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Document 32013R1273

Regolamento (UE) n. 1273/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 328 del 7.12.2013, p. 72–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1273/oj

7.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/72


REGOLAMENTO (UE) N. 1273/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (2) (in appresso «la STI TAP») impone la modifica del regolamento prendendo in considerazione i risultati della fase 1, descritta al paragrafo 7.2 dell’allegato I della STI TAP.

(2)

Il paragrafo 7.2.2.2 dell’allegato I della STI TAP dispone che l’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «ERA») deve valutare i risultati prodotti dalle parti interessate in termini di specifiche tecniche IT, di governance e di piano generale di attuazione al fine di determinare se gli obiettivi perseguiti nella fase 1 siano stati raggiunti.

(3)

La Commissione ha ricevuto dall’Agenzia ferroviaria europea la raccomandazione ERA/REC/09-2012/INT, del 31 ottobre 2012, che include una serie di proposte di modifica della STI TAP.

(4)

Il comitato direttivo istituito dal paragrafo 7.2.1 della STI TAP ha discusso la raccomandazione dell’ERA e, in particolare, lo status giuridico dei risultati della fase 1. Lo stesso ha deciso di modificare lo status di alcune specifiche IT in guide applicative.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 454/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 454/2011 è così modificato:

a)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione, i venditori dei biglietti e l’Agenzia sostengono i lavori della fase 2, secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I, fornendo competenza ed informazioni funzionali e tecniche.»;

b)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli organismi che rappresentano il settore ferroviario a livello europeo, definiti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), insieme a un rappresentante dei venditori dei biglietti e a un rappresentante dei passeggeri europei, sviluppano ulteriormente il sottosistema Applicazioni telematiche per i passeggeri secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I. L’Agenzia ferroviaria europea rende disponibili pubblicamente sul proprio sito web i risultati della fase 1 (guide applicative, architettura, governance e piano generale di attuazione).»;

(3)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1."

c)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri assicurano che le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione e i venditori dei biglietti siano informati del presente regolamento e designano un punto di contatto nazionale (NCP — Nationa Contact Point) per il seguito della sua attuazione. Il ruolo del punto di contatto nazionale è descritto all’allegato VI.»;

d)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Il presente regolamento viene modificato prendendo in considerazione i risultati della fase 2, descritta al paragrafo 7.3 dell’allegato I.

2.   L’Agenzia ferroviaria europea modifica il documento tecnico B.60 (Architettura) prendendo in considerazione i risultati della fase 1 e applicando la procedura di cui all’articolo 3.»

Articolo 2

Gli allegati del regolamento (UE) n. 454/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO

Gli allegati al regolamento (UE) n. 454/2011sono modificati come segue:

1.

L’allegato I è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.1.   Scambio dei dati sull’orario

Questo parametro fondamentale stabilisce il modo in cui l’impresa ferroviaria deve eseguire lo scambio dei dati sull’orario.

Questo parametro fondamentale garantisce che gli orari comprensivi dei dati definiti di seguito siano resi disponibili.

Questo parametro fondamentale garantisce inoltre che ogni impresa ferroviaria fornisca dati relativi all’orario precisi e aggiornati.

Le disposizioni di questo parametro fondamentale si applicano ai servizi passeggeri dell’impresa ferroviaria.

Questo parametro fondamentale stabilisce il seguente processo:»;

b)

il paragrafo 4.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.2.   Scambio dei dati tariffari

Questo parametro fondamentale stabilisce il modo in cui l’impresa ferroviaria deve eseguire lo scambio di dati tariffari.

Questo parametro fondamentale garantisce che i dati tariffari nel formato definito di seguito siano resi disponibili.

Le disposizioni di questo parametro fondamentale si applicano a tutte le tariffe passeggeri dell’impresa ferroviaria per le vendite nazionali, internazionali e all’estero.

Questo parametro fondamentale stabilisce il seguente processo:»;

c)

il paragrafo 4.2.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.2.1.   L’impresa ferroviaria rende disponibili le proprie tariffe ad altre imprese ferroviarie, ad organismi pubblici autorizzati e a terze parti autorizzate.

Fatti salvi i diritti dei passeggeri e in conformità agli accordi di distribuzione, ogni impresa ferroviaria rende disponibili le proprie tariffe (comprese le tabelle delle tariffe) garantendo l’accesso alle imprese ferroviarie alle quali rilascia l’autorizzazione a effettuare vendite, a terzi ai quali rilascia l’autorizzazione a effettuare vendite e agli organismi pubblici autorizzati. L’impresa ferroviaria garantisce che i dati tariffari siano esatti e aggiornati. Qualora un’impresa ferroviaria gestisca un servizio di trasporto in cooperazione per il quale è uno dei vettori, essa deve garantire, insieme a tutti gli altri vettori, che i dati tariffari siano precisi e aggiornati.

Il contenuto principale dei dati tariffari destinati alle vendite internazionali o effettuate all’estero deve essere conforme alla definizione di cui all’allegato IV.

I dati tariffari destinati alle vendite internazionali o effettuate all’estero sono resi disponibili con un anticipo pari almeno a quello disposto nell’allegato IV.

Il processo di cui sopra e le informazioni utilizzate per lo stesso devono essere conformi ai dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all’estero con i documenti tecnici:

B.1 (cfr. allegato III),

B.2 (cfr. allegato III),

B.3 (cfr. allegato III).

Il processo di cui sopra e le informazioni utilizzate per lo stesso in relazione ai dati tariffari destinati alle vendite nazionali devono essere conformi ai documenti tecnici che l’Agenzia dovrà sviluppare (cfr. allegato II).»;

d)

nel paragrafo 4.2.6 la seguente frase è cancellata:

«Le disposizioni di questo parametro fondamentale per quanto riguarda la richiesta/conferma elettroniche si applicano se esiste un accordo tra la parte che fa la richiesta e quella a cui è indirizzata.»;

e)

nel paragrafo 4.2.6.1 la frase:

«Tale sito deve essere conforme agli orientamenti sull’accessibilità dei contenuti Internet, in considerazione delle esigenze delle persone con disabilità uditive e/o visive.»

è sostituita dalla seguente frase:

«Tale sito deve essere accessibile a persone con disabilità.»;

f)

il paragrafo 4.2.6.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.6.2.   Se l’impresa ferroviaria o il venditore del biglietto utilizzano mezzi informatici per inviare una richiesta di disponibilità/prenotazione per l’assistenza alle persone a mobilità ridotta, tale richiesta deve essere conforme alle disposizioni del caso.

Il sistema di distribuzione richiedente trasmette al sistema le richieste di disponibilità/prenotazione del relativo treno in relazione al tipo di assistenza specificato.

I principali tipi di richieste sono:

richiesta di disponibilità,

richiesta di prenotazione,

richiesta di annullamento parziale,

richiesta di annullamento completo.

Questo processo viene eseguito in seguito a una richiesta di un cliente trasmessa al sistema dell’impresa ferroviaria o al venditore di biglietti.

Gli elementi dei dati e il contenuto informativo del messaggio utilizzati per rispettare gli obblighi devono essere conformi:

agli elementi definiti nel documento tecnico B.10 (cfr. allegato III), nel qual caso tutti i sistemi consultati devono essere in grado di capire la richiesta e di rispondere,

oppure a standard definiti in maniera diversa, nel qual caso il sistema consultato deve essere in grado di capire la richiesta e di rispondere.»;

g)

il paragrafo 7.2.3 dell’allegato I è sostituito dal testo seguente:

«7.2.3.   Elementi da fornire

I risultati della fase 1 includono gli elementi riportati di seguito:

1)

guide applicative che descrivono specifiche funzionali, tecniche e relative alle prestazioni, i dati associati, i requisiti dell’interfaccia, i requisiti correlati alla sicurezza e alla qualità;

2)

la descrizione schematica dell’architettura globale del sistema;

3)

il piano generale di attuazione, comprendente:

l’identificazione delle attività necessarie a ottenere l’attuazione del sistema,

un piano di migrazione comprendente un insieme di fasi che conducono a risultati tangibili intermedi e verificabili, dall’attuale quadro delle informazioni delle parti interessate e dei sistemi di comunicazione al sistema stesso,

un piano a tappe dettagliato,

una valutazione del rischio delle fasi cruciali del piano generale,

una valutazione dei costi totali del ciclo di vita (LCC — lifecycle costs) associati alla realizzazione e all’utilizzo del sistema insieme a un successivo piano di investimenti e alla relativa analisi del rapporto costi-benefici;

4)

i risultati della governance che includono l’individuazione delle strutture di governance, delle metodologie e delle procedure adeguate per sostenere lo sviluppo e la convalida del sistema e, di conseguenza, la sua realizzazione, il suo funzionamento sul campo e la gestione per tutta la sua durata di vita (compresa la gestione delle controversie tra le parti coinvolte ai sensi delle disposizioni della presente STI).»;

h)

il capitolo 7.3 dell’allegato I è sostituito dal testo seguente:

«7.3.   Fase 2: Sviluppo

Tutti gli attori interessati devono sviluppare il sistema in base alle disposizioni derivanti dai risultati della fase 1 come segue:

a)

Governance del progetto

Per garantire lo sviluppo adeguato del sistema, gli attori attuano progressivamente la struttura di governance descritta nel documento tecnico B.61 (cfr. l’allegato V).

I ruoli e le responsabilità di tutti gli attori cambiano con la realizzazione della nuova struttura di governance, come descritto nel documento tecnico B.61.

Il comitato direttivo istituito durante la fase 1 sarà mantenuto nella fase 2 finché la struttura di governance di cui al documento tecnico B.61 non sarà pienamente operativa. Il regolamento interno di tale comitato sarà aggiornato anche in considerazione del suo nuovo ruolo, che consiste nel monitorare i progressi dell’attuazione della nuova struttura di governance, l’architettura sviluppata nella fase 1 e lo sviluppo del sistema da parte delle singole imprese, tenendo particolarmente in considerazione il rispetto delle guide applicative pubblicate e aggiornate dall’ERA. Prima di confermare la conclusione della fase 2, il comitato direttivo emette un parere sullo status giuridico e sulla proprietà delle guide applicative.

La piena conformità al documento tecnico B.61 sarà considerata una presunzione di conformità della nuova struttura di governance ai requisiti del presente regolamento. Tuttavia, considerando la natura del documento e la necessità di adattare continuamente la struttura di governance alle esigenze reali del mercato, qualsiasi deviazione dalle sue disposizioni deve essere comunicata immediatamente al comitato direttivo, che la valuterà e deciderà se il documento tecnico e/o il suo status giuridico devono essere adeguati al termine della fase 2;

b)

Piano generale di attuazione

Per garantire lo sviluppo adeguato del sistema, tutti gli attori interessati cooperano e attuano il sistema nel pieno rispetto del piano generale specificato nel documento tecnico B.62 dell’ERA (cfr. l’allegato V).

c)

Sviluppo del sistema

Tutti gli attori interessati cooperano e sviluppano l’architettura IT «retail» del sistema in conformità alle disposizioni architetturali di cui al documento tecnico B.60 dell’ERA (cfr. l’allegato V).

Tutti gli attori interessati cooperano e sviluppano il sistema e le sue parti in modo che siano il più possibile conformi alle guide applicative descritte nei documenti tecnici seguenti:

 

B.50 (cfr. l’allegato III)

 

B.51 (cfr. l’allegato III)

 

B.52 (cfr. l’allegato III)

 

B.53 (cfr. l’allegato III)

 

B.54 (cfr. l’allegato III)

 

B.55 (cfr. l’allegato III)

 

B.56 (cfr. l’allegato III).

La piena conformità a questi documenti tecnici sarà considerata una presunzione di conformità del sistema ai requisiti tecnici del presente regolamento. Qualsiasi deviazione dalle guide applicative deve essere comunicata al comitato direttivo, che la valuta nel contesto del suo ruolo descritto alla lettera a). Considerando che le guide applicative da B50 a B56 di cui all’allegato III non sono specifiche obbligatorie, non sono soggette al processo di gestione e controllo delle modifiche degli allegati tecnici.»;

2)

L’allegato III è sostituito dall’allegato III seguente:

«ALLEGATO III

Elenco dei documenti tecnici

Riferimento

Etichetta

B.1. (V1.1.1)

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all’estero — biglietti NRT

B.2. (V1.1)

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all’estero — Biglietti con prenotazione integrata (IRT — Integrated Reservation Tickets)

B.3. (V1.1)

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati destinati alle vendite internazionali o effettuate all’estero — Offerte speciali

B.4. (V1.1.1)

Guida di applicazione per i messaggi EDIFACT riguardante lo scambio di dati sull’orario

B.5. (V1.1)

Prenotazione elettronica di posti a sedere/cuccette e produzione elettronica di documenti di viaggio — Scambio di messaggi

B.6. (V1.1)

Prenotazione elettronica di posti a sedere/cuccette e produzione elettronica di documenti di trasporto (standard RCT2)

B.7. (V1.1.1)

IRTHP (International Rail ticket for Home Printing)

B.8. (V1.1)

Codifica numerica standard di imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura e altre società coinvolte nel settore del trasporto ferroviario

B.9. (V1.1)

Codifica numerica standard delle località

B.10 (V1.1)

Prenotazione elettronica di assistenza per le persone con mobilità ridotta — Scambio di messaggi

B.30. (V1.1)

Schema — catalogo di messaggi/strutture dati necessario per la comunicazione IF/GI della STI TAP

B.50. (V1.0)

Guida applicativa riguardante gli orari

B.51. (V1.0)

Guida applicativa riguardante le tariffe

B.52. (V1.0)

Guida applicativa riguardante le prenotazioni

B.53. (V1.0)

Guida applicativa riguardante l’adempimento diretto

B.54. (V1.0)

Guida applicativa riguardante l’adempimento indiretto

B.55. (V1.0)

Guida applicativa riguardante l’assistenza alle persone a mobilità ridotta

B.56. (V1.0)

Guida applicativa riguardante la comunicazione IF/GI»

3)

Il testo del punto C.1 dell’allegato IV è sostituito dal testo seguente:

«C.1.   Tariffe NRT

Il contenuto principale dei dati sulle tariffe NRT deve essere quello riportato di seguito:

serie,

prodotti,

servizi,

codici del vettore,

tabelle dei prezzi,

elenco delle stazioni.

Le tariffe NRT devono essere rese disponibili in anticipo in base alle loro condizioni di vendita.»;

4)

È aggiunto il seguente allegato V:

«ALLEGATO V

Elenco dei documenti tecnici per l’architettura IT “retail”, la governance e il piano generale di attuazione

Riferimento

Etichetta

B.60 (V1.0)

Architettura IT “retail” TAP

B.61 (V1.0)

Governance TAP

B.62 (V1.0)

Piano generale di attuazione TAP»

5)

È aggiunto il seguente allegato VI:

«ALLEGATO VI

Compiti del punto di contatto nazionale TAF/TAP (NCP — National Contact Point)

1)

Agire da punto di contatto fra l’ERA, il comitato direttivo TAF/TAP e gli attori ferroviari (gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie, proprietari di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti e associazioni pertinenti) nello Stato membro per assicurare che gli attori ferroviari svolgano un ruolo attivo nelle TAF e TAP e siano a conoscenza degli sviluppi generali e delle decisioni del comitato direttivo.

2)

Comunicare le preoccupazioni e le problematiche degli attori ferroviari nello Stato membro al comitato direttivo TAF/TAP mediante i co-presidenti, nella misura in cui tali preoccupazioni siano note e si intenda sollevarle.

3)

Operare in collegamento con il rappresentante dello Stato membro nel Comitato interoperabilità e sicurezza ferroviaria (RISC), assicurando che il membro del RISC sia informato delle questioni nazionali riguardanti le TAF/TAP prima di ogni riunione del comitato e che le decisioni del RISC riguardanti le TAF/TAP siano comunicate adeguatamente agli attori ferroviari interessati cui queste sono dirette.

4)

Lo Stato membro assicura che tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza e gli altri attori ferroviari (gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie, proprietari di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti) siano contattati, siano loro forniti i riferimenti del punto di contatto nazionale e siano invitati a prendere contatto con il NCP, qualora ciò non sia già avvenuto.

5)

Nella misura in cui gli attori ferroviari nello Stato membro sono noti, informarli circa i loro obblighi derivanti dai regolamenti TAF e TAP e dell’obbligo di conformarsi ad essi.

6)

Collaborare con lo Stato membro per garantire che venga nominato un soggetto responsabile per l’alimentazione dei dati nel “Central Reference Domain” con i codici delle località primarie. L’identità del soggetto designato è trasmessa alla DG MOVE, che provvede a diffonderla adeguatamente.

7)

Agevolare la condivisione delle informazioni fra gli attori ferroviari dello Stato membro (gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie, proprietari di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti e associazioni pertinenti) all’interno dello Stato membro.»


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