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Document 32014R0020

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 20/2014 della Commissione, del 10 gennaio 2014 , che modifica, per quanto attiene alla sostanza butafosfan, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 8 del 11.1.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/20/oj

    11.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 8/20


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 20/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 10 gennaio 2014

    che modifica, per quanto attiene alla sostanza butafosfan, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

    visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

    (2)

    Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

    (3)

    Il butafosfan figura attualmente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i bovini e per tale sostanza è stata stabilita l’assenza della necessità di definire un LMR.

    (4)

    L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere i suini nella voce relativa al butafosfan.

    (5)

    In base alla raccomandazione del Comitato per i medicinali veterinari non è necessario stabilire un LMR per il butafosfan nei suini.

    (6)

    A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l’Agenzia europea per i medicinali deve prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

    (7)

    Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare i risultati della valutazione del butafosfan per le specie bovina e suina a tutti i mammiferi da produzione alimentare.

    (8)

    Occorre pertanto modificare la voce riguardante il butafosfan nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere la voce riguardante la sostanza butafosfan per tutti i mammiferi da produzione alimentare, stabilendo nel contempo l’assenza della necessità di stabilire un LMR.

    (9)

    Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza butafosfan è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni (conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

    Classificazione terapeutica

    «Butafosfan

    NON PERTINENTE

    Tutti i mammiferi da produzione alimentare

    LMR non richiesto

    NON PERTINENTE

    NESSUNA

    Tubo digerente e metabolismo/integratori minerali»


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