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Document 32008D0449
2008/449/EC: Commission Decision of 10 June 2008 amending Decision 2008/155/EC as regards certain embryo collection and production teams in Australia, Canada and the United States (notified under document number C(2008) 2466) (Text with EEA relevance)
2008/449/CE: Decisione della Commissione, del 10 giugno 2008 , che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, in Canada e negli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 2466] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/449/CE: Decisione della Commissione, del 10 giugno 2008 , che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, in Canada e negli Stati Uniti [notificata con il numero C(2008) 2466] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 157 del 17.6.2008, p. 108–109
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/108 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2008
che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, in Canada e negli Stati Uniti
[notificata con il numero C(2008) 2466]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/449/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta e produzione di embrioni elencati nell’allegato di tale decisione. |
(2) |
L’Australia ha chiesto di sopprimere dall’elenco di tale paese un gruppo di raccolta di embrioni. |
(3) |
Il Canada e gli Stati Uniti hanno chiesto di modificare le voci dell’elenco relative a detti paesi per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta di embrioni. |
(4) |
Il Canada e gli Stati Uniti garantiscono di ottemperare alle pertinenti norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e garantiscono che i gruppi di raccolta interessati sono stati ufficialmente abilitati dai rispettivi servizi veterinari ai fini dell’esportazione verso la Comunità. |
(5) |
La decisione 2008/155/CE deve essere quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).
(2) GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2008/155/CE è modificato come segue:
1) |
la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni ETV0006 dell’Australia è soppressa; |
2) |
la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni E 1159 del Canada è sostituita dalla riga seguente:
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3) |
per il Canada vengono inserite le righe seguenti:
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4) |
la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 99TX104 E874 degli Stati Uniti è sostituita dalla riga seguente:
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5) |
la riga destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 96TX088 E928 degli Stati Uniti è sostituita dalla riga seguente:
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6) |
per gli Stati Uniti vengono inserite le righe seguenti:
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