Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0048

Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

GU L 111 del 15.4.2014, p. 50–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. impl. da 32015L2060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/48/oj

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/50


DIRETTIVA 2014/48/UE DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2014

che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/48/CE (3) del Consiglio è stata applicata negli Stati membri dal 1o luglio 2005 e nei suoi primi tre anni di applicazione è risultata efficace, entro i limiti stabiliti dal suo ambito di applicazione. Dalla prima relazione della Commissione del 15 settembre 2008 sull'applicazione di tale direttiva risulta tuttavia che essa non è pienamente all'altezza delle ambizioni espresse nelle conclusioni adottate all'unanimità dal Consiglio nella sessione del 26 e 27 novembre 2000. In particolare, non sono coperti taluni strumenti finanziari che sono equivalenti a titoli fruttiferi e taluni mezzi indiretti di possesso di titoli fruttiferi.

(2)

Per meglio raggiungere l'obiettivo della direttiva 2003/48/CE, è necessario innanzi tutto migliorare la qualità delle informazioni utilizzate per accertare l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi. A tale riguardo, l'agente pagatore dovrebbe avvalersi di luogo e data di nascita e, se esiste, del codice fiscale o dato equivalente attribuito dagli Stati membri. La direttiva 2003/48/CE non impone agli Stati membri l'obbligo di introdurre codici fiscali. Al riguardo è opportuno inoltre migliorare le informazioni inerenti ai conti congiunti e altri casi di proprietà effettiva condivisa.

(3)

La direttiva 2003/48/CE si applica soltanto ai pagamenti di interessi effettuati direttamente a favore di persone fisiche residenti nell'Unione, le quali possono pertanto eludere la direttiva 2003/48/CE interponendo un'entità o dispositivo giuridico, in particolare stabilito in una giurisdizione in cui non è assicurata la tassazione del reddito versato all'entità o dispositivo. Viste anche le misure antiriciclaggio previste dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è pertanto opportuno imporre agli agenti pagatori di applicare l'approccio della trasparenza ai pagamenti effettuati a talune entità o dispositivi giuridici stabiliti o aventi la sede di direzione effettiva in determinati paesi o territori in cui la direttiva 2003/48/CE o disposizioni analoghe o equivalenti non si applicano. Tali agenti pagatori dovrebbero utilizzare le informazioni già a loro disposizione in merito al o ai beneficiari effettivi dell'entità o del dispositivo giuridico ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/48/CE quando il beneficiario effettivo così identificato è una persona fisica residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli agenti pagatori, è opportuno redigere un elenco indicativo delle entità e dei dispositivi giuridici stabiliti nei paesi terzi e nelle giurisdizioni interessati dalla presente misura.

(4)

È opportuno altresì evitare che la direttiva 2003/48/CE sia elusa incanalando artificialmente un pagamento di interessi tramite un operatore economico stabilito al di fuori dell'Unione. È pertanto necessario precisare le responsabilità degli operatori economici quando sono consapevoli che un pagamento di interessi a un operatore stabilito al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva 2003/48/CE va a beneficio di una persona fisica che a loro consta essere residente in un altro Stato membro e che può essere considerata loro cliente. In tali circostanze è opportuno considerare che tali operatori economici agiscono come agenti pagatori. Ciò aiuterebbe in particolare anche ad impedire un eventuale abuso della rete internazionale degli istituti finanziari, vale a dire succursali, controllate, associate o holding, per eludere la direttiva 2003/48/CE.

(5)

L'esperienza ha dimostrato che è necessaria maggiore chiarezza per quanto concerne l'obbligo di agire come agente pagatore al momento del ricevimento di un pagamento di interessi. In particolare è opportuno identificare chiaramente le strutture intermedie che sono soggette a tale obbligo. Le entità e i dispositivi giuridici che non sono soggetti a imposizione effettiva dovrebbero applicare le disposizioni della direttiva 2003/48/CE al momento del ricevimento di pagamenti di interessi effettuati da operatori economici a monte. Un elenco indicativo di tali entità e dispositivi giuridici in ciascuno Stato membro semplificherà l'attuazione delle nuove disposizioni.

(6)

Dalla prima relazione sull'applicazione della direttiva 2003/48/CE risulta che questa può essere elusa mediante l'uso di strumenti finanziari che, alla luce del livello di rischio, della flessibilità e del rendimento convenuto, sono equivalenti ai crediti. Occorre pertanto garantire che essa copra non soltanto gli interessi ma anche altri redditi sostanzialmente equivalenti.

(7)

Analogamente, i contratti di assicurazione vita contenenti una garanzia di rendimento da entrate o il cui rendimento è per oltre il 40 % legato al reddito da crediti o reddito equivalente disciplinato dalla direttiva 2003/48/CE dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione di detta direttiva.

(8)

Per quanto riguarda i fondi di investimento stabiliti nell'Unione, la direttiva 2003/48/CE copre attualmente solo i redditi ottenuti tramite organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati conformemente alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che, tra le altre cose, ha abrogato e sostituito la direttiva 85/611/CEE del Consiglio (6). Redditi equivalenti derivanti da non-OICVM rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/48/CE solo quando i non-OICVM sono soggetti senza personalità giuridica e pertanto operano come agenti pagatori al momento del ricevimento di pagamenti di interessi. Per garantire l'applicazione delle stesse norme a tutti i fondi o sistemi di investimento, indipendentemente dalla loro forma giuridica, è opportuno sostituire il riferimento fatto dalla direttiva 2003/48/CE alla direttiva 85/611/CEE con un riferimento alla loro registrazione secondo la legislazione di uno Stato membro o al rispettivo regolamento del fondo o ai documenti costitutivi disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri. È opportuno inoltre assicurare parità di trattamento tenendo conto dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

(9)

Per quanto riguarda i fondi d'investimento non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è necessario chiarire che la direttiva si applica agli interessi e ai redditi equivalenti di tutti questi fondi, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle modalità di collocamento presso gli investitori.

(10)

È opportuno chiarire la definizione di pagamento di interessi per garantire che nel calcolo della percentuale di attività investite in tali strumenti siano presi in considerazione non soltanto gli investimenti diretti in crediti ma anche quelli indiretti. Inoltre, per facilitare l'applicazione da parte degli agenti pagatori della direttiva 2003/48/CE ai redditi derivanti da organismi di investimento collettivo stabiliti in altri paesi, occorre chiarire che il calcolo della composizione dell'attivo per il trattamento di determinati redditi di tali organismi è disciplinato dalle norme in vigore nello Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo nel quale sono stabiliti.

(11)

Sia la procedura del «certificato» che consente ai beneficiari effettivi con residenza fiscale in uno Stato membro di evitare il prelievo di una ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi percepiti in un altro Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/48/CE, sia la procedura alternativa, vale a dire la comunicazione volontaria allo Stato di residenza del beneficiario effettivo, hanno dei meriti. Nondimeno la procedura della comunicazione volontaria è meno onerosa per il beneficiario effettivo ed è pertanto opportuno consentire ai beneficiari effettivi di scegliere la procedura.

(12)

È opportuno che gli Stati membri forniscano statistiche utili sull'applicazione della direttiva 2003/48/CE al fine di migliorare la qualità delle informazioni a disposizione della Commissione per la preparazione della relazione, trasmessa ogni tre anni al Consiglio, sull'applicazione della direttiva.

(13)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione europea, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(14)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2003/48/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(15)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi transfrontalieri che sono generalmente inclusi in tutti gli Stati membri nel reddito imponibile delle persone fisiche residenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

La direttiva 2003/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/48/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori e dagli altri operatori economici stabiliti oppure, laddove pertinente, aventi la sede di direzione effettiva nel loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Definizioni di taluni termini

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a)

“operatore economico”, un istituto di credito o finanziario, qualsiasi altra persona fisica o giuridica, che regolarmente o occasionalmente effettua o attribuisce un pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva nell'esercizio della sua attività professionale;

b)

“sede di direzione effettiva” di un'entità, a prescindere dal possesso della personalità giuridica, l'indirizzo in cui sono assunte le decisioni gestionali essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'entità nel suo complesso. Se tali decisioni sono assunte in più di un paese o giurisdizione, la sede di direzione effettiva si considera situata all'indirizzo in cui è assunta la maggior parte delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività che danno luogo al pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva;

c)

“sede di direzione effettiva” di un trust o altro dispositivo giuridico:

i)

l'indirizzo permanente della persona fisica che ha la responsabilità principale delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività del dispositivo giuridico, o, nel caso di un trust, l'indirizzo permanente del fiduciario. Se più di una persona fisica ha questa responsabilità, la sede di direzione effettiva si considera situata all'indirizzo permanente della persona che ha la responsabilità principale della maggior parte delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività che danno luogo al pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva, oppure

ii)

l'indirizzo in cui la persona giuridica che ha la responsabilità principale di gestire le attività del dispositivo giuridico o, nel caso di un trust, il fiduciario, assume le decisioni gestionali essenziali inerenti a tali attività. Se le decisioni gestionali essenziali sono assunte in più di un paese o giurisdizione, la sede di direzione effettiva si considera situata all'indirizzo in cui è assunta la maggior parte delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività che danno luogo al pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva;

d)

“soggetto a imposizione effettiva”, un'entità o un dispositivo giuridico soggetto a imposta su tutto il reddito o sulla parte di esso attribuibile ai partecipanti non residenti, compreso qualsiasi pagamento di interessi»;

3)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizione del beneficiario effettivo

1.   Ai fini della presente direttiva, e fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, per “beneficiario effettivo” si intende qualsiasi persona fisica che riceve un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato ricevuto o attribuito a suo vantaggio, ossia che:

a)

agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

b)

agisce per conto di un'entità, a prescindere dal possesso della personalità giuridica, e comunica all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo del luogo di stabilimento dell'entità e, se situato in un diverso paese o giurisdizione, l'indirizzo della sede di direzione effettiva dell'entità;

c)

agisce per conto di un dispositivo giuridico e comunica all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi l'eventuale denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede di direzione effettiva del dispositivo giuridico e il nome della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1 bis, lettera c), o

d)

agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

2.   Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che riceve un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo e la lettera a), b) o c) del paragrafo 1 non si applica a tale persona, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. Se l'agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come il beneficiario effettivo.

3.   I commi dal secondo al quinto del presente paragrafo si applicano quando un operatore economico, che rientra anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico che non è soggetto a imposizione effettiva ed è stabilito o ha la sede di direzione effettiva in un paese o giurisdizione al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 della presente direttiva e al di fuori dell'ambito territoriale degli accordi e delle intese che prevedono le stesse misure o misure equivalenti a quelle della presente direttiva.

Il pagamento si considera effettuato o attribuito direttamente alla persona fisica residente in uno Stato membro diverso da quello dell'operatore economico e definita all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE quale beneficiario effettivo dell'entità o dispositivo giuridico. L'identità di detta persona fisica è stabilita conformemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva. Detta persona fisica è considerata altresì il beneficiario effettivo ai fini della presente direttiva.

Ai fini del primo comma, le categorie di entità e dispositivi giuridici figuranti nell'elenco indicativo dell'allegato I sono considerate non soggette a imposizione effettiva.

L'operatore economico di cui al primo comma determina la forma giuridica e il luogo di stabilimento oppure, laddove pertinente, la sede di direzione effettiva dell'entità o dispositivo giuridico basandosi sulle informazioni comunicate dalla persona fisica che agisce per conto dell'entità o dispositivo giuridico, in particolare a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che informazioni più attendibili in suo possesso indichino che i dati comunicati non sono corretti o completi ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Se l'entità o dispositivo giuridico non rientra nelle categorie di cui all'allegato I o se rientra in tali categorie ma afferma di essere soggetto a imposizione effettiva, l'operatore economico di cui al primo comma determina se è soggetto a imposizione effettiva sulla base di fatti generalmente riconosciuti o di documenti ufficiali presentati dall'entità o dispositivo giuridico oppure disponibili in virtù degli obblighi di adeguata verifica della clientela applicati ai sensi della direttiva 2005/60/CE.

4.   Se l'entità o dispositivo giuridico è considerato agente pagatore all'atto del ricevimento di un pagamento di interessi o all'attribuzione di tale pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, il pagamento di interessi è considerato maturato dalle persone fisiche seguenti, considerate beneficiarie effettive ai fini della presente direttiva:

a)

qualsiasi persona fisica avente diritto a ricevere il reddito derivante dalle attività che producono tale pagamento, o altre attività che lo rappresentano, all'atto del ricevimento del pagamento da parte dell'entità o dispositivo giuridico ovvero all'attribuzione del pagamento a suo favore, proporzionalmente ai diritti che essa può far valere su tale reddito;

b)

per l'eventuale parte del reddito derivante dalle attività che producono tale pagamento, o delle altre attività che lo rappresentano, alla quale non ha diritto nessuna delle persone fisiche di cui alla lettera a) all'atto del ricevimento del pagamento da parte dell'entità o dispositivo giuridico ovvero all'attribuzione del pagamento a suo favore, qualsiasi persona fisica che abbia contribuito, direttamente o indirettamente, alle attività dell'entità o dispositivo giuridico interessato, indipendentemente dal fatto di avere diritto o meno alle attività o al reddito dell'entità o dispositivo giuridico;

c)

se nessuna delle persone fisiche di cui alle lettere a) o b) ha diritto collettivamente o individualmente a ricevere la totalità del reddito derivante dalle attività che producono tale pagamento, o a tutte le altre attività che lo rappresentano, alla data di ricevimento o di attribuzione del pagamento di interessi, qualsiasi persona fisica, proporzionalmente ai diritti che può far valere su tale reddito, che, in una data successiva, acquisisca il diritto alla totalità o a parte delle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano. L'importo totale che si considera maturato da detta persona fisica non supera l'importo del pagamento di interessi ricevuto dall'entità o dispositivo giuridico o attribuito a suo favore, previa deduzione dell'eventuale parte attribuita conformemente al presente paragrafo ad una persona fisica ai sensi delle lettere a) o b).

(*1)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).»"

4)

gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

1.   Ciascuno Stato membro adotta con riguardo al proprio territorio le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini degli articoli da 8 a 12.

Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   L'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni tra l'agente pagatore e il beneficiario effettivo:

a)

per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo, costituita da nome e indirizzo, utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 2005/60/CE;

b)

per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo, costituita da nome, indirizzo, luogo e data di nascita e, conformemente all'elenco di cui al paragrafo 4, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito dallo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale. Per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate prima del 1o luglio 2015, le informazioni relative a luogo e data di nascita sono necessarie solo se non è disponibile tale codice fiscale o dato equivalente.

I dati di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono determinati sulla base di un passaporto o di una carta d'identità ufficiale o di qualsiasi altro documento d'identità ufficiale, secondo le indicazioni dell'elenco di cui al paragrafo 4, laddove applicabili, presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono in questi documenti sono determinati sulla base di qualsiasi altro documento attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo.

3.   Se il beneficiario effettivo presenta volontariamente un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente di un paese nei tre anni precedenti la data del pagamento, o in una data successiva se il pagamento si considera maturato da un beneficiario effettivo, la residenza si considera situata in quel paese. In mancanza di tale certificato, la residenza si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente. L'agente pagatore determina l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo sulla base delle seguenti norme minime:

a)

per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'indirizzo permanente attuale del beneficiario effettivo basandosi sulle informazioni migliori in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 2005/60/CEE;

b)

per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'indirizzo permanente attuale del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che risulta dalle procedure di identificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), da aggiornare sulla base dei documenti più recenti in possesso dell'agente pagatore.

Nella situazione di cui alla lettera b) del presente comma, in cui i beneficiari effettivi presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale rilasciato da uno Stato membro e si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato nei tre anni precedenti la data del pagamento, o in una data successiva se il pagamento si considera maturato da un beneficiario effettivo, dall'autorità competente del paese terzo in cui il beneficiario effettivo afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera paese di residenza lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto, la carta d'identità ufficiale o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale. Per i beneficiari effettivi sui quali l'agente pagatore dispone di documentazione ufficiale che dimostra che la loro residenza fiscale è situata in un paese diverso da quello del loro indirizzo permanente a motivo di privilegi connessi al loro status diplomatico o ad altre norme convenute a livello internazionale, la residenza è determinata mediante la documentazione ufficiale a disposizione dell'agente pagatore.

4.   Entro il 31 dicembre 2014 ciascuno Stato membro che attribuisce codici fiscali o dati equivalenti comunica alla Commissione la struttura e il formato di tali codici o dati e della documentazione ufficiale contenente le informazioni relative ai codici o dati attribuiti. Ciascuno Stato membro comunica inoltre alla Commissione le eventuali modifiche intervenute al riguardo. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Agenti pagatori

1.   Ai fini della presente direttiva per agente pagatore si intende un operatore economico stabilito in uno Stato membro che effettua un pagamento di interessi al beneficiario effettivo o attribuisce tale pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.

Ai fini del presente paragrafo, è irrilevante se l'operatore economico interessato sia il debitore o l'emittente del credito o del titolo che produce il reddito o l'operatore economico incaricato dal debitore o emittente o dal beneficiario effettivo di pagare il reddito o di attribuire il pagamento del reddito.

Un operatore economico stabilito in uno Stato membro è considerato un agente pagatore ai fini della presente direttiva anche quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

effettua un pagamento di interessi o attribuisce tale pagamento a un altro operatore economico, compresa una stabile organizzazione o un'affiliata del primo operatore economico, stabilito al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 e al di fuori dell'ambito territoriale degli accordi e delle intese che prevedono le stesse misure o misure equivalenti a quelle di cui alla presente direttiva; e

b)

il primo operatore economico ha motivo di credere, sulla base delle informazioni disponibili, che il secondo operatore economico pagherà il reddito o attribuirà tale pagamento direttamente a un beneficiario effettivo che è una persona fisica di cui il primo operatore economico sa che è residente in un altro Stato membro, tenuto conto dell'articolo 3.

Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il pagamento effettuato o attribuito dal primo operatore economico si considera effettuato o attribuito direttamente al beneficiario effettivo di cui alla lettera b) di detto comma.

2.   L'entità o dispositivo giuridico, la cui sede di direzione effettiva è situata all'interno di uno Stato membro e che non è soggetto a imposizione effettiva in base alle norme generali di imposizione diretta applicabili in quello Stato membro o nello Stato membro di stabilimento o in qualsiasi paese o giurisdizione in cui ha comunque la residenza fiscale, è considerato agente pagatore all'atto del ricevimento di un pagamento di interessi o all'attribuzione di tale pagamento.

Ai fini del presente paragrafo, le categorie di entità e dispositivi giuridici figuranti nell'elenco indicativo dell'allegato II non sono considerate soggette a imposizione effettiva.

Se l'entità o dispositivo giuridico non appartiene ad alcuna delle categorie figuranti nell'elenco indicativo di cui all'allegato II o se rientra nell'allegato ma afferma di essere soggetto a imposizione effettiva, l'operatore economico determina se è soggetto a imposizione effettiva sulla base di fatti generalmente riconosciuti o di documenti ufficiali presentati dall'entità o dispositivo giuridico oppure disponibili in virtù degli obblighi di adeguata verifica della clientela applicati ai sensi della direttiva 2005/60/CE.

Un operatore economico stabilito in uno Stato membro, che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui al presente paragrafo la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'operatore economico, comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento i dati seguenti, utilizzando le informazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 3, quarto comma o altri dati disponibili:

i)

l'eventuale denominazione dell'entità o del dispositivo giuridico;

ii)

la sua forma giuridica;

iii)

la sua sede di direzione effettiva;

iv)

l'importo totale del pagamento di interessi, specificato a norma dell'articolo 8, effettuato o attribuito all'entità o dispositivo giuridico;

v)

la data dell'ultimo pagamento di interessi.

Le persone fisiche considerate beneficiari effettivi del pagamento d'interessi effettuato o attribuito alle entità o dispositivi giuridici di cui al primo comma del presente paragrafo sono determinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4. Laddove si applica la lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 4, ogniqualvolta una persona fisica acquisisca in una data successiva il diritto alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano, l'entità o dispositivo giuridico fornisce all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma. L'entità o dispositivo giuridico informa la propria autorità competente di qualsiasi trasferimento della sua sede di direzione effettiva.

Gli obblighi di cui al quinto comma vigono per 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento di interessi ricevuto o attribuito dall'entità o dispositivo giuridico oppure, se successiva, dall'ultima data in cui una persona fisica ha acquisito il diritto alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano.

Qualora un'entità o dispositivo giuridico, in un caso in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), abbia trasferito la sede di direzione effettiva da uno Stato membro ad un altro, l'autorità competente del primo Stato membro comunica alla sua omologa del nuovo Stato membro le informazioni seguenti:

i)

importo del pagamento di interessi ricevuto dall'entità o dispositivo giuridico o attribuito a suo favore e non ancora coperto da passati diritti alle pertinenti attività;

ii)

data dell'ultimo pagamento di interessi ricevuto dall'entità o dispositivo giuridico o attribuito a suo favore oppure, se successiva, ultima data in cui una persona fisica ha acquisito il diritto in tutto o in parte alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano.

Il presente paragrafo non si applica se l'entità o dispositivo giuridico dimostra che rientra in uno dei casi seguenti:

a)

si tratta di un organismo d'investimento collettivo o di un altro fondo o sistema di investimento collettivo come definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e iii) o e), punti i) e iii);

b)

si tratta di un ente che eroga prestazioni pensionistiche o assicurative o di un organismo incaricato da un siffatto ente di gestire le sue attività;

c)

deve essere ammesso, in base alle procedure applicabili nello Stato membro in cui ha la residenza fiscale o la sede di direzione effettiva, all'esenzione dall'imposizione effettiva secondo il regime generale d'imposizione diretta perché destinato esclusivamente a scopi caritativi di utilità pubblica;

d)

costituisce una proprietà effettiva condivisa per cui l'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento ha determinato l'identità e la residenza di tutti i beneficiari effettivi in conformità all'articolo 3 ed è pertanto l'agente pagatore in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Un'entità ai sensi del paragrafo 2 che sia simile a un organismo d'investimento collettivo o un fondo o sistema di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, ottavo comma, lettera a), può scegliere di essere trattata ai fini della presente direttiva come un organismo, fondo o sistema di tale tipo.

Se un'entità esercita l'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L'entità presenta il certificato all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi. In tal caso l'operatore economico è esentato dagli obblighi previsti al paragrafo 2, quarto comma.

Ai fini dell'attuazione efficace della presente direttiva, gli Stati membri definiscono norme dettagliate riguardo all'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo per le entità la cui sede di direzione effettiva è situata nel loro territorio.»;

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Definizione del pagamento di interessi

1.   Ai fini della presente direttiva per “pagamento di interessi” si intendono:

a)

interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

b)

qualsiasi reddito pagato o realizzato, oppure accreditato su un conto, relativo a titoli di qualsivoglia natura, salvo se il reddito è considerato direttamente un pagamento di interessi a norma delle lettere a), c), d) o e), e quando:

i)

le condizioni di un utile sul capitale stabilite alla data di emissione includono l'impegno nei confronti dell'investitore di versargli, alla scadenza del termine, almeno il 95 % del capitale investito, oppure

ii)

le condizioni stabilite alla data di emissione legano almeno il 95 % del reddito derivante dal titolo a interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), c), d) o e);

c)

interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a) e qualsivoglia reddito maturato o capitalizzato alla cessione, al rimborso o al riscatto dei titoli di cui alla lettera b);

d)

redditi derivanti dai pagamenti di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo direttamente o indirettamente e anche tramite un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, se distribuiti da:

i)

organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo, che sono registrati come tali in conformità alla legislazione di qualsiasi Stato membro, ovvero dei paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti all'Unione, oppure sono dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla normativa in materia di fondi o sistemi di investimento collettivo di uno di tali Stati o paesi. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica dell'organismo, fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;

ii)

entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

iii)

qualsiasi fondo o sistema di investimento collettivo stabilito al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 e al di fuori dello Spazio economico europeo. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica di tale fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;

e)

redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi, entità, fondi o sistemi di investimento, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri siffatti organismi, fondi o sistemi, ovvero tramite entità o dispositivi giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oltre il 40 % delle loro attività in crediti di cui alla lettera a) del presente paragrafo o in titoli di cui alla sua lettera b):

i)

organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo, che sono registrati come tali in conformità alla legislazione di qualsiasi Stato membro, ovvero dei paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti all'Unione, oppure sono dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla normativa in materia di fondi o sistemi di investimento collettivo di uno di tali Stati o paesi. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica dell'organismo, fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;

ii)

entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

iii)

qualsiasi fondo o sistema di investimento collettivo stabilito al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 e al di fuori dello Spazio economico europeo. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica di tale fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote.

Ai fini della presente lettera, non sono considerate crediti ai sensi della lettera a) né titoli ai sensi della lettera b) le attività che gli organismi, entità, fondi o sistemi d'investimento devono conservare a titolo di garanzia in virtù di loro accordi, contratti o altri atti giuridici per il conseguimento dei loro obiettivi d'investimento e delle quali l'investitore non è parte né detiene diritti di legge;

f)

profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita, se:

i)

il contratto contiene una garanzia di rendimento da entrate; oppure

ii)

il rendimento effettivo del contratto è legato per oltre il 40 % agli interessi o redditi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Ai fini della presente lettera, si considerano profitti di un contratto di assicurazione vita il superamento dei rimborsi anche parziali effettuati dall'assicuratore prima della data di scadenza del contratto di assicurazione vita nonché il superamento degli importi erogati dall'assicuratore rispetto alla somma dei pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto di assicurazione vita. In caso di trasferimento parziale o totale a terzi di una assicurazione vita, si considera altresì profitto di un contratto di assicurazione vita il superamento del valore conferito al contratto rispetto alla somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore. I profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedono soltanto l'erogazione di una pensione o di una rendita fissa per almeno cinque anni sono considerati tali solo se si tratta di rimborsi o trasferimenti a terzi effettuati prima della scadenza del periodo di cinque anni. Non si considerano profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita gli importi erogati motivati unicamente da decesso, invalidità o malattia.

Per gli organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo, che sono registrati in conformità alle loro norme oppure sono dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla loro normativa, solo nella misura in cui essi corrispondano a entrate che, direttamente o indirettamente, derivano da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a), b) o c) di detto comma, gli Stati membri hanno tuttavia l'opzione di includere nella definizione di pagamento di interessi i redditi di cui alla lettera e) del primo comma.

Per quanto riguarda la lettera f), punto ii), del primo comma, uno Stato membro ha l'opzione di includere nella definizione del pagamento di interessi i profitti indipendentemente dalla composizione del rendimento, se sono erogati o ottenuti da un assicuratore vita stabilito in quello stesso Stato.

Lo Stato membro che esercita una delle opzioni di cui al secondo e terzo comma, o entrambe, ne dà comunicazione alla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il fatto che l'opzione è stata esercitata. A decorrere dalla data di pubblicazione l'esercizio dell'opzione è vincolante per gli altri Stati membri.

2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera b), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo del reddito pagato, realizzato o accreditato, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo degli interessi o dei redditi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a), b) o c) di detto comma, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del reddito.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera f), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo dei profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera e), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale delle attività investita in crediti o nei titoli in questione, ovvero in partecipazioni o quote come definite in detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora egli non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera f), punto ii), laddove l'agente pagatore non disponga di informazioni circa la percentuale del rendimento legata ai pagamenti di interessi di cui alle lettere a), b), c), d) o e) di detto comma, tale percentuale si considera superiore al 40 %.

4.   Quando un pagamento di interessi definito al paragrafo 1 è effettuato a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o accreditato su un conto di tale entità o dispositivo giuridico, si considera maturato da una persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 4. Nel caso di un'entità, ciò vale soltanto se essa ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

5.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori sul loro territorio l'annualizzazione degli interessi o di altri redditi pertinenti per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi o gli altri redditi pertinenti annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.

6.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), gli Stati membri hanno l'opzione di escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni distribuiti da organismi, entità o fondi o sistemi di investimento dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla loro normativa qualora l'investimento diretto o indiretto di tali organismi, entità o fondi o sistemi in crediti di cui alla lettera a) di detto comma, o in titoli di cui alla lettera b) di detto comma, non sia stato superiore al 15 % delle loro attività.

In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri hanno l'opzione di escludere dalla definizione di pagamento di interessi di cui al paragrafo 1 i pagamenti di interessi effettuati o accreditati su un conto di un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che abbia la sede di direzione effettiva nel loro territorio, qualora l'investimento diretto o indiretto di tale entità o dispositivo giuridico in crediti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o in titoli di cui alla lettera b) di detto comma, non sia stato superiore al 15 % delle loro attività. Nel caso di un'entità, ciò vale soltanto se essa non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Lo Stato membro che esercita una delle opzioni di cui al primo e al secondo comma, o entrambe, ne dà comunicazione alla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il fatto che l'opzione è stata esercitata. A decorrere dalla data di pubblicazione l'esercizio dell'opzione è vincolante per gli altri Stati membri.

7.   A decorrere dal 1o gennaio 2016 le soglie del 40 % di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere e) e f), punto ii), e al paragrafo 3 sono pari al 25 %.

8.   Le percentuali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento, oppure con riguardo alla strategia e agli obiettivi d'investimento, esposta negli atti che regolano il funzionamento degli organismi, delle entità o dei fondi o sistemi di investimento interessati.

Ai fini del presente paragrafo gli atti includono:

a)

il regolamento del fondo o i documenti costitutivi degli organismi, delle entità o dei fondi o sistemi di investimento interessati;

b)

qualsiasi accordo, contratto o altro atto giuridico concluso dagli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati messo a disposizione di un operatore economico; e

c)

qualsiasi prospetto o documento analogo pubblicato dagli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati, o per loro conto, e messo a disposizione degli investitori.

Laddove gli atti non definiscano la politica di investimento ovvero la strategia e gli obiettivi d'investimento, tali percentuali sono determinate con riferimento alla composizione effettiva delle attività degli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati, quale risulta dalla media delle attività all'inizio, o alla data della prima relazione di metà esercizio, e alla fine dell'ultimo esercizio contabile anteriore alla data in cui l'agente pagatore effettua o attribuisce il pagamento di interessi al beneficiario effettivo. Per gli organismi, entità o fondi o sistemi di investimento di nuova costituzione, tale composizione effettiva risulta dalla media delle attività alla data di inizio e alla data della prima valutazione delle attività prevista dagli atti che regolano il funzionamento degli organismi, entità o fondi o sistemi interessati.

La composizione delle attività è misurata in conformità alle norme applicabili nello Stato membro, ovvero in un paese dello Spazio economico europeo non appartenente all'Unione in cui l'organismo d'investimento collettivo o altro fondo o sistema di investimento collettivo è registrato come tale, oppure in conformità alla normativa da cui sono disciplinati il suo regolamento o i suoi documenti costitutivi. La composizione misurata in quanto tale è vincolante per gli altri Stati membri.

9.   Il reddito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2014. I titoli emessi anteriormente a tale data non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di cui alla lettera e) di detto comma, e al paragrafo 6.

10.   I profitti di un contratto di assicurazione vita sono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, primo comma, lettera f), solo nella misura in cui il contratto di assicurazione vita che dà origine a tali profitti è stato sottoscritto per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2014.

11.   È offerta agli Stati membri l'opzione di considerare i redditi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), punto i), realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote in organismi d'investimento collettivo aventi forma societaria che non sono OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), un pagamento di interessi solo nella misura in cui sono stati maturati da detti organismi a decorrere dal 1o luglio 2014.

(*2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»."

6)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore

1.   Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

a)

identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3 o, nei casi di proprietà effettiva condivisa, identità e residenza di tutti i beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1;

b)

denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

c)

numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi o del contratto di assicurazione vita, del titolo, della partecipazione o della quota che danno origine a tale pagamento;

d)

informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.

Se il beneficiario effettivo è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui l'agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ha la sede di direzione effettiva, l'agente pagatore comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva le informazioni specificate nelle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo, nonché le seguenti informazioni:

i)

l'importo totale dei pagamenti di interessi ricevuti o attribuiti che si considera maturato dai suoi beneficiari effettivi;

ii)

allorché una persona fisica diventa beneficiario effettivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), l'importo che si considera maturato da tale persona fisica e la relativa data di decorrenza.

2.   Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare i pagamenti di interessi secondo le categorie in appresso e indicare:

a)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;

b)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b): l'importo di qualsiasi reddito pagato, realizzato o accreditato ovvero l'importo totale del pagamento;

c)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) o e): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'importo totale dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

d)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera d): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'importo totale della distribuzione;

e)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1;

f)

qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: l'importo degli interessi o degli altri redditi pertinenti annualizzati;

g)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f): il profitto calcolato conformemente a tale disposizione o l'importo totale del pagamento. Se, in caso di trasferimento a terzi, l'agente pagatore non dispone di informazioni sul valore conferito: la somma dei pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo del contratto di assicurazione vita.

L'agente pagatore informa l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito o, se si tratta di un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva quando comunica gli importi totali ai sensi delle lettere b), c), d) e g) del primo comma del presente paragrafo.

3.   In caso di proprietà effettiva condivisa, l'agente pagatore informa l'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento o, se si tratta di un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva, se l'importo comunicato per ogni beneficiario effettivo è l'importo pieno attribuibile collettivamente ai beneficiari effettivi, la partecipazione effettiva spettante al beneficiario effettivo in questione o una quota uguale.

4.   Nonostante il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire agli agenti pagatori di comunicare solo quanto segue:

a)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o d): l'importo totale degli interessi o redditi;

b)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c) o e): l'importo totale dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso relativi a tali pagamenti;

c)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f): i benefici di cui l'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo non è stata altrimenti informata dall'agente pagatore direttamente o attraverso il suo rappresentante fiscale, o l'autorità competente di un altro Stato membro in base a disposizioni legislative diverse da quelle necessarie per attuare la presente direttiva, o l'importo totale erogato a titolo del contratto di assicurazione vita che dà origine a tali pagamenti.

L'agente pagatore comunica se gli importi totali sono comunicati ai sensi della lettere a), b) e c) del primo comma del presente paragrafo.»

7)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   L'autorità competente dello Stato membro in cui l'operatore economico è stabilito comunica le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, all'autorità competente di un altro Stato membro in cui l'entità o dispositivo giuridico ha la sede di direzione effettiva.

1 ter.   Qualora un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 abbia trasferito la sede di direzione effettiva da uno Stato membro ad un altro, l'autorità competente del primo Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, settimo comma all'autorità competente del nuovo Stato membro.».

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La comunicazione di informazioni è automatica, ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore o operatore economico, e copre i casi seguenti verificatisi durante l'anno in questione:

i)

tutti i pagamenti di interessi;

ii)

tutti i casi in cui persone fisiche sono diventate beneficiari effettivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4;

iii)

tutti i trasferimenti di sede di direzione effettiva di un agente pagatore di cui all'articolo 4, paragrafo 2.».

8)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Durante un periodo transitorio a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e su riserva di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II.

Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II. Durante il periodo transitorio, la presente direttiva è intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.».

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Dopo la fine del periodo transitorio Lussemburgo e Austria devono applicare le disposizioni del capitolo II e cessano di applicare la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12. Se durante il periodo transitorio Lussemburgo o Austria decidono di applicare le disposizioni del capitolo II, non applicano più la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12.»;

9)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:

«1.   Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore oppure, nel caso di un agente pagatore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allorché tale agente pagatore ha la sede di direzione effettiva, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15 % nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.

2.   L'agente pagatore applica la ritenuta fiscale nel modo seguente:

a)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;

b)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b): sull'importo di qualsiasi reddito pagato, realizzato o accreditato;

c)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) o e): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario effettivo sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

d)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera d): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;

e)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1. L'importo totale su cui è prelevata la ritenuta non supera l'importo del pagamento di interessi ricevuto o attribuito dall'entità o dispositivo giuridico;

f)

qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: sull'importo degli interessi o degli altri redditi pertinenti annualizzati;

g)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f): sul profitto calcolato in conformità a tale disposizione. Gli Stati membri possono consentire agli agenti pagatori di prelevare la ritenuta alla fonte solo sui profitti di cui l'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo non è stata ancora informata dall'agente pagatore o dai suoi rappresentanti fiscali in base a disposizioni legislative diverse da quelle necessarie per attuare la presente direttiva.

All'atto del trasferimento del gettito derivante dalla ritenuta alla fonte all'autorità competente, l'agente pagatore la informa del numero di beneficiari effettivi interessati dal prelievo di detta ritenuta classificati secondo il rispettivo Stato membro di residenza.»;

b)

al paragrafo 3, il disposto «lettere a) e b) del paragrafo 2» diventa «lettere a), b) e c) del paragrafo 2)»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Durante il periodo transitorio, gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte possono prevedere che un operatore economico che effettui il pagamento di interessi o attribuisca tale pagamento a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, avente la sede di direzione effettiva in un altro Stato membro, sia considerato agente pagatore al posto dell'entità o dispositivo giuridico e prelevi la ritenuta alla fonte su tali interessi, a meno che l'entità o dispositivo giuridico non abbia formalmente accettato che la sua eventuale denominazione, la sua forma giuridica, la sua sede di direzione effettiva e l'importo totale degli interessi che gli sono pagati o attribuiti, siano comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma.»;

10)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte

1.   Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 adottano le procedure seguenti per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non sia prelevata tale ritenuta:

a)

una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni a norma del capitolo II; l'autorizzazione copre tutti gli interessi attribuibili al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione; in tal caso, si applica l'articolo 9;

b)

una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta alla fonte se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale a norma del paragrafo 2.

2.   Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale rilascia un certificato indicante:

a)

nome, indirizzo, codice fiscale o dato equivalente e data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;

b)

denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

c)

numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.

Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso è rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta.».

11)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se un pagamento di interessi attribuito a un beneficiario effettivo è stato assoggettato a siffatta ritenuta alla fonte nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione nazionale.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, un pagamento di interessi attribuito a un beneficiario effettivo è stato assoggettato a qualsiasi altro tipo di ritenuta alla fonte e lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta è imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.»;

12)

all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la parola «allegato» è sostituita da «allegato III»;

13)

all'articolo 18 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato IV, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione.»;

14)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 18 bis

Misure di attuazione

1.   La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2, può adottare misure ai seguenti fini:

a)

specificare i fornitori di dati che gli agenti pagatori possono utilizzare per ottenere le informazioni necessarie per il corretto trattamento, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere b), d) ed e);

b)

definire i formati e le modalità pratiche comuni necessari per lo scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 9;

c)

definire modelli comuni per i certificati e altri documenti che agevolano l'applicazione della presente direttiva, in particolare per i documenti emessi negli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte e utilizzati ai fini dell'articolo 14 dallo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo.

2.   La Commissione aggiorna l'elenco di cui all'allegato III su richiesta degli Stati membri direttamente interessati.

Articolo 18 ter

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale (“il comitato”).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011».

15)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal primo giorno del terzo anno di calendario successivo a quello di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 488.

(2)  GU C 277 del 17.11.2009, pag. 109.

(3)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

(4)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(5)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(6)  Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi a modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.11.2011, pag. 13).


ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2003/48/CE è così modificato:

1)

l'allegato attuale diventa «Allegato III».

2)

il seguente allegato è inserito come «Allegato I»:

«ALLEGATO I

Elenco indicativo di categorie di entità e dispositivi giuridici considerati non soggetti a imposizione effettiva ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3

1.

Entità o dispositivi giuridici la cui sede di stabilimento o la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o in una giurisdizione al di fuori dell'ambito territoriale della presente direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2:

Paesi e giurisdizioni

Categorie di entità e dispositivi giuridici

Antigua e Barbuda

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Anjouan (Comore)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Bahamas

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fondazione

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Bahrein

Trust finanziario, disciplinato da legislazione locale o straniera

Barbados

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

International Society with Restricted Liability

(società internazionale a responsabilità limitata)

Belize

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Bermuda

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

Brunei

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Trust internazionale

Società in accomandita semplice

Isole Cook

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Trust internazionale

International company

International partnership (società di persone internazionale)

Costa Rica

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Gibuti

Società esente

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Dominica

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Figi

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Polinesia francese

Société (Società)

Société de personnes (società di persone)

Société en participation (associazione in partecipazione)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Grenada

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Guam

Company (società di capitali)

Impresa individuale

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Guatemala

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fundación (Fondazione)

Hong Kong

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Private Limited Company (società privata in accomandita semplice)

Kiribati

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Labuan (Malaysia)

Offshore company (società offshore)

Malaysian offshore bank,

Offshore limited partnership

Offshore trust

Libano

Società che beneficiano del regime delle società offshore

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Liberia

Non-resident company (società non residente)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Macao

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fundação (Fondazione)

Maldive

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Isole Marianne settentrionali

Foreign sales corporation

Offshore banking corporation

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Isole Marshall

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Maurizio

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Global business company categories 1 e 2

Micronesia

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Nauru

Trust/nominee company

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Impresa individuale

Disposizioni testamentarie straniere

Patrimonio straniero

Altre forme di società negoziate con il governo

Nuova Caledonia

Société (Società)

Société civile (società civile)

Société de personnes (società di persone)

Joint venture (associazione in partecipazione)

Successione

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Nuova Zelanda

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Niue

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Panama

Fideicomiso (Trust, disciplinato da legislazione locale e trust disciplinato da legislazione straniera)

Fundación de interés privado (Fondazione)

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Palau

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Impresa individuale

Ufficio di rappresentanza

Credit union (Cooperativa finanziaria)

Cooperative (cooperativa)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Filippine

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Porto Rico

Estate

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International banking entity

Saint Kitts e Nevis

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fondazione

Società esente

Società esente in accomandita semplice

Saint Lucia

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Saint Vincent e Grenadine

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

São Tomé e Príncipe

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Samoa

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Trust internazionale

International company

Offshore bank

Offshore insurance company

(compagnia di assicurazioni offshore)

International partnership (società di persone internazionale)

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Seychelles

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Singapore

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Isole Salomone

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Sudafrica

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Tonga

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Tuvalu

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Provident fund (Fondo di previdenza)

Emirati arabi uniti

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Offshore company (società offshore)

Stato USA del Delaware

Società a responsabilità limitata, S.r.l.

Stato USA del Wyoming

Società a responsabilità limitata, S.r.l.

Isole Vergini americane

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

Uruguay

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

Vanuatu

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

International company

2.

Entità e dispositivi giuridici la cui sede di stabilimento o la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o una giurisdizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 e ai quali, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, si applica l'articolo 2, paragrafo 3:

Paesi e giurisdizioni

Categorie di entità e dispositivi giuridici

Andorra

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Anguilla

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Aruba

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Stichting Particulier Fonds (Fondazione privata)

Isole Vergini britanniche

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Isole Cayman

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

Guernsey

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Fondazione

Isola di Man

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Jersey

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Fondazione

Liechtenstein

Anstalt (Trust, disciplinato da legislazione locale) e trust disciplinato da legislazione straniera

Stiftung (Fondazione)

Monaco

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Fondation (Fondazione)

Montserrat

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Antille olandesi

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Stichting Particulier Fonds (Fondazione privata)

San Marino

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fondazione

Svizzera

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Fondazione

Turks e Caicos

Società esente

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera».

3)

il seguente allegato è inserito come «Allegato II»:

«ALLEGATO II

Elenco indicativo delle categorie di entità e dispositivi giuridici considerate non soggette a imposizione effettiva ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2

Paesi

Categorie di entità e dispositivi giuridici

Osservazioni

Tutti gli Stati membri UE

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

 

Belgio

Société de droit commun/maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)

Société momentanée/tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)

Société interne/stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)

Incluso solo se l'operatore economico a monte che effettua il pagamento di interessi o lo attribuisce non ha determinato l'identità e la residenza di tutti i beneficiari effettivi; altrimenti rientra nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

Queste “società” (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Bulgaria

- Дружество със специална инвестиционна цел (Società di investimento a scopo specifico)

Инвестиционно дружество (Società di investimento, non coperta dall'articolo 6)

Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

A meno che il fiduciario possa dimostrare che il trust è effettivamente soggetto all'imposizione sul reddito in Bulgaria.

Repubblica ceca

Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. o v.o.s.) (Società di persone)

Sdružení (Associazione)

Komanditní společnost

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Danimarca

Interessentskab (Società in nome collettivo)

Kommanditselskab (Società in accomandita semplice)

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Partrederi

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Germania

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile)

Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Estonia

Seltsing (Società di persone)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Irlanda

Partnership and investment club (Società di persone e club di investimento)

I fiduciari residenti irlandesi sono in linea generale soggetti a imposta sulle entrate del trust. Tuttavia, qualora il beneficiario o il fiduciario non sia un residente irlandese è soggetto a imposta solo il reddito di fonte irlandese.

Grecia

Ομόρρυθμος εταιρεία (OE) (Società in nome collettivo)

Ετερόρρυθμος εταιρεία (EE) (Società in accomandita semplice)

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50 % dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Spagna

Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),

Herencias yacentes (Successione)

Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)

Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria).

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Francia

Société en participation (Impresa comune)

Société ou association de fait (Società di fatto)

Indivision (Proprietà congiunta)

Fiducie

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Italia

Tutte le società semplici ed entità assimilate

La categoria delle società semplici comprende: “società in accomandita semplice”, “società semplici”, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, “società in nome collettivo”, “società di fatto” e “società di armamento”.

Società con un numero limitato di soci che optano per la trasparenza fiscale

Il regime di “trasparenza fiscale” può essere adottato da società a responsabilità limitata o da società cooperative i cui membri sono persone fisiche (articolo 116 del TUIR-Testo unico delle imposte sui redditi).

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

A meno che il fiduciario possa fornire documentazione attestante che il trust è fisicamente residente e soggetto all'imposizione fiscale per le società in Italia.

Cipro

Συνεταιρισμός (Società di persone)

Σύνδεσμος o σωματείο (Associazione)

 

Συνεργατικές (Cooperativa)

Solo operazioni con membri.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione locale o straniera

I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.

Lettonia

Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)

Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice)

Biedrība un nodibinājums (Associazione e fondazione)

Lauksaimniecības kooperatīvs (Cooperativa agricola)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Lituania

“Trust”o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Lussemburgo

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera;

 

Ungheria

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come “entità”.

Malta

Soċjetà In Akkomandita (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni

Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)

Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa)

Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.

Paesi Bassi

Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo)

Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice)

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

Vereniging (Associazione)

Stichting (Fondazione)

Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Austria

Offene Gesellschaft (OG) (Società in nome collettivo)

Offene Handelsgesellschaft (OHG) (Società di persone a finalità commerciale)

Kommanditgesellschaft (KG) (Società in accomandita semplice)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (Società di diritto civile)

‘Trust’ o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Polonia

Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita per azioni)

Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)

Spolka cywilna (s.c.) (Società di diritto civile)

“Trust”o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Portogallo

Società di diritto civile non costituite in persona giuridica commerciale

Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

Società che detengono semplicemente attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da non più di cinque persone:

 

Società autorizzate ad esercitare l'attività nell'International Business Centre of Madera ammissibili all'esenzione dall'imposta sul reddito delle società (articolo 33 dell'EBF)

L'articolo 33 dell'EBF, applicabile alle società autorizzate fino al 31 dicembre 2000, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2011

Associazioni prive di personalità giuridica

 

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da persone giuridiche nell'International Business Centre of Madera.

Romania

Association (Società di persone)

Cooperative (Cooperativa)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Slovenia

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Slovacchia

Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)

Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice)

Združenie (Associazione)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Finlandia

avoin yhtiö/öppet bolag (Società di persone)

kommandiittiyhtiö/kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Svezia

handelsbolag (Società in nome collettivo)

kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

enkelt bolag (Società di persone semplice)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Regno Unito

General partnership (Società in nome collettivo)

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata)

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata sono trasparenti a fini fiscali.

Investment club (Club di investimento in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività)

 

Gibraltar (1)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione locale o straniera

Il reddito del trust è esente da imposta in base alle Income Tax Rules del 1992 se:

a)

il trust è creato da o per conto di una persona non residente; e

b)

il reddito,

è maturato o derivato fuori Gibilterra, oppure

è percepito da un trust e se fosse percepito direttamente dal beneficiario non sarebbe soggetto a imposta in base all'Income Tax Ordinance.

Ciò non si applica se il trust è stato creato prima del 1o luglio 1983 e se i termini del trust escludono esplicitamente i residenti di Gibilterra dai beneficiari.

4)

il seguente allegato è aggiunto come «Allegato IV»:

«ALLEGATO IV

Elenco di elementi che gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione a fini statistici

1.   Elementi economici

1.1.   Ritenuta alla fonte

Per l'Austria e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l'importo annuo totale del gettito della ritenuta alla fonte diviso con gli altri Stati membri, ripartito per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.

Per l'Austria e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l'importo annuo totale del gettito diviso con gli altri Stati membri proveniente dalla ritenuta alla fonte applicata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

All'organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi alle entrate totali provenienti dalla ritenuta alla fonte, ripartite per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.

1.2.   Importo dei pagamenti di interessi/proventi delle cessioni

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, l'importo dei pagamenti di interessi all'interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi.

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, l'importo dei proventi delle cessioni all'interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi.

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria, l'importo dei pagamenti di interessi oggetto di scambio di informazioni, ripartito per tipo di pagamento di interessi in conformità alle categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

All'organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi agli importi totali dei pagamenti di interessi e dei proventi delle cessioni, ripartiti per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.

1.3.   Beneficiario effettivo

Per tutti gli Stati membri, il numero di beneficiari effettivi residenti in altri Stati membri e territori dipendenti o associati, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza.

1.4.   Agenti pagatori

Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori (per Stato membro di invio) coinvolti nello scambio di informazioni o nella ritenuta alla fonte ai fini della presente direttiva.

1.5.   Agenti pagatori all'atto del ricevimento

Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori all'atto del ricevimento che hanno ricevuto pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Ciò riguarda sia gli Stati membri di invio, in cui i pagamenti di interessi sono stati effettuati ad agenti pagatori all'atto del ricevimento la cui sede di direzione effettiva si trova in altri Stati membri, sia gli Stati membri di ricevimento, sul cui territorio si trovano tali entità o dispositivi giuridici.

2.   Elementi tecnici

2.1.   Registrazioni

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, il numero di registrazioni inviate e ricevute. Una registrazione indica un pagamento a favore di un beneficiario effettivo.

2.2.   Registrazioni trattate/corrette

Numero e percentuale di registrazioni non valide dal punto di vista sintattico che possono essere elaborate;

Numero e percentuale di registrazioni non valide dal punto di vista sintattico che non possono essere elaborate;

Numero e percentuale di registrazioni non trattate;

Numero e percentuale di registrazioni corrette su richiesta;

Numero e percentuale di registrazioni corrette spontaneamente;

Numero e percentuale di registrazioni trattate con esito positivo.

3.   Elementi facoltativi

3.1.

Per gli Stati membri, l'importo dei pagamenti di interessi a entità o dispositivi giuridici che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ripartito per Stato membro della sede di direzione effettiva dell'entità.

3.2.

Per gli Stati membri, l'importo dei proventi delle cessioni a entità o dispositivi giuridici che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ripartito per Stato membro di stabilimento dell'entità.

3.3.

Le quote rispettive dell'imposta annua totale versata da soggetti passivi residenti su pagamenti di interessi effettuati a loro favore da agenti pagatori nazionali e stranieri.»

(1)  Il Regno Unito è lo Stato membro che assume la rappresentanza di Gibilterra nei rapporti con l'estero, ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».


Top