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Document 32008R0101

    Regolamento (CE) n. 101/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

    GU L 31 del 5.2.2008, p. 15–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; abrog. impl. da 32009R0987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/101(1)/oj

    5.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 31/15


    REGOLAMENTO (CE) N. 101/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 2008

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.

    (2)

    Le modifiche proposte derivano da decisioni prese dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario.

    (3)

    L'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del medesimo regolamento.

    (4)

    È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Vladimír ŠPIDLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2007 della Commissione (GU L 82 del 23.3.2007, pag. 6).


    ALLEGATO

    Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:

    1.

    Nell'allegato 1, la rubrica «S. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:

    «S.   AUSTRIA

    1.

    Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale degli Affari sociali e della tutela dei consumatori), Vienna.

    2.

    Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'Economia e del lavoro), Vienna.

    3.

    Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Ministro federale della Sanità, della famiglia e della gioventù), Vienna.

    4.

    Per quanto riguarda i regimi speciali dei pubblici dipendenti: Bundeskanzler (Cancelliere federale), Vienna, o il governo del Land interessato».

    2.

    L'allegato 2 è così modificato:

    a)

    Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

    «5.

    Prestazioni familiari:

    Algemene Kinderbijslagwet (Legge generale sugli assegni per figli a carico):

    a)

    quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi:

    Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione ha la residenza;

    b)

    quando il beneficiario risiede fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavoro risiede o è stabilito nei Paesi Bassi:

    Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione il datore di lavoro risiede o è stabilito;

    c)

    negli altri casi:

    Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

    Wet Kinderopvang (legge sull'assistenza all'infanzia):

    Belastingsdienst/Toeslagen (Ufficio delle imposte/Prestazioni)».

    b)

    La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:

    i)

    Le lettere a), b), c) e d) del punto 2 sono sostituite dal testo seguente:

    «a)

    per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati alle lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

    1.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Spagna, Italia, Grecia, Cipro o Malta;

    b)

    periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;

    2.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

    b)

    periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

    3.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio della Germania;

    b)

    periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

    4.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

    b)

    periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

    5.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;

    b)

    periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;

    b)

    per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui alle lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

    1.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Varsavia — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

    b)

    periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

    2.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Tomaszów Mazowiecki — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Spagna, Italia o Portogallo;

    b)

    periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Italia o Portogallo;

    3.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Częstochowa — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;

    b)

    periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;

    4.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;

    b)

    periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;

    5.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Poznań — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

    b)

    periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

    6.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Ostrów Wielkopolski — per le persone che hanno compiuto:

    a)

    periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio della Germania;

    b)

    periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

    c)

    per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

    i)

    nel caso della pensione d’invalidità, se l’ultimo periodo è stato quello del servizio prestato in quanto militare, agente del servizio di controspionaggio militare o agente dei servizi segreti militari,

    ii)

    nel caso della pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio di cui alle lettere da c) a e), corrisponde in totale ad almeno: 10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o gennaio 1983, oppure 15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 dicembre 1982;

    iii)

    nel caso della pensione di reversibilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), punto i) o ii):

    Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia);

    d)

    per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

    i)

    nel caso della pensione d’invalidità, se l'ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio presso una delle formazioni sopraelencate;

    ii)

    nel caso della pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio di cui alle lettere da c) ad e) corrisponde in totale ad almeno: 10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o aprile 1983, oppure 15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 marzo 1983;

    iii)

    nel caso della pensione di reversibilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d), punto i) o ii):

    Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell’amministrazione di Varsavia)»;

    ii)

    il punto 3, lettera b), punto ii) è sostituito dal seguente testo:

    «ii)

    invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

    per le persone che esercitavano un’attività dipendente o autonoma (ad eccezione degli agricoltori autonomi) alla data di materializzazione del rischio e per i laureati disoccupati che effettuano una formazione o un tirocinio alla data di materializzazione del rischio:

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

    per le persone che esercitavano l'attività di agricoltore autonomo alla data di materializzazione del rischio:

    gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b),

    per i militari di carriera e il personale di cui al punto 2, lettera c), se il rischio si materializza durante un periodo di servizio militare o di servizio in una delle formazioni di cui al punto 2, lettera c):

    Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio delle pensioni militari di Varsavia),

    per il personale di cui al punto 2, lettera d), se il rischio si materializza durante un periodo di servizio in una delle formazioni elencate al punto 2, lettera d):

    Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia),

    per il personale penitenziario, se il rischio si materializza durante il periodo di servizio:

    Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia),

    per i giudici e i pubblici ministeri: i servizi specializzati del ministero della Giustizia»;

    iii)

    il punto 4, lettera g) è sostituito dal testo seguente:

    «g)

    per i pensionati:

    che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

    che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale degli agricoltori:

    gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b),

    che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico dei militari di carriera o del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera c):

    Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia),

    che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera d):

    Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia),

    che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale penitenziario:

    Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia),

    che sono ex giudici e pubblici ministeri:

    i servizi specializzati del ministero della Giustizia».

    3.

    L'allegato 3 è così modificato:

    a)

    Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

    «5.   Assegni familiari

    a)

    Algemene Kinderbijslagwet (Legge generale sugli assegni per figli a carico):

    Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione il membro della famiglia ha la residenza;

    b)

    Wet Kinderopvang (legge sull'assistenza all'infanzia):

    Belastingsdienst/Toeslagen (Ufficio delle imposte/ Prestazioni)».

    b)

    La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:

    i)

    Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2.   Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni)

    a)

    per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati ai punti c), d) ed e):

    1.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;

    2.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

    3.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

    4.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

    5.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;

    b)

    per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non sono state militari di carriera o funzionari di cui alle lettere c ), d), e):

    1.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Varsavia — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

    2.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Tomaszów Mazowiecki — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Italia o Portogallo;

    3.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Częstochowa — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;

    4.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;

    5.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Poznań — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

    6.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Ostrów Wielkopolski — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

    c)

    per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari nel caso di periodi di servizio compiuti nell'ambito della legislazione polacca e di periodi d'assicurazione compiuti nell'ambito di una legislazione estera:

    Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera c);

    d)

    per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso di periodi di servizio compiuti nell'ambito della legislazione polacca e di periodi d'assicurazione compiuti nell'ambito di una legislazione estera:

    Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera d);

    e)

    per il personale penitenziario, nel caso di periodi di servizio compiuti nell'ambito della legislazione polacca e di periodi d'assicurazione compiuti nell'ambito di una legislazione estera:

    Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia) se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

    f)

    per i giudici e i pubblici ministeri:

    i servizi specializzati del ministero della Giustizia;

    g)

    per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:

    1.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;

    2.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia o Slovenia;

    3.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

    4.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

    5.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito».

    ii)

    Il punto 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

    «b)

    Prestazioni in denaro:

    i)

    malattia:

    uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dell'assicurato,

    sedi regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale degli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dell'assicurato;

    ii)

    invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

    per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma (ad eccezione degli agricoltori autonomi):

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

    per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo:

    gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b),

    per i militari di carriera e il personale di cui al punto 2, lettera c), nel caso di periodi di servizio militare compiuto in Polonia, se l'ultimo periodo è stato quello di servizio militare o di servizio in una delle formazioni di cui al punto 2, lettera c):

    Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio delle pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), terzo trattino:

    per il personale di cui al punto 2, lettera d), nel caso di periodi di servizio in Polonia, se l'ultimo periodo è stato quello di servizio in una delle formazioni di cui al punto 2, lettera d), e di periodi d'assicurazione all'estero:

    Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quarto trattino,

    per il personale penitenziario, nel caso di periodi di servizio in Polonia, se l'ultimo periodo è stato quello di detto servizio e di periodi d'assicurazione all'estero:

    Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quinto trattino,

    per i giudici e i pubblici ministeri:

    i servizi specializzati del ministero della Giustizia,

    per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione nell'ambito di una legislazione estera:

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera g)».

    iii)

    Il punto 4, lettera g), è sostituito dal testo seguente:

    «g)

    per i pensionati:

    che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

    che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale degli agricoltori:

    gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b);

    che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico dei militari di carriera o del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera c):

    Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia),

    che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera d):

    Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia),

    che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale penitenziario:

    Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia);

    che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico per i giudici e i pubblici ministeri:

    i servizi specializzati del ministero della Giustizia,

    per le persone che percepiscono esclusivamente pensioni estere:

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera g)».

    4.

    L'allegato 4 è così modificato:

    Alla rubrica «S. AUSTRIA», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3.

    Prestazioni familiari

    a)

    Prestazioni familiari ad eccezione del Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

    Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, (Ministero federale della salute, della famiglia e della gioventù), Vienna;

    b)

    Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

    Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale della Bassa Austria) — centro competente per il Kinderbetreuungsgeld».

    5.

    L'allegato 5 è così modificato:

    a)

    La rubrica «13. BELGIO — LUSSEMBURGO» è sostituita dal testo seguente:

    «13.   BELGIO — LUSSEMBURGO

    a)

    b)

    c)

    L'accordo del 28 gennaio 1961 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

    d)

    e)

    L'accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici, prevista dall'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

    f)

    …»

    b)

    La rubrica «BULGARIA — SLOVACCHIA» è sostituita dal testo seguente:

    «48.   BULGARIA — SLOVACCHIA

    Nulla».

    c)

    La rubrica «89. DANIMARCA — PAESI BASSI» è sostituita dal testo seguente:

    «89.   DANIMARCA — PAESI BASSI

    a)

    Accordo del 12 dicembre 2006 riguardante il rimborso delle spese per prestazioni in natura a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

    b)

    Scambio di lettere del 30 marzo e 25 aprile 1979 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento e delle spese per controllo amministrativo e sanitario)».

    d)

    La rubrica «113. GERMANIA — POLONIA» è sostituita dal testo seguente:

    «113.   GERMANIA — POLONIA

    a)

    Accordo dell'11 gennaio 1977 relativo all'applicazione della Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni di infortunio sul lavoro.

    b)

    c)

    L'articolo 26 dell'accordo del 24 ottobre 1996 sulla rinuncia ai rimborsi delle spese relative a visite mediche, ricoveri in osservazione e viaggi di medici e assicurati per quanto riguarda le prestazioni in denaro in caso di malattia e maternità».

    6.

    L'allegato 6 è così modificato:

    a)

    La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

    «B.   BULGARIA

    1.

    Rapporti con Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito: pagamento diretto.

    2.

    Rapporti con la Germania: pagamento tramite organismi di collegamento».

    b)

    La rubrica «T. POLONIA» è sostituita dal testo seguente:

    «T.   POLONIA

    Pagamento diretto».

    7.

    L'allegato 7 è così modificato:

    La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

    «B.   BULGARIA

    Българска Народна Банка (Banca nazionale bulgara), София»

    8.

    L'allegato 9 è così modificato:

    La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

    «B.   BULGARIA

    Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura erogate in base alla legge sull'assicurazione sanitaria, alla legge sulla sanità e alla legge sull'integrazione delle persone con disabilità».

    9.

    L'allegato 10 è così modificato:

    a)

    La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

    «B.   BULGARIA

    1.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento:

    Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.

    2.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

    Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.

    3.

    Ai fini dell'applicazione:

    a)

    degli articoli 8 e 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

    Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София,

    Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София;

    Национален осигурителен институт (Istituto nazionale di previdenza sociale), София;

    b)

    degli articoli 10 ter, 11, paragrafo 1, 11 bis, paragrafo 1, 12 bis, 13, paragrafo 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 109 del regolamento di applicazione:

    Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.

    4.

    Ai fini dell'applicazione degli articoli 70, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2 e 110 del regolamento di applicazione:

    Национален осигурителен институт (Istituto nazionale di previdenza sociale), София.

    5.

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

    Агенция за социално подпомагане (Agenzia per l'assistenza sociale), София.

    6.

    Ai fini dell'applicazione degli articoli 102, paragrafo 2 e 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

    Министерство на здравеопазването (Ministero della Sanità), София,

    Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София.»

    b)

    Alla rubrica «E. GERMANIA», il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2.

    Ai fini dell'applicazione:

    dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 del regolamento d’applicazione,

    dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 2, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 bis del regolamento d’applicazione,

    dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4 e dell’articolo 14 quater, lettera a), del regolamento e, in caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 12 bis del regolamento d’applicazione:

    i)

    persone iscritte all’assicurazione malattia:

    l’istituzione alla quale sono iscritte per questa assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;

    ii)

    persone non iscritte all’assicurazione malattia e non coperte da un regime pensionistico di un’associazione di categoria:

    l’istituzione competente d’assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;

    iii)

    persone non iscritte all'assicurazione malattia ma coperte da un regime pensionistico di un'associazione di categoria:

    Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Consorzio di regimi pensionistici di associazioni di categoria), Colonia, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli.»

    c)

    Nella rubrica «S. AUSTRIA», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.

    Per l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera b), 14 bis, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento:

    Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale degli affari sociali e della protezione dei consumatori) d'intesa con il Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Ministro federale della sanità, della famiglia e della gioventù), d'intesa con l'amministrazione pubblica competente per quanto concerne i regimi speciali del pubblico impiego e con l'ente pensionistico di appartenenza per i regimi degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe)».

    d)

    La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:

    i)

    Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

    «5.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

    a)

    per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all'allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);

    b)

    per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

    gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);

    c)

    per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

    Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);

    d)

    per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

    Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera d);

    e)

    per il personale penitenziario:

    Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

    f)

    per i giudici e i pubblici ministeri:

    i servizi specializzati del ministero della Giustizia.

    g)

    per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera g)».

    ii)

    Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

    «6.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

    Prestazioni a lungo termine:

    i)

    per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii) e), punti i) e ii):

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);

    ii)

    per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

    gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);

    iii)

    per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

    Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);

    iv)

    per il personale di cui al punto 5, lettera d):

    Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera d);

    v)

    per il personale penitenziario:

    Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

    vi)

    per i giudici e i pubblici ministeri:

    i servizi specializzati del ministero della Giustizia;

    vii)

    per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera g).»

    iii)

    Il punto 10 è sostituito dal testo seguente:

    «10.

    Ai fini dell’applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

    a)

    ai fini dell'applicazione dell'articolo 77 del regolamento:

    Centro regionale per la politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora per le persone aventi diritto alle prestazioni;

    b)

    ai fini dell'applicazione dell'articolo 78 del regolamento:

    i)

    per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii) e), punti i) e ii:

    gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);

    ii)

    per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

    gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);

    iii)

    per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

    (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);

    iv)

    per il personale di cui al punto 5, lettera d):

    Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera d);

    v)

    per il personale penitenziario:

    Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

    vi)

    per gli ex giudici e pubblici ministeri:

    servizi specializzati del ministero della Giustizia».


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