Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0479

    2012/479/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 agosto 2012 , che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi da cui taluni prodotti a base di carne possono essere introdotti nell’Unione [notificata con il numero C(2012) 5703] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 219 del 17.8.2012, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/479/oj

    17.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 219/23


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 agosto 2012

    che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi da cui taluni prodotti a base di carne possono essere introdotti nell’Unione

    [notificata con il numero C(2012) 5703]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/479/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (2), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3).

    (2)

    L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato in tale elenco. Qualora i paesi terzi siano regionalizzati ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco, i relativi territori regionalizzati sono stabiliti nella parte 1 di tale allegato.

    (3)

    L’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 di tale allegato, assegnando un codice a ciascuno di essi. Tale parte stabilisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» enumerati in ordine decrescente di rigorosità.

    (4)

    A seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in talune zone di Israele, la decisione 2007/777/CE, modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2012 della Commissione (4), dispone che le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici sono autorizzate dalle zone di questo paese terzo interessate dal focolaio soltanto qualora siano state sottoposte al trattamento specifico «D», a norma dell’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. La zona di Israele interessata dal focolaio a cui si applica la regionalizzazione per motivi di polizia sanitaria è elencata nella tabella di cui alla parte 1 dell’allegato II della decisione.

    (5)

    Israele ha eradicato i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in base alle informazioni presentate sulla situazione sanitaria favorevole per quanto riguarda tale malattia. Inoltre, la vigilanza esercitata dall’autorità competente in Israele nel periodo trascorso dalla soppressione del pollame nelle aziende avicole infette e dalla pulizia e disinfezione dei relativi locali non ha rivelato nessuna ulteriore diffusione della malattia.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare le voci riguardanti Israele nell’allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE, per autorizzare le importazioni nell’Unione provenienti dall’intero territorio di Israele di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici sottoposti a un trattamento generico «A», a norma dell’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (4)  GU L 163 del 22.6.2012, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

    1)

    nella parte 1, l’intera voce «Israele» è soppressa;

    2)

    nella parte 2, la voce «Israele» è sostituita da quanto segue:

    «IL

    Israele

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX»


    Top