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Document 32004R1646

    Regolamento (CE) n. 1646/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 296 del 21.9.2004, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 338M del 17.12.2008, p. 41–46 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1646/oj

    21.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 296/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 20 settembre 2004

    recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità del regolamento (CEE) n. 2377/90, devono essere progressivamente stabiliti dei limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità per i medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

    (2)

    I limiti massimi di residui vanno stabiliti solo dopo che il comitato per i medicinali veterinari ha esaminato tutte le informazioni pertinenti che riguardano la sicurezza dei residui di una determinata sostanza per il consumatore di alimenti di origine animale e l’effetto dei residui sulla lavorazione industriale degli alimenti.

    (3)

    Nello stabilire i limiti massimi per i residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, è necessario specificare le specie animali in cui potrebbero essere presenti i residui, i livelli in cui potrebbero essere presenti in ciascuno dei tessuti ottenuti dall’animale lavorato («tessuto campione») e la natura del residuo pertinente ai fini del monitoraggio («residuo marcatore»).

    (4)

    In ragione della scarsa disponibilità di medicinali veterinari per alcune specie da produzione alimentare (2), i limiti massimi di residui possono essere stabiliti con metodi di estrapolazione dai limiti massimi fissati per altre specie, in un quadro scientifico rigoroso.

    (5)

    Per il controllo dei residui, come previsto dalla pertinente legislazione comunitaria, i limiti massimi di residui devono essere stabiliti, in linea di massima, per i tessuti campione del fegato o dei reni. Tali organi però sono spesso rimossi dalle carcasse destinate al commercio internazionale, per cui i livelli massimi di residui devono sempre essere stabiliti per i tessuti dei muscoli o del grasso.

    (6)

    Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

    (7)

    Occorre inserire albendazolo, febantel, fenbendazolo, osfendazolo, tiabendazolo, ossiclozanide, amitraz, cipermetrina, deltametrina e desametazone all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

    (8)

    Occorre prevedere un periodo adeguato prima dell’entrata in vigore del regolamento, per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie alle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei medicinali veterinari interessati assegnate in conformità della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per tener conto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come stabilito nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a partire dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

    Per la Commissione

    Olli REHN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/2004 della Commissione (GU L 211 del 12.6.2004, pag. 3).

    (2)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Disponibilità dei medicinali per uso veterinario, COM(2000) 806 def.

    (3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


    ALLEGATO

    Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

    2.

    Agenti antiparassitari

    2.1.

    Agenti attivi contro gli endoparassiti

    2.1.3.

    Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    «Albendazolo

    Somma di solfossido di albendazolo, solfone di albendazolo e albendazolo 2-amino solfone, indicata come albendazolo

    Tutti i ruminanti

    100 μg/kg

    Muscolo

    100 μg/kg

    Grasso

    1 000 μg/kg

    Fegato

    500 μg/kg

    Rene

    100 μg/kg

    Latte

    Febantel

    Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in solfone di osfendazolo

    Tutti i ruminanti

    50 μg/kg

    Muscolo

    50 μg/kg

    Grasso

    500 μg/kg

    Fegato

    50 μg/kg

    Rene

    10 μg/kg

    Latte

    Fenbendazolo

    Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in solfone di osfendazolo

    Tutti i ruminanti

    50 μg/kg

    Muscolo

    50 μg/kg

    Grasso

    500 μg/kg

    Fegato

    50 μg/kg

    Rene

    10 μg/kg

    Latte

    Osfendazolo

    Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in solfone di osfendazolo

    Tutti i ruminanti

    50 μg/kg

    Muscolo

    50 μg/kg

    Grasso

    500 μg/kg

    Fegato

    50 μg/kg

    Rene

    10 μg/kg

    Latte

    Tiabendazolo

    Somma di tiabendazolo e 5-idrossitiabendazolo

    Caprini

    100 μg/kg

    Muscolo

    100 μg/kg

    Grasso

    100 μg/kg

    Fegato

    100 μg/kg

    Rene

    100 μg/kg

    Latte»

    2.1.4.

    Derivati del fenolo compresa la salicilanilide

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    «Ossiclozanide

    Ossiclozanide

    Tutti i ruminanti

    20 μg/kg

    Muscolo

    20 μg/kg

    Grasso

    500 μg/kg

    Fegato

    100 μg/kg

    Rene

    10 μg/kg

    Latte»

    2.2.

    Agenti attivi contro gli ectoparassiti

    2.2.2.

    Formamidine

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    «Amitraz

    Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina, indicata come amitraz

    Caprini

    200 μg/kg

    Grasso

    100 μg/kg

    Fegato

    200 μg/kg

    Rene

    10 μg/kg

    Latte»

    2.2.3.

    Piretroidi

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    «Cipermetrina

    Cipermetrina (somma di isomeri)

    Tutti i ruminanti

    20 μg/kg

    Muscolo

    200 μg/kg

    Grasso

    20 μg/kg

    Fegato

    20 μg/kg

    Rene

    20 μg/kg

    Latte (1)

    Deltametrina

    Deltametrina

    Tutti i ruminanti

    10 μg/kg

    Muscolo

    50 μg/kg

    Grasso

    10 μg/kg

    Fegato

    10 μg/kg

    Rene

    20 μg/kg

    Latte

    5.

    Corticoidi

    5.1.

    Glucocorticoidi

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animali

    LMR

    Tessuti campione

    «Desametazone

    Desametazone

    Caprini

    0,75 μg/kg

    Muscolo

    2 μg/kg

    Fegato

    0,75 μg/kg

    Rene

    0,3 μg/kg

    Latte»


    (1)  Vanno osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 98/82/CE della Commissione (GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25).»


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