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Document 32009D0367

    2009/367/CE: Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009 , relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2008 [notificata con il numero C(2009) 3217]

    GU L 111 del 5.5.2009, p. 44–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/367/oj

    5.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/44


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2009

    relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2008

    [notificata con il numero C(2009) 3217]

    (2009/367/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 32,

    previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti e delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento.

    (2)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (2), per l’esercizio finanziario 2008 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2007 al 15 ottobre 2008.

    (3)

    La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e, anteriormente al 31 marzo 2009, ha comunicato agli Stati membri le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

    (4)

    Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell’allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno degli Stati membri e gli importi da recuperare dagli Stati membri o versati agli Stati membri.

    (5)

    Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell’allegato II.

    (6)

    Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre sono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2008 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. La presente decisione deve quindi stabilire le riduzioni corrispondenti.

    (7)

    La Commissione, in conformità dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili sulla contabilizzazione delle spese per l’esercizio 2008. Al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione ed esaminarli ulteriormente secondo la procedura di liquidazione dei conti a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    (8)

    Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento, impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (3), specifica le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che deve essere trasmessa nel 2009 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    (9)

    A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    (10)

    A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Con l’eccezione degli organismi pagatori di cui all’articolo 2, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2008 sono liquidati dalla presente decisione.

    Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato I.

    Articolo 2

    Per l’esercizio finanziario 2008, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, indicati nell’allegato II, sono disgiunti dalla presente decisione e formano oggetto di una successiva decisione di liquidazione dei conti.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


    ALLEGATO I

    LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

    ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

    Importo da recuperare dallo o da versare allo Stato membro Stati membri

    Note: Nomenclatura 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

    SM

     

    2008 — Spese / Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

    Totale a + b

    Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

    Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005

    Totale incluse le riduzioni e le sospensioni

    Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

    Importo che deve essere recuperato dallo (-) o versato allo (+) Stato membro (2)

    liquidati

    disgiunti

    = spese / entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annua

    = totale delle spese / entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

     

     

    a

    b

    c = a + b

    d

    e

    f = c + d + e

    g

    h = f – g

    BE

    EUR

    432 608 618,53

    273 518 319,77

    706 126 938,30

    – 593,30

    –54 510,68

    706 071 834,32

    706 201 150,75

    – 129 316,43

    BG

    EUR

    173 261 850,21

    0,00

    173 261 850,21

    –10 969,94

    0,00

    173 250 880,27

    173 262 003,11

    –11 122,84

    CZ

    EUR

    382 633 310,43

    0,00

    382 633 310,43

    0,00

    0,00

    382 633 310,43

    382 638 179,78

    –4 869,35

    DK

    DKK

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –14 764,84

    –14 764,84

    0,00

    –14 764,84

    DK

    EUR

    981 148 146,05

    0,00

    981 148 146,05

    – 334 916,53

    0,00

    980 813 229,52

    980 605 638,09

    207 591,43

    DE

    EUR

    4 679 844 580,08

    421 042 712,93

    5 100 887 293,01

    –37 390,29

    –2 874 536,38

    5 097 975 366,35

    5 101 133 812,30

    –3 158 445,95

    EE

    EUR

    41 604 457,53

    0,00

    41 604 457,53

    –30 242,24

    0,00

    41 574 215,29

    41 537 242,47

    36 972,82

    IE

    EUR

    1 452 426 445,64

    0,00

    1 452 426 445,64

    – 152 676,24

    – 209 340,42

    1 452 064 428,98

    1 450 327 500,26

    1 736 928,72

    EL

    EUR

    0,00

    2 460 745 905,37

    2 460 745 905,37

    0,00

    0,00

    2 460 745 905,37

    2 460 745 905,37

    0,00

    ES

    EUR

    5 476 876 522,21

    0,00

    5 476 876 522,21

    –4 919 283,22

    –4 564 317,68

    5 467 392 921,32

    5 475 621 557,38

    –8 228 636,07

    FR

    EUR

    8 323 180 801,10

    0,00

    8 323 180 801,10

    –1 302 798,28

    –18 942 379,66

    8 302 935 623,16

    8 324 404 948,60

    –21 469 325,44

    IT

    EUR

    4 168 669 787,38

    101 969 623,15

    4 270 639 410,53

    –1 887 157,65

    –4 363 298,08

    4 264 388 954,80

    4 264 132 179,52

    256 775,28

    CY

    EUR

    27 774 540,54

    0,00

    27 774 540,54

    0,00

    0,00

    27 774 540,54

    27 774 540,54

    0,00

    LV

    EUR

    96 759 251,98

    0,00

    96 759 251,98

    0,00

    0,00

    96 759 251,98

    96 760 415,54

    –1 163,56

    LT

    EUR

    155 733 024,94

    0,00

    155 733 024,94

    0,00

    0,00

    155 733 024,94

    155 996 896,19

    – 263 871,25

    LU

    EUR

    33 965 171,44

    0,00

    33 965 171,44

    –1 273,90

    0,00

    33 963 897,54

    33 787 840,71

    176 056,83

    HU

    EUR

    486 553 484,46

    0,00

    486 553 484,46

    –11 055,36

    0,00

    486 542 429,10

    492 387 580,59

    –5 845 151,49

    MT

    EUR

    0,00

    2 472 341,64

    2 472 341,64

    0,00

    0,00

    2 472 341,64

    2 472 341,64

    0,00

    NL

    EUR

    854 800 814,16

    0,00

    854 800 814,16

    –91 807,12

    –65 076,30

    854 643 930,74

    856 242 767,86

    –1 598 837,12

    AT

    EUR

    656 513 475,83

    0,00

    656 513 475,83

    0,00

    –44 207,31

    656 469 268,52

    656 496 253,55

    –26 985,03

    PL

    EUR

    1 172 220 664,21

    0,00

    1 172 220 664,21

    0,00

    0,00

    1 172 220 664,21

    1 172 232 662,17

    –11 997,96

    PT

    EUR

    0,00

    720 094 153,57

    720 094 153,57

    0,00

    0,00

    720 094 153,57

    720 094 153,57

    0,00

    RO

    EUR

    0,00

    461 870 850,36

    461 870 850,36

    0,00

    0,00

    461 870 850,36

    461 870 850,36

    0,00

    SI

    EUR

    93 014 996,23

    0,00

    93 014 996,23

    0,00

    0,00

    93 014 996,23

    93 152 578,75

    – 137 582,52

    SK

    EUR

    169 701 265,50

    0,00

    169 701 265,50

    0,00

    0,00

    169 701 265,50

    169 768 426,79

    –67 161,29

    FI

    EUR

    565 626 400,21

    0,00

    565 626 400,21

    –2 432,42

    –7 736,10

    565 616 231,70

    567 200 798,71

    –1 584 567,01

    SE

    SEK

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –65 415,38

    –65 415,38

    0,00

    –65 415,38

    SE

    EUR

    713 833 441,95

    0,00

    713 833 441,95

    –35 629,22

    0,00

    713 797 812,73

    713 869 554,32

    –71 741,59

    UK

    GBP

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –58 909,25

    –58 909,25

    0,00

    –58 909,25

    UK

    EUR

    3 158 349 336,06

    0,00

    3 158 349 336,06

    –14 574 228,18

    0,00

    3 143 775 107,88

    3 223 172 099,30

    –79 396 991,42


    SM

     

    Spesa (3)

    Entrate con destinazione specifica (3)

    Fondo per lo zucchero

    Articolo 32 (= e)

    Totale (= h)

    Spesa (4)

    Entrate con destinazione specifica (4)

    05 07 01 06

    6701

    05 02 16 02

    6803

    6702

    i

    j

    k

    l

    m

    n = i + j + k + l + m

    BE

    EUR

    –74 805,75

    0,00

    0,00

    0,00

    –54 510,68

    – 129 316,43

    BG

    EUR

    –11 122,84

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –11 122,84

    CZ

    EUR

    –4 869,35

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –4 869,35

    DK

    DKK

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –14 764,84

    –14 764,84

    DK

    EUR

    207 591,43

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    207 591,43

    DE

    EUR

    – 209 002,65

    –74 906,93

    0,00

    0,00

    –2 874 536,38

    –3 158 445,95

    EE

    EUR

    36 972,82

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    36 972,82

    IE

    EUR

    1 946 269,14

    0,00

    0,00

    0,00

    – 209 340,42

    1 736 928,72

    EL

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    ES

    EUR

    –3 664 318,39

    0,00

    0,00

    0,00

    –4 564 317,68

    –8 228 636,07

    FR

    EUR

    –2 526 945,78

    0,00

    0,00

    0,00

    –18 942 379,66

    –21 469 325,44

    IT

    EUR

    4 620 073,36

    0,00

    0,00

    0,00

    –4 363 298,08

    256 775,28

    CY

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    LV

    EUR

    –1 035,93

    – 127,63

    0,00

    0,00

    0,00

    –1 163,56

    LT

    EUR

    – 263 563,31

    – 307,94

    0,00

    0,00

    0,00

    – 263 871,25

    LU

    EUR

    176 056,83

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    176 056,83

    HU

    EUR

    –5 845 151,49

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –5 845 151,49

    MT

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    NL

    EUR

    –1 444 785,70

    –88 975,12

    0,00

    0,00

    –65 076,30

    –1 598 837,12

    AT

    EUR

    17 222,28

    0,00

    0,00

    0,00

    –44 207,31

    –26 985,03

    PL

    EUR

    –11 997,96

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –11 997,96

    PT

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    RO

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    SI

    EUR

    – 137 582,52

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    – 137 582,52

    SK

    EUR

    3 555,47

    –70 716,76

    0,00

    0,00

    0,00

    –67 161,29

    FI

    EUR

    –1 521 889,93

    –54 940,99

    0,00

    0,00

    –7 736,10

    –1 584 567,01

    SE

    SEK

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –65 415,38

    –65 415,38

    SE

    EUR

    –71 741,59

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –71 741,59

    UK

    GBP

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –58 909,25

    –58 909,25

    UK

    EUR

    –79 396 991,42

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –79 396 991,42


    (1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008.

    (2)  Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per la spesa liquidata (col.a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (col.b).

    Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

    (3)  Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.

    (4)  Se la quota del fondo per lo zucchero relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 02 16 02.

    Note: Nomenclatura 2009 : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


    ALLEGATO II

    LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

    ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 — FEAGA

    Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva

    Stato membro

    Organismo pagatore

    Belgio

    ALV

    Germania

    Baden-Württemberg

    Grecia

    OPEKEPE

    Italia

    ARBEA

    Malta

    MRRA

    Portogallo

    IFAP

    Romania

    PIAA


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