This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0630
Commission Regulation (EU) No 630/2013 of 28 June 2013 amending the Annexes to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 , che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 , che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 179 del 29.6.2013, pp. 60–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
01/07/2013
|
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/60 |
REGOLAMENTO (UE) N. 630/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2013
che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina, e caprina. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi. |
|
(2) |
Il 19 gennaio 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere congiunto elaborato con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sulla possibile associazione epidemiologica o molecolare tra le TSE negli animali e nell’uomo («il parere congiunto dell’EFSA e dell’ECDC) (2). Nel parere congiunto, l’EFSA e l’ECDC hanno confermato l’identificazione di forme atipiche di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei bovini, distinguendo tra BSE classica, BSE atipica di tipo L e BSE atipica di tipo H. È quindi opportuno inserire nell’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 le definizioni dei casi di BSE classica e dei casi di BSE atipica. |
|
(3) |
L’allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la sorveglianza della BSE nei bovini macellati per il consumo umano. Fa riferimento agli animali sottoposti a «macellazione speciale d’urgenza» quale definita all’articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche (3). Tale direttiva è stata successivamente abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) Ciò ha prodotto incertezza giuridica e ha determinato una diminuzione delle analisi cui gli animali avrebbero dovuto essere sottoposti. Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 occorre pertanto definire in modo chiaro la macellazione speciale d’urgenza nel quadro delle disposizioni per la sorveglianza della BSE nei bovini macellati per il consumo umano. |
|
(4) |
L’allegato III, capitolo A, parte II, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la sorveglianza degli ovini e dei caprini. Negli ultimi anni dalle relazioni annuali degli Stati membri sulla sorveglianza e sulle analisi eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nell’Unione è emerso che le analisi sugli ovini e sui caprini non macellati per il consumo umano sono di solito più efficaci ai fini dell’individuazione di casi di TSE di quelle effettuate sugli animali macellati per il consumo umano. Occorre pertanto riconoscere agli Stati membri maggiore flessibilità in modo che una quota maggiore del limitato numero di analisi prescritte da tale allegato si concentri tra le sottopopolazioni nelle quali è maggiore la probabilità di riscontrare tali casi. |
|
(5) |
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare a seguito della confermata presenza della TSE negli animali delle specie bovina, ovina, e caprina e fissa le prescrizioni minime per i programmi di allevamento di ovini resistenti alle TSE. Tale allegato è stato modificato più volte, tra l’altro dai regolamenti (CE) n. 727/2007 (5) e (CE) n. 746/2008 (6) della Commissione. |
|
(6) |
Il 17 luglio 2007, nella causa T-257/07 la Francia ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso contro la Commissione chiedendo la sospensione dell’esecuzione del punto 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 727/2007 nella parte in cui introduceva, nell’allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 2.3 lettera b), iii), il punto 2.3, lettera d), e il punto 4 oppure, in subordine, l’annullamento del regolamento (CE) n. 727/2007 nella sua integralità. Secondo la Francia questi punti avrebbero autorizzato misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle in precedenza previste per le greggi di ovini e di caprini. Nell’ordinanza del 28 settembre 2007 (7) il Tribunale ha sospeso l’applicazione di tali disposizioni sino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale. |
|
(7) |
Successivamente la Commissione ha chiesto all’EFSA di aiutarla a chiarire i principali presupposti alla base del regolamento (CE) n. 727/2007. Sulla base dei chiarimenti forniti dall’EFSA, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 746/2008, che ha reintegrato le disposizioni la cui applicazione era stata sospesa dal Tribunale. Con l’ordinanza del 30 ottobre 2008 (8), il Tribunale ha sospeso l’applicazione del punto 2.3, lettera b), iii), del punto 2.3, lettera d), e del punto 4 dell’allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 746/2008, sino alla pronuncia della sentenza principale nella causa T-257/07. |
|
(8) |
Nella sentenza del 9 settembre 2011 nella causa T-257/07 (9), il Tribunale ha respinto il ricorso con il quale la Francia chiedeva l’annullamento del regolamento (CE) n. 746/2008 e revocato la sospensione dell’applicazione delle citate disposizioni dell’allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
|
(9) |
Il 28 novembre 2011, nella causa C-601/11 P (10), la Francia ha impugnato la sentenza del Tribunale relativa alla causa T-257/07, chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-257/07 e di decidere la controversia in via definitiva annullando il regolamento (CE) n. 746/2008 o di rinviare la causa al Tribunale. |
|
(10) |
È opportuno chiarire l’architettura estremamente complessa delle alternative di gestione e delle deroghe previste dall’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 per il controllo e l’eradicazione della scrapie classica negli ovini e nei caprini. L’allegato VII deve prevedere solo tre opzioni per le greggi infette di ovini e caprini, ossia: opzione 1 relativa all’eliminazione di tutti gli animali, opzione 2 relativa esclusivamente all’eliminazione degli animali suscettibili e opzione 3 che non impone l’obbligo di eliminazione degli animali. |
|
(11) |
Le misure da applicare in relazione a ciascuna delle suddette tre opzioni devono essere riformulate in modo da rendere più agevole il confronto tra le varie opzioni e migliorare la comprensione delle conseguenze per la singola azienda. Dato che le opzioni 1 e 2 comportano severe misure di eradicazione che migliorano il controllo della malattia, le misure post-eradicazione applicate nel quadro delle opzioni 1 e 2 devono essere più flessibili rispetto a quanto previsto nel quadro dell’opzione 3. |
|
(12) |
Occorre chiarire le condizioni in presenza delle quali sia possibile differire le misure di eliminazione previste dall’opzione 2. È opportuno consentire un breve differimento, di durata non superiore a tre mesi, che tenga conto della stagione delle nascite degli agnelli. Un differimento a lungo termine è giustificabile solo con l’esigenza di disporre di più tempo per accrescere il livello di resistenza genetica alla scrapie classica in un’azienda. Dato che finora la resistenza genetica alla scrapie classica è stata dimostrata solo negli ovini, il differimento a lungo termine non deve essere consentito per le greggi composte unicamente da caprini. Ove ammesso, il rinvio deve essere limitato a un periodo di tre anni a determinate condizioni. |
|
(13) |
Se la scrapie classica è confermata in aziende che allevano una razza ovina locale minacciata di abbandono, le misure post-eradicazione di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 devono tener conto della difficoltà di introdurre e impiegare esclusivamente ovini resistenti o materiale germinale ovino della stessa specie minacciata. In questo caso specifico, agli Stati membri deve essere consentito applicare norme più flessibili per quanto riguarda il genotipo dei riproduttori e il materiale germinale introdotti e impiegati nelle aziende. |
|
(14) |
Il parere congiunto dell’EFSA e dell’ECDC indica che la scrapie atipica potrebbe essere scarsamente contagiosa o non esserlo affatto. Tale conclusione si fonda principalmente sul fatto che non si registra una differenza statistica nella frequenza di osservazione della scrapie atipica (Nor98) tra la popolazione generale e le greggi in cui è stato rilevato un caso positivo. Ne consegue che le misure di limitazione di movimento degli ovini e dei caprini in presenza di un caso confermato di scrapie atipica non sono più giustificate. In queste greggi va tuttavia mantenuta una sorveglianza rafforzata in modo da raccogliere un maggior numero di dati scientifici sulla scrapie atipica. Questa modifica dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 è coerente con le future scelte strategiche prospettate al paragrafo 2.4.3 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE – 2a edizione – Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015» (11). |
|
(15) |
La partecipazione ai programmi di allevamento ha riguardato finora le greggi di ovini di elevato valore genetico. Questi programmi, nei casi in cui hanno trovato applicazione, si sono rivelati efficaci nell’aumentare la resistenza alla scrapie classica tra la popolazione ovina di elevato valore genetico. Tuttavia, sembra che la diffusione tra la popolazione produttiva ordinaria del fattore ereditario (allele) della resistenza sia stata finora limitata. L’allegato VII, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 deve consentire la genotipizzazione dei montoni da riproduzione delle greggi che non partecipano a un programma di allevamento in modo da agevolare una più ampia diffusione del fattore di resistenza alla scrapie classica nella popolazione produttiva. |
|
(16) |
L’allegato VIII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni che disciplinano gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all’interno dell’Unione. Come già illustrato al considerando 14, il parere congiunto dell’EFSA e dell’ECDC indica che la scrapie atipica potrebbe essere scarsamente contagiosa o non esserlo affatto. La soppressione di tutte le misure di limitazione di movimento degli ovini e dei caprini in presenza di un caso confermato di scrapie atipica deve quindi applicarsi agli scambi all’interno dell’Unione. Questa posizione trova conferma anche nel codice sanitario per gli animali terrestri, votato nel 2010 dalla 78a sessione generale dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), che non raccomanda alcuna restrizione commerciale con riferimento alla scrapie atipica. |
|
(17) |
Le disposizioni dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 relative agli scambi di ovini e caprini e dei loro sperma ed embrioni all’interno dell’Unione devono essere rese il più possibile coerenti con le norme dell’OIE, in modo da non impedire agli Stati membri che dispongano di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di richiedere lo status di paese indenne dalla scrapie classica secondo le condizioni stabilite nel codice OIE. La modifica delle disposizioni relative agli scambi all’interno dell’Unione non deve comunque incidere negativamente sui flussi commerciali all’interno dell’Unione tra gli Stati membri nei quali non è stato approvato un programma nazionale di lotta contro la scrapie classica. |
|
(18) |
A tal fine, e conformemente a quanto proposto al paragrafo 2.4.3 del Piano per le TSE – 2a edizione, è opportuno che l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 definisca un quadro che consenta agli Stati membri di istituire un regime ufficiale per il riconoscimento dello status delle aziende in relazione alla scrapie classica. La possibilità per un’azienda di effettuare scambi di ovini e caprini all’interno dell’Unione deve essere determinata, per quanto riguarda la scrapie classica, dal suo status in relazione alla malattia. |
|
(19) |
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 deve istituire un sistema a due livelli per quanto attiene allo status delle aziende in relazione alla scrapie classica. Per il trasporto di animali da riproduzione e da allevamento negli Stati membri che dispongono di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica deve essere prescritto uno stato di rischio trascurabile, equivalente in termini tecnici all’indennità di un’azienda dalla scrapie, quale definita dall’articolo 14.9.5, del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE e fondata sulla conformità – da almeno sette anni – all’intero elenco delle prescrizioni dell’OIE [tuttavia la proposta, in linea con la disposizione contenuta nell’articolo 6 bis e nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 a favore dello sviluppo di genotipi resistenti negli ovini, riconosce il genotipo ARR/ARR come opzione valida). Per gli animali da riproduzione destinati ad altri Stati membri si deve unicamente prevedere, come finora, l’obbligo di provenienza da aziende con un rischio controllato di scrapie classica basato sulla conformità – da almeno tre anni – a un elenco più breve di prescrizioni. |
|
(20) |
Data la difficoltà di dimostrare l’indennità del territorio o di parte del territorio di uno Stato membro da una malattia complessa come la scrapie classica, caratterizzata da un lungo tempo di incubazione, dall’assenza di metodi di diagnosi in vivo e dalla variabilità della suscettibilità individuale degli animali a seconda del loro profilo genetico, la nozione di «Stato membro indenne dalla scrapie classica» deve essere sostituita nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 da quella di «Stato membro o zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica». Anche le condizioni per il riconoscimento di uno Stato membro o di una zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica devono essere aggiornate e devono in larga misura essere rese conformi alle raccomandazioni di cui all’articolo 14.9.3 del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE. |
|
(21) |
Considerato che l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 deve coprire tutti gli aspetti degli scambi collegati alla scrapie classica e tenuto conto che la proposta di creazione di un regime ufficiale per il riconoscimento dello status delle aziende in relazione alla scrapie classica costituisce una base opportuna per l’introduzione di garanzie differenziate per gli scambi di animali con gli Stati membri che dispongono di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica e con gli altri Stati membri, è necessario che tale allegato comprenda anche l’elenco degli Stati membri che dispongono di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica. |
|
(22) |
L’allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme relative alle importazioni nell’Unione di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini o caprini, in particolare gelatina destinata al consumo umano. L’allegato IX, capitolo D, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme relative alle importazioni nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini, in particolare gelatina destinata a essere utilizzata come ingrediente per mangimi. Dato che il collagene destinato a essere utilizzato nell’alimentazione umana o animale è prodotto dalle stesse materie prime della gelatina, le condizioni di importazione applicabili a detto collagene devono essere rese conformi a quelle previste per la gelatina destinata al medesimo uso. |
|
(23) |
L’allegato IX, capitolo D, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede attestazioni specifiche da cui devono essere corredate le importazioni nell’Unione di determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina. Occorre modificare queste attestazioni in modo da applicarle anche ai prodotti trasformati in un paese terzo classificato come paese a rischio controllato o indeterminato di BSE e fabbricati a partire da una miscela di materiali originari di tale paese terzo e di un paese terzo con un rischio di BSE trascurabile. Anche l’attestato specifico relativo all’importazione di prodotti contenenti latte di origine ovina e caprina e destinati all’alimentazione degli animali di allevamento deve essere modificato in modo da rispecchiare meglio le restrizioni applicabili agli scambi di tali prodotti all’interno dell’Unione. |
|
(24) |
L’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa, rispettivamente nei capitoli E e H, norme relative all’importazione nell’Unione di ovini e caprini e di sperma ed embrioni degli ovini e dei caprini. Tali norme relative alle importazioni devono essere aggiornate in modo da rispecchiare le condizioni stabilite per gli scambi all’interno dell’Unione dall’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, compresi i requisiti generali essenziali in materia di sorveglianza e di eradicazione della scrapie classica di cui agli allegati III e VII dello stesso regolamento, e il divieto concernente i mangimi di cui all’allegato IV dello stesso regolamento. |
|
(25) |
L’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce i metodi di laboratorio per accertare la presenza della TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Il parere congiunto dell’EFSA e dell’ECDC ha segnalato che l’agente della BSE atipica di tipo L presenta un significativo potenziale zoonotico (trasmissione dagli animali all’uomo) che sembra analogo o addirittura superiore a quello dell’agente della BSE classica. Casi di BSE atipica di tipo L e di tipo H sono stati individuati in vari paesi di tutto il mondo e l’EFSA ha rilevato che l’età insolitamente avanzata di tutti i casi di BSE-H e di BSE-L e la loro apparente bassa prevalenza nella popolazione potrebbero far ipotizzare l’insorgenza spontanea di queste forme atipiche di BSE. Per acquisire maggiori conoscenze in merito alla BSE atipica, occorre raccogliere dati maggiormente pertinenti. |
|
(26) |
Per questo, è necessario imporre l’obbligo di test discriminatori da eseguire sul materiale proveniente da tutti i futuri casi di BSE confermata nell’Unione in modo da consentire l’individuazione precisa dell’agente, ossia BSE classica, BSE atipica di tipo L e BSE atipica di tipo H. Dato che alcuni Stati membri e alcuni paesi terzi hanno già pubblicato la descrizione del fenotipo dei loro casi recenti di BSE, l’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 deve rendere obbligatori i test discriminatori per i futuri casi di BSE confermati nell’UE. |
|
(27) |
L’allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di test diagnostici rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. |
|
(28) |
Dato che due kit per test rapidi per la sorveglianza della BSE nei bovini, ossia il test Enfer ed Enfer TSE kit, versione 2.0, preparazione automatizzata dei campioni e il Roche Applied Science PrionScreen, non sono più in produzione, secondo quanto confermato nelle lettere inviate dalla Enfer Scientific il 21 agosto 2012 e dalla Roche Diagnostics GmbH il 31 agosto 2012, questi test devono essere soppressi dall’elenco di test rapidi di cui capitolo C, punto 4, dell’allegato X. |
|
(29) |
Considerato che gli Stati membri hanno necessità di disporre di un tempo sufficiente per l’adeguamento delle istruzioni nazionali alle nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento, quest’ultimo deve applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2013. |
|
(30) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
|
(31) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2011; 9(1):1945.
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012.
(4) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.
(5) GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8.
(6) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 11.
(7) GU C 283 del 24.11.2007, pag. 28.
(8) GU C 327 del 20.12.2008, pag. 26.
(9) GU C 311 del 22.10.2011, pag. 33.
(10) GU C 80 del 17.3.2012, pag. 5.
(11) COM(2010) 384 definitivo.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:
|
1) |
nell’allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
(*1) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_handbookv4jan10.pdf." (*2) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105." (*3) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf." |
|
2) |
nell’allegato III, il capitolo A è così modificato:
|
|
3) |
l’allegato VII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VII CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI CAPITOLO A Misure a seguito del sospetto della presenza di una TSE negli ovini e nei caprini Ove si sospetti la presenza di una TSE in un ovino o caprino di un’azienda di uno Stato membro e finché non siano disponibili i risultati degli esami di conferma, tutti gli altri ovini e caprini dell’azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento. Qualora si abbiano elementi di prova del fatto che l’azienda in cui si trovava l’animale quando si è avuto il sospetto della presenza della TSE probabilmente non è la stessa in cui detto animale potrebbe essere stato esposto alla malattia, lo Stato membro può decidere che altre aziende o solo quella in cui si è verificata l’esposizione siano poste sotto controllo ufficiale a seconda delle informazioni epidemiologiche disponibili. Il latte e i prodotti lattieri ottenuti da ovini e caprini di un’azienda posta sotto controllo ufficiale, presenti in tale azienda dalla data del sospetto della presenza della TSE fino al momento in cui si rendono disponibili i risultati degli esami di conferma, sono utilizzati esclusivamente all’interno di tale azienda. CAPITOLO B Misure a seguito della confermata presenza di una TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini
CAPITOLO C Prescrizioni minime per un programma di allevamento di ovini resistenti alle TSE conforme all’articolo 6 bis PARTE 1 Prescrizioni generali
PARTE 2 Norme specifiche per le greggi partecipanti
PARTE 3 Norme specifiche per i montoni da riproduzione sottoposti a campionamento appartenenti a greggi che non partecipano al programma di allevamento
PARTE 4 Quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE delle greggi di ovini
PARTE 5 Relazioni da trasmettere alla Commissione da parte degli Stati membri Gli Stati membri che introducono programmi nazionali di allevamento finalizzati alla selezione della resistenza alla TSE nelle popolazioni ovine:
La relazione per ogni anno di calendario deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo. |
|
4) |
nell’allegato VIII, il capitolo A è sostituito dal seguente: «CAPITOLO A Condizioni per gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all’interno dell’Unione SEZIONE A Condizioni applicabili agli ovini e caprini e ai loro sperma ed embrioni 1. Aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica e un rischio controllato di scrapie classica
2. Stati membri o zone di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica
3. Programma nazionale di lotta contro la scrapie classica
4. Scambi all’interno dell’Unione di ovini e caprini e di loro sperma ed embrioni Si applicano le seguenti condizioni:
SEZIONE B Condizioni applicabili ai bovini Il Regno Unito provvede a che i bovini nati o allevati sul suo territorio prima del 1o agosto 1996 non siano inviati dal suo territorio verso altri Stati membri o paesi terzi.» |
|
5) |
l’allegato IX è così modificato:
|
|
6) |
l’allegato X è così modificato:
|
(*1) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_handbookv4jan10.pdf.
(*2) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105.
(*3) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf.
(*4) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.»
(*5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(*6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.»
(*9) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf.» »