This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014L0048
Council Directive 2014/48/EU of 24 March 2014 amending Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
GU L 111 del 15.4.2014, p. 50–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. impl. da 32015L2060
15.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/50 |
DIRETTIVA 2014/48/UE DEL CONSIGLIO
del 24 marzo 2014
che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/48/CE (3) del Consiglio è stata applicata negli Stati membri dal 1o luglio 2005 e nei suoi primi tre anni di applicazione è risultata efficace, entro i limiti stabiliti dal suo ambito di applicazione. Dalla prima relazione della Commissione del 15 settembre 2008 sull'applicazione di tale direttiva risulta tuttavia che essa non è pienamente all'altezza delle ambizioni espresse nelle conclusioni adottate all'unanimità dal Consiglio nella sessione del 26 e 27 novembre 2000. In particolare, non sono coperti taluni strumenti finanziari che sono equivalenti a titoli fruttiferi e taluni mezzi indiretti di possesso di titoli fruttiferi. |
(2) |
Per meglio raggiungere l'obiettivo della direttiva 2003/48/CE, è necessario innanzi tutto migliorare la qualità delle informazioni utilizzate per accertare l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi. A tale riguardo, l'agente pagatore dovrebbe avvalersi di luogo e data di nascita e, se esiste, del codice fiscale o dato equivalente attribuito dagli Stati membri. La direttiva 2003/48/CE non impone agli Stati membri l'obbligo di introdurre codici fiscali. Al riguardo è opportuno inoltre migliorare le informazioni inerenti ai conti congiunti e altri casi di proprietà effettiva condivisa. |
(3) |
La direttiva 2003/48/CE si applica soltanto ai pagamenti di interessi effettuati direttamente a favore di persone fisiche residenti nell'Unione, le quali possono pertanto eludere la direttiva 2003/48/CE interponendo un'entità o dispositivo giuridico, in particolare stabilito in una giurisdizione in cui non è assicurata la tassazione del reddito versato all'entità o dispositivo. Viste anche le misure antiriciclaggio previste dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è pertanto opportuno imporre agli agenti pagatori di applicare l'approccio della trasparenza ai pagamenti effettuati a talune entità o dispositivi giuridici stabiliti o aventi la sede di direzione effettiva in determinati paesi o territori in cui la direttiva 2003/48/CE o disposizioni analoghe o equivalenti non si applicano. Tali agenti pagatori dovrebbero utilizzare le informazioni già a loro disposizione in merito al o ai beneficiari effettivi dell'entità o del dispositivo giuridico ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/48/CE quando il beneficiario effettivo così identificato è una persona fisica residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli agenti pagatori, è opportuno redigere un elenco indicativo delle entità e dei dispositivi giuridici stabiliti nei paesi terzi e nelle giurisdizioni interessati dalla presente misura. |
(4) |
È opportuno altresì evitare che la direttiva 2003/48/CE sia elusa incanalando artificialmente un pagamento di interessi tramite un operatore economico stabilito al di fuori dell'Unione. È pertanto necessario precisare le responsabilità degli operatori economici quando sono consapevoli che un pagamento di interessi a un operatore stabilito al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva 2003/48/CE va a beneficio di una persona fisica che a loro consta essere residente in un altro Stato membro e che può essere considerata loro cliente. In tali circostanze è opportuno considerare che tali operatori economici agiscono come agenti pagatori. Ciò aiuterebbe in particolare anche ad impedire un eventuale abuso della rete internazionale degli istituti finanziari, vale a dire succursali, controllate, associate o holding, per eludere la direttiva 2003/48/CE. |
(5) |
L'esperienza ha dimostrato che è necessaria maggiore chiarezza per quanto concerne l'obbligo di agire come agente pagatore al momento del ricevimento di un pagamento di interessi. In particolare è opportuno identificare chiaramente le strutture intermedie che sono soggette a tale obbligo. Le entità e i dispositivi giuridici che non sono soggetti a imposizione effettiva dovrebbero applicare le disposizioni della direttiva 2003/48/CE al momento del ricevimento di pagamenti di interessi effettuati da operatori economici a monte. Un elenco indicativo di tali entità e dispositivi giuridici in ciascuno Stato membro semplificherà l'attuazione delle nuove disposizioni. |
(6) |
Dalla prima relazione sull'applicazione della direttiva 2003/48/CE risulta che questa può essere elusa mediante l'uso di strumenti finanziari che, alla luce del livello di rischio, della flessibilità e del rendimento convenuto, sono equivalenti ai crediti. Occorre pertanto garantire che essa copra non soltanto gli interessi ma anche altri redditi sostanzialmente equivalenti. |
(7) |
Analogamente, i contratti di assicurazione vita contenenti una garanzia di rendimento da entrate o il cui rendimento è per oltre il 40 % legato al reddito da crediti o reddito equivalente disciplinato dalla direttiva 2003/48/CE dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione di detta direttiva. |
(8) |
Per quanto riguarda i fondi di investimento stabiliti nell'Unione, la direttiva 2003/48/CE copre attualmente solo i redditi ottenuti tramite organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati conformemente alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che, tra le altre cose, ha abrogato e sostituito la direttiva 85/611/CEE del Consiglio (6). Redditi equivalenti derivanti da non-OICVM rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/48/CE solo quando i non-OICVM sono soggetti senza personalità giuridica e pertanto operano come agenti pagatori al momento del ricevimento di pagamenti di interessi. Per garantire l'applicazione delle stesse norme a tutti i fondi o sistemi di investimento, indipendentemente dalla loro forma giuridica, è opportuno sostituire il riferimento fatto dalla direttiva 2003/48/CE alla direttiva 85/611/CEE con un riferimento alla loro registrazione secondo la legislazione di uno Stato membro o al rispettivo regolamento del fondo o ai documenti costitutivi disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri. È opportuno inoltre assicurare parità di trattamento tenendo conto dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. |
(9) |
Per quanto riguarda i fondi d'investimento non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è necessario chiarire che la direttiva si applica agli interessi e ai redditi equivalenti di tutti questi fondi, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle modalità di collocamento presso gli investitori. |
(10) |
È opportuno chiarire la definizione di pagamento di interessi per garantire che nel calcolo della percentuale di attività investite in tali strumenti siano presi in considerazione non soltanto gli investimenti diretti in crediti ma anche quelli indiretti. Inoltre, per facilitare l'applicazione da parte degli agenti pagatori della direttiva 2003/48/CE ai redditi derivanti da organismi di investimento collettivo stabiliti in altri paesi, occorre chiarire che il calcolo della composizione dell'attivo per il trattamento di determinati redditi di tali organismi è disciplinato dalle norme in vigore nello Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo nel quale sono stabiliti. |
(11) |
Sia la procedura del «certificato» che consente ai beneficiari effettivi con residenza fiscale in uno Stato membro di evitare il prelievo di una ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi percepiti in un altro Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/48/CE, sia la procedura alternativa, vale a dire la comunicazione volontaria allo Stato di residenza del beneficiario effettivo, hanno dei meriti. Nondimeno la procedura della comunicazione volontaria è meno onerosa per il beneficiario effettivo ed è pertanto opportuno consentire ai beneficiari effettivi di scegliere la procedura. |
(12) |
È opportuno che gli Stati membri forniscano statistiche utili sull'applicazione della direttiva 2003/48/CE al fine di migliorare la qualità delle informazioni a disposizione della Commissione per la preparazione della relazione, trasmessa ogni tre anni al Consiglio, sull'applicazione della direttiva. |
(13) |
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione europea, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. |
(14) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2003/48/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(15) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi transfrontalieri che sono generalmente inclusi in tutti gli Stati membri nel reddito imponibile delle persone fisiche residenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(16) |
La direttiva 2003/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2003/48/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori e dagli altri operatori economici stabiliti oppure, laddove pertinente, aventi la sede di direzione effettiva nel loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.»; |
2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis Definizioni di taluni termini Ai fini della presente direttiva s'intende per:
|
3) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Definizione del beneficiario effettivo 1. Ai fini della presente direttiva, e fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, per “beneficiario effettivo” si intende qualsiasi persona fisica che riceve un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato ricevuto o attribuito a suo vantaggio, ossia che:
2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che riceve un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo e la lettera a), b) o c) del paragrafo 1 non si applica a tale persona, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. Se l'agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come il beneficiario effettivo. 3. I commi dal secondo al quinto del presente paragrafo si applicano quando un operatore economico, che rientra anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico che non è soggetto a imposizione effettiva ed è stabilito o ha la sede di direzione effettiva in un paese o giurisdizione al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 della presente direttiva e al di fuori dell'ambito territoriale degli accordi e delle intese che prevedono le stesse misure o misure equivalenti a quelle della presente direttiva. Il pagamento si considera effettuato o attribuito direttamente alla persona fisica residente in uno Stato membro diverso da quello dell'operatore economico e definita all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE quale beneficiario effettivo dell'entità o dispositivo giuridico. L'identità di detta persona fisica è stabilita conformemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva. Detta persona fisica è considerata altresì il beneficiario effettivo ai fini della presente direttiva. Ai fini del primo comma, le categorie di entità e dispositivi giuridici figuranti nell'elenco indicativo dell'allegato I sono considerate non soggette a imposizione effettiva. L'operatore economico di cui al primo comma determina la forma giuridica e il luogo di stabilimento oppure, laddove pertinente, la sede di direzione effettiva dell'entità o dispositivo giuridico basandosi sulle informazioni comunicate dalla persona fisica che agisce per conto dell'entità o dispositivo giuridico, in particolare a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che informazioni più attendibili in suo possesso indichino che i dati comunicati non sono corretti o completi ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. Se l'entità o dispositivo giuridico non rientra nelle categorie di cui all'allegato I o se rientra in tali categorie ma afferma di essere soggetto a imposizione effettiva, l'operatore economico di cui al primo comma determina se è soggetto a imposizione effettiva sulla base di fatti generalmente riconosciuti o di documenti ufficiali presentati dall'entità o dispositivo giuridico oppure disponibili in virtù degli obblighi di adeguata verifica della clientela applicati ai sensi della direttiva 2005/60/CE. 4. Se l'entità o dispositivo giuridico è considerato agente pagatore all'atto del ricevimento di un pagamento di interessi o all'attribuzione di tale pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, il pagamento di interessi è considerato maturato dalle persone fisiche seguenti, considerate beneficiarie effettive ai fini della presente direttiva:
(*1) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).»" |
4) |
gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 3 Identità e residenza dei beneficiari effettivi 1. Ciascuno Stato membro adotta con riguardo al proprio territorio le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini degli articoli da 8 a 12. Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3. 2. L'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni tra l'agente pagatore e il beneficiario effettivo:
I dati di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono determinati sulla base di un passaporto o di una carta d'identità ufficiale o di qualsiasi altro documento d'identità ufficiale, secondo le indicazioni dell'elenco di cui al paragrafo 4, laddove applicabili, presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono in questi documenti sono determinati sulla base di qualsiasi altro documento attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo. 3. Se il beneficiario effettivo presenta volontariamente un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente di un paese nei tre anni precedenti la data del pagamento, o in una data successiva se il pagamento si considera maturato da un beneficiario effettivo, la residenza si considera situata in quel paese. In mancanza di tale certificato, la residenza si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente. L'agente pagatore determina l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo sulla base delle seguenti norme minime:
Nella situazione di cui alla lettera b) del presente comma, in cui i beneficiari effettivi presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale rilasciato da uno Stato membro e si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato nei tre anni precedenti la data del pagamento, o in una data successiva se il pagamento si considera maturato da un beneficiario effettivo, dall'autorità competente del paese terzo in cui il beneficiario effettivo afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera paese di residenza lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto, la carta d'identità ufficiale o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale. Per i beneficiari effettivi sui quali l'agente pagatore dispone di documentazione ufficiale che dimostra che la loro residenza fiscale è situata in un paese diverso da quello del loro indirizzo permanente a motivo di privilegi connessi al loro status diplomatico o ad altre norme convenute a livello internazionale, la residenza è determinata mediante la documentazione ufficiale a disposizione dell'agente pagatore. 4. Entro il 31 dicembre 2014 ciascuno Stato membro che attribuisce codici fiscali o dati equivalenti comunica alla Commissione la struttura e il formato di tali codici o dati e della documentazione ufficiale contenente le informazioni relative ai codici o dati attribuiti. Ciascuno Stato membro comunica inoltre alla Commissione le eventuali modifiche intervenute al riguardo. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 Agenti pagatori 1. Ai fini della presente direttiva per agente pagatore si intende un operatore economico stabilito in uno Stato membro che effettua un pagamento di interessi al beneficiario effettivo o attribuisce tale pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo. Ai fini del presente paragrafo, è irrilevante se l'operatore economico interessato sia il debitore o l'emittente del credito o del titolo che produce il reddito o l'operatore economico incaricato dal debitore o emittente o dal beneficiario effettivo di pagare il reddito o di attribuire il pagamento del reddito. Un operatore economico stabilito in uno Stato membro è considerato un agente pagatore ai fini della presente direttiva anche quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il pagamento effettuato o attribuito dal primo operatore economico si considera effettuato o attribuito direttamente al beneficiario effettivo di cui alla lettera b) di detto comma. 2. L'entità o dispositivo giuridico, la cui sede di direzione effettiva è situata all'interno di uno Stato membro e che non è soggetto a imposizione effettiva in base alle norme generali di imposizione diretta applicabili in quello Stato membro o nello Stato membro di stabilimento o in qualsiasi paese o giurisdizione in cui ha comunque la residenza fiscale, è considerato agente pagatore all'atto del ricevimento di un pagamento di interessi o all'attribuzione di tale pagamento. Ai fini del presente paragrafo, le categorie di entità e dispositivi giuridici figuranti nell'elenco indicativo dell'allegato II non sono considerate soggette a imposizione effettiva. Se l'entità o dispositivo giuridico non appartiene ad alcuna delle categorie figuranti nell'elenco indicativo di cui all'allegato II o se rientra nell'allegato ma afferma di essere soggetto a imposizione effettiva, l'operatore economico determina se è soggetto a imposizione effettiva sulla base di fatti generalmente riconosciuti o di documenti ufficiali presentati dall'entità o dispositivo giuridico oppure disponibili in virtù degli obblighi di adeguata verifica della clientela applicati ai sensi della direttiva 2005/60/CE. Un operatore economico stabilito in uno Stato membro, che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui al presente paragrafo la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'operatore economico, comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento i dati seguenti, utilizzando le informazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 3, quarto comma o altri dati disponibili:
Le persone fisiche considerate beneficiari effettivi del pagamento d'interessi effettuato o attribuito alle entità o dispositivi giuridici di cui al primo comma del presente paragrafo sono determinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4. Laddove si applica la lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 4, ogniqualvolta una persona fisica acquisisca in una data successiva il diritto alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano, l'entità o dispositivo giuridico fornisce all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma. L'entità o dispositivo giuridico informa la propria autorità competente di qualsiasi trasferimento della sua sede di direzione effettiva. Gli obblighi di cui al quinto comma vigono per 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento di interessi ricevuto o attribuito dall'entità o dispositivo giuridico oppure, se successiva, dall'ultima data in cui una persona fisica ha acquisito il diritto alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano. Qualora un'entità o dispositivo giuridico, in un caso in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), abbia trasferito la sede di direzione effettiva da uno Stato membro ad un altro, l'autorità competente del primo Stato membro comunica alla sua omologa del nuovo Stato membro le informazioni seguenti:
Il presente paragrafo non si applica se l'entità o dispositivo giuridico dimostra che rientra in uno dei casi seguenti:
3. Un'entità ai sensi del paragrafo 2 che sia simile a un organismo d'investimento collettivo o un fondo o sistema di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, ottavo comma, lettera a), può scegliere di essere trattata ai fini della presente direttiva come un organismo, fondo o sistema di tale tipo. Se un'entità esercita l'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L'entità presenta il certificato all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi. In tal caso l'operatore economico è esentato dagli obblighi previsti al paragrafo 2, quarto comma. Ai fini dell'attuazione efficace della presente direttiva, gli Stati membri definiscono norme dettagliate riguardo all'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo per le entità la cui sede di direzione effettiva è situata nel loro territorio.»; |
5) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Definizione del pagamento di interessi 1. Ai fini della presente direttiva per “pagamento di interessi” si intendono:
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera b), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo del reddito pagato, realizzato o accreditato, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento. Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo degli interessi o dei redditi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento. Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a), b) o c) di detto comma, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del reddito. Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera f), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo dei profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento. 3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera e), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale delle attività investita in crediti o nei titoli in questione, ovvero in partecipazioni o quote come definite in detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora egli non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote. Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera f), punto ii), laddove l'agente pagatore non disponga di informazioni circa la percentuale del rendimento legata ai pagamenti di interessi di cui alle lettere a), b), c), d) o e) di detto comma, tale percentuale si considera superiore al 40 %. 4. Quando un pagamento di interessi definito al paragrafo 1 è effettuato a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o accreditato su un conto di tale entità o dispositivo giuridico, si considera maturato da una persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 4. Nel caso di un'entità, ciò vale soltanto se essa ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3. 5. Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori sul loro territorio l'annualizzazione degli interessi o di altri redditi pertinenti per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi o gli altri redditi pertinenti annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi. 6. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), gli Stati membri hanno l'opzione di escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni distribuiti da organismi, entità o fondi o sistemi di investimento dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla loro normativa qualora l'investimento diretto o indiretto di tali organismi, entità o fondi o sistemi in crediti di cui alla lettera a) di detto comma, o in titoli di cui alla lettera b) di detto comma, non sia stato superiore al 15 % delle loro attività. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri hanno l'opzione di escludere dalla definizione di pagamento di interessi di cui al paragrafo 1 i pagamenti di interessi effettuati o accreditati su un conto di un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che abbia la sede di direzione effettiva nel loro territorio, qualora l'investimento diretto o indiretto di tale entità o dispositivo giuridico in crediti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o in titoli di cui alla lettera b) di detto comma, non sia stato superiore al 15 % delle loro attività. Nel caso di un'entità, ciò vale soltanto se essa non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Lo Stato membro che esercita una delle opzioni di cui al primo e al secondo comma, o entrambe, ne dà comunicazione alla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il fatto che l'opzione è stata esercitata. A decorrere dalla data di pubblicazione l'esercizio dell'opzione è vincolante per gli altri Stati membri. 7. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le soglie del 40 % di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere e) e f), punto ii), e al paragrafo 3 sono pari al 25 %. 8. Le percentuali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento, oppure con riguardo alla strategia e agli obiettivi d'investimento, esposta negli atti che regolano il funzionamento degli organismi, delle entità o dei fondi o sistemi di investimento interessati. Ai fini del presente paragrafo gli atti includono:
Laddove gli atti non definiscano la politica di investimento ovvero la strategia e gli obiettivi d'investimento, tali percentuali sono determinate con riferimento alla composizione effettiva delle attività degli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati, quale risulta dalla media delle attività all'inizio, o alla data della prima relazione di metà esercizio, e alla fine dell'ultimo esercizio contabile anteriore alla data in cui l'agente pagatore effettua o attribuisce il pagamento di interessi al beneficiario effettivo. Per gli organismi, entità o fondi o sistemi di investimento di nuova costituzione, tale composizione effettiva risulta dalla media delle attività alla data di inizio e alla data della prima valutazione delle attività prevista dagli atti che regolano il funzionamento degli organismi, entità o fondi o sistemi interessati. La composizione delle attività è misurata in conformità alle norme applicabili nello Stato membro, ovvero in un paese dello Spazio economico europeo non appartenente all'Unione in cui l'organismo d'investimento collettivo o altro fondo o sistema di investimento collettivo è registrato come tale, oppure in conformità alla normativa da cui sono disciplinati il suo regolamento o i suoi documenti costitutivi. La composizione misurata in quanto tale è vincolante per gli altri Stati membri. 9. Il reddito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2014. I titoli emessi anteriormente a tale data non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di cui alla lettera e) di detto comma, e al paragrafo 6. 10. I profitti di un contratto di assicurazione vita sono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, primo comma, lettera f), solo nella misura in cui il contratto di assicurazione vita che dà origine a tali profitti è stato sottoscritto per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2014. 11. È offerta agli Stati membri l'opzione di considerare i redditi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), punto i), realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote in organismi d'investimento collettivo aventi forma societaria che non sono OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), un pagamento di interessi solo nella misura in cui sono stati maturati da detti organismi a decorrere dal 1o luglio 2014. (*2) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»." |
6) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore 1. Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:
Se il beneficiario effettivo è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui l'agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ha la sede di direzione effettiva, l'agente pagatore comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva le informazioni specificate nelle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo, nonché le seguenti informazioni:
2. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare i pagamenti di interessi secondo le categorie in appresso e indicare:
L'agente pagatore informa l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito o, se si tratta di un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva quando comunica gli importi totali ai sensi delle lettere b), c), d) e g) del primo comma del presente paragrafo. 3. In caso di proprietà effettiva condivisa, l'agente pagatore informa l'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento o, se si tratta di un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva, se l'importo comunicato per ogni beneficiario effettivo è l'importo pieno attribuibile collettivamente ai beneficiari effettivi, la partecipazione effettiva spettante al beneficiario effettivo in questione o una quota uguale. 4. Nonostante il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire agli agenti pagatori di comunicare solo quanto segue:
L'agente pagatore comunica se gli importi totali sono comunicati ai sensi della lettere a), b) e c) del primo comma del presente paragrafo.» |
7) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
9) |
l'articolo 11 è così modificato:
|
10) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte 1. Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 adottano le procedure seguenti per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non sia prelevata tale ritenuta:
2. Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale rilascia un certificato indicante:
Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso è rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta.». |
11) |
l'articolo 14 è così modificato:
|
12) |
all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la parola «allegato» è sostituita da «allegato III»; |
13) |
all'articolo 18 la prima frase è sostituita dalla seguente: «La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato IV, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione.»; |
14) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 18 bis Misure di attuazione 1. La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2, può adottare misure ai seguenti fini:
2. La Commissione aggiorna l'elenco di cui all'allegato III su richiesta degli Stati membri direttamente interessati. Articolo 18 ter Comitato 1. La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale (“il comitato”). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011». |
15) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal primo giorno del terzo anno di calendario successivo a quello di entrata in vigore della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 488.
(2) GU C 277 del 17.11.2009, pag. 109.
(3) Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).
(4) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(5) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(6) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).
(7) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi a modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.11.2011, pag. 13).
ALLEGATO
L'allegato della direttiva 2003/48/CE è così modificato:
1) |
l'allegato attuale diventa «Allegato III». |
2) |
il seguente allegato è inserito come «Allegato I»: «ALLEGATO I Elenco indicativo di categorie di entità e dispositivi giuridici considerati non soggetti a imposizione effettiva ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3
|
3) |
il seguente allegato è inserito come «Allegato II»: «ALLEGATO II Elenco indicativo delle categorie di entità e dispositivi giuridici considerate non soggette a imposizione effettiva ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2
|
4) |
il seguente allegato è aggiunto come «Allegato IV»: «ALLEGATO IV Elenco di elementi che gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione a fini statistici 1. Elementi economici 1.1. Ritenuta alla fonte Per l'Austria e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l'importo annuo totale del gettito della ritenuta alla fonte diviso con gli altri Stati membri, ripartito per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi. Per l'Austria e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l'importo annuo totale del gettito diviso con gli altri Stati membri proveniente dalla ritenuta alla fonte applicata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5. All'organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi alle entrate totali provenienti dalla ritenuta alla fonte, ripartite per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi. 1.2. Importo dei pagamenti di interessi/proventi delle cessioni Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, l'importo dei pagamenti di interessi all'interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi. Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, l'importo dei proventi delle cessioni all'interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi. Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria, l'importo dei pagamenti di interessi oggetto di scambio di informazioni, ripartito per tipo di pagamento di interessi in conformità alle categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 2. All'organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi agli importi totali dei pagamenti di interessi e dei proventi delle cessioni, ripartiti per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi. 1.3. Beneficiario effettivo Per tutti gli Stati membri, il numero di beneficiari effettivi residenti in altri Stati membri e territori dipendenti o associati, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza. 1.4. Agenti pagatori Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori (per Stato membro di invio) coinvolti nello scambio di informazioni o nella ritenuta alla fonte ai fini della presente direttiva. 1.5. Agenti pagatori all'atto del ricevimento Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori all'atto del ricevimento che hanno ricevuto pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Ciò riguarda sia gli Stati membri di invio, in cui i pagamenti di interessi sono stati effettuati ad agenti pagatori all'atto del ricevimento la cui sede di direzione effettiva si trova in altri Stati membri, sia gli Stati membri di ricevimento, sul cui territorio si trovano tali entità o dispositivi giuridici. 2. Elementi tecnici 2.1. Registrazioni Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, il numero di registrazioni inviate e ricevute. Una registrazione indica un pagamento a favore di un beneficiario effettivo. 2.2. Registrazioni trattate/corrette
3. Elementi facoltativi
|
(1) Il Regno Unito è lo Stato membro che assume la rappresentanza di Gibilterra nei rapporti con l'estero, ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».