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Document 32009D0864

    2009/864/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) da talune parti del Sud Africa e dall’Uruguay [notificata con il numero C(2009) 9362] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 314 del 1.12.2009, p. 97–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/864/oj

    1.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 314/97


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2009

    che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) da talune parti del Sud Africa e dall’Uruguay

    [notificata con il numero C(2009) 9362]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/864/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1, punto 4 e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano (2) fissa norme in merito alle importazioni nella Comunità di partite di prodotti a base di carne destinati al consumo umano. La decisione fissa altresì elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché i modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all’origine e ai trattamenti richiesti per tali prodotti.

    (2)

    All’allegato II, parte 3, della decisione figura un elenco di paesi terzi e di parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne essicati (biltong/jerky) e pastorizzati.

    (3)

    A norma della decisione 2007/777/CE, sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da carni di bovini, ovini e caprini domestici e di artiodattili di allevamento (esclusi i suini) sottoposte ad un trattamento specifico da una regione del Sud Africa indenne dall’afta epizootica.

    (4)

    Il Sud Africa ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione all’importazione nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da artiodattili selvatici originari della stessa regione del Sud Africa già autorizzata per le specie domestiche.

    (5)

    Varie ispezioni comunitarie effettuate nel Sud Africa hanno dimostrato che l’autorità veterinaria competente di tale paese terzo fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alla legislazione comunitaria ai sensi dell’articolo 8, punto 1, primo comma, della direttiva 2002/99/CE.

    (6)

    È quindi opportuno autorizzare le importazioni nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da artiodattili selvatici (esclusi i suini) dalla regione del Sud Africa già autorizzata ad esportare prodotti analoghi ottenuti da animali domestici, a condizione che le carni essiccate in questione siano state sottoposte al trattamento specifico «E» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

    (7)

    D’altra parte, l’Uruguay è attualmente elencato nell’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. Di conseguenza, sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carni di bovini domestici sottoposte a uno specifico trattamento e originarie di tale paese terzo.

    (8)

    L’Uruguay ha chiesto alla Commissione di autorizzare altresì le importazioni nella Comunità delle sue carni essiccate ottenute da carni di animali bovini domestici che siano state sottoposte al trattamento specifico adeguato.

    (9)

    Tenendo conto della situazione di polizia sanitaria in Uruguay, è opportuno autorizzare le importazioni da tale paese terzo nella Comunità di carni essiccate (biltong) ottenute da carni di animali bovini domestici che siano state sottoposte al trattamento specifico «E» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

    1)

    La voce «Uruguay» nella parte 2 è sostituita dalla seguente: «Uruguay (1)»;

    2)

    La parte 3 è sostituita dal testo dell’allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2010.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.


    ALLEGATO

    «PARTE 3

    Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati per talune specie in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

    Codice ISO

    Paese d’origine o relativa parte

    1.

    Bovini domestici

    2.

    Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

    Ovini/caprini domestici

    1.

    Suini domestici

    2.

    Artiodattili di allevamento (suini)

    Solipedi domestici

    1.

    Pollame

    2.

    Selvaggina da penna di allevamento

    Ratiti

    Conigli domestici e leporidi di alleva-mento

    Artiodattili selvatici

    (esclusi i suini)

    Suini selvatici

    Solipedi selvatici

    Leporidi selvatici

    (conigli e lepri)

    Volatili selvatici

    Mammiferi selvatici terrestri

    (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

    AR

    Argentina — AR

    F

    F

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    NA

    Namibia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Namibia NA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    UY

    Uruguay

    E

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ZA

    Sud Africa

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Sud Africa ZA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    E

    XXX

    A

    A

    E

     

    ZW

    Zimbabwe

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    E

    A

    E

    XXX

    XXX

    Non viene redatto alcun certificato e non sono autorizzate le importazioni nella Comunità di biltong/jerky e di prodotti a base di carne pastorizzati a meno che il paese interessato sia autorizzato nella parte 2 per il trattamento “A” relativamente alle specie in questione.»


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