la pressione si discosta dai livelli prescritti. Il dispositivo deve essere chiaramente visibile agli addetti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(12):5056.


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