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Document 32003D0641

    2003/641/CE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3184]

    GU L 226 del 10.9.2003, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/641/oj

    32003D0641

    2003/641/CE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3184]

    Gazzetta ufficiale n. L 226 del 10/09/2003 pag. 0024 - 0026


    Decisione della Commissione

    del 5 settembre 2003

    sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco

    [notificata con il numero C(2003) 3184]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/641/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2001/37/CE(1) sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 2001/37/CE stabilisce che, ad eccezione dei prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco non da fumo, ciascun pacchetto unitario dei prodotti del tabacco e qualsiasi altro imballaggio o involucro esterno, tranne l'incarto trasparente supplementare, rechi obbligatoriamente un'avvertenza generale e un'avvertenza supplementare ripresa dall'elenco di cui all'allegato I della direttiva.

    (2) Gli Stati membri possono decidere se rendere obbligatoria l'apposizione di avvertenze per la salute sotto forma di fotografie a colori o di altre illustrazioni sulle confezioni di alcuni o di tutti i prodotti del tabacco, ad eccezione dei prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco non da fumo.

    (3) Quando gli Stati membri prescrivono avvertenze supplementari sotto forma di fotografie a colori o di altre illustrazioni, queste devono essere conformi alle norme da adottarsi dalla Commissione.

    (4) La direttiva 2001/37/CE ha introdotto nuove disposizioni in materia di etichettatura che cambiano in modo significativo l'aspetto delle confezioni di prodotti del tabacco, in particolare per quanto concerne le dimensioni del testo delle avvertenze e la sua presentazione grafica. Per approfittare al massimo dell'effetto visivo conseguito con questa nuova veste grafica, è preferibile lasciar trascorrere un determinato periodo di tempo, senza apportare alcun cambiamento, prima di introdurre fotografie a colori o altre illustrazioni.

    (5) Come è stato dimostrato da alcune ricerche e dall'esperienza di altri paesi che hanno introdotto fotografie a colori nelle avvertenze per la salute, quelle che includono fotografie a colori o altre illustrazioni possono costituire un mezzo efficace per indurre a desistere dal fumo e per informare i cittadini dei rischi che esso comporta per la salute. L'impiego di fotografie sulle confezioni di prodotti del tabacco costituisce pertanto un elemento importante per una politica globale e integrata di lotta al tabagismo.

    (6) Considerata la diversità culturale esistente all'interno dell'Unione europea, si dovrebbe far sì che a ciascuna avvertenza supplementare elencata nell'allegato I della direttiva 2001/37/CE corrispondano più fotografie a colori o altre illustrazioni.

    (7) Quando gli Stati membri prescrivono fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute, occorrerebbe accertarsi che tali elementi visivi non siano nascosti o in qualche modo alterati.

    (8) Quando gli Stati membri prescrivono fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute, si dovrebbero prevedere periodi di transizione per consentire che siano apportate le dovute modifiche alla produzione, alle procedure di confezionamento dei prodotti del tabacco e allo smaltimento delle scorte. Si dovrebbe autorizzare l'uso di etichette inamovibili per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette.

    (9) L'introduzione di avvertenze basate su immagini deve essere sottoposta a controlli e la sua efficacia valutata periodicamente.

    (10) I provvedimenti disposti nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 della direttiva 2001/37/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e campo d'applicazione

    1. Con la presente decisione s'intendono stabilire norme per l'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni sulle confezioni di prodotti del tabacco a descrizione e spiegazione degli effetti del fumo sulla salute.

    2. La presente decisione si applica agli Stati membri che decidono di impiegare fotografie a colori o altre illustrazioni insieme alle avvertenze supplementari imposte dalla direttiva 2001/37/CE sulle confezioni di alcuni o di tutti i tipi di prodotti del tabacco, ad eccezione delle confezioni dei prodotti del tabacco per uso orale e di altri prodotti del tabacco non da fumo.

    3. Quando gli Stati membri prescrivono fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute, esse devono essere conformi alle norme stabilite dalla presente decisione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/37/CE.

    Si applicano parimenti le seguenti definizioni:

    1) "confezione di prodotti del tabacco": ogni forma di pacchetto unitario e qualsiasi altro imballaggio esterno usato nella vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco, tranne l'incarto trasparente supplementare;

    2) "avvertenza supplementare": ciascuna delle avvertenze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I della direttiva 2001/37/CE;

    3) "documento di partenza": ciascuno dei file elettronici forniti dalla Commissione che contengono un'avvertenza combinata;

    4) "avvertenza combinata": l'avvertenza costituita da fotografia o altra illustrazione e il testo corrispondente delle avvertenze supplementari di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I della direttiva 2001/37/CE, quale è contenuto in ogni documento di partenza.

    Articolo 3

    Repertorio dei documenti di partenza

    1. Entro e non oltre il 30 settembre 2004, la Commissione istituisce un repertorio di documenti di partenza previamente sottoposti a prove, in modo da mettere a disposizione un'ampia serie di fotografie o di altre illustrazioni per ciascuna delle avvertenze supplementari elencate nell'allegato I della direttiva 2001/37/CE.

    2. I documenti di partenza sono forniti dalla Commissione su richiesta. Le specifiche tecniche per la stampa sono fornite dalla Commissione e non sono in alcun modo modificabili.

    3. Nella preparazione del repertorio dei documenti di partenza la Commissione è assistita da alcuni esperti scientifici e tecnici.

    4. I documenti di partenza selezionati sono sottoposti al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 10 della direttiva 2001/37/CE.

    Articolo 4

    Impiego delle avvertenze combinate

    1. Quando gli Stati membri prescrivono fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute, ogni confezione di prodotti del tabacco per il quale tali fotografie sono prescritte reca obbligatoriamente un'avvertenza combinata desunta esclusivamente dai documenti di partenza forniti dalla Commissione, senza modificazione di alcuno dei suoi componenti.

    Gli Stati membri possono scegliere i documenti di partenza che meglio si adattano ai loro consumatori nazionali.

    2. Le avvertenze combinate:

    a) si alternano in modo da far comparire con regolarità tutte le avvertenze supplementari;

    b) sono stampate sulla seconda superficie più visibile della confezione di prodotti del tabacco, rispettando il formato e le proporzioni del documento di partenza e le caratteristiche grafiche della fotografia e del testo;

    c) occupano l'intera superficie riservata all'avvertenza supplementare, in posizione parallela al bordo superiore della confezione e nella stessa direzione delle altre informazioni che figurano sulla confezione;

    d) sono riprodotte nel rispetto delle specifiche tecniche per la stampa fornite dalla Commissione;

    e) sono contornate da un bordo nero, con spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, che non interferisce in alcun modo con il testo o con altri elementi visivi dell'avvertenza combinata.

    3. L'avvertenza combinata copre almeno il 40 % della zona esterna della seconda superficie più visibile della confezione di prodotti del tabacco. Questa percentuale è portata al 45 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

    Tuttavia, per le confezioni unitarie destinate ai prodotti diversi dalle sigarette la cui superficie più visibile sia superiore a 75 cm2, l'avvertenza combinata copre almeno 22,5 cm2 della seconda superficie più visibile. Tale superficie è portata a 24 cm2 per gli Stati membri con due lingue ufficiali e a 26,25 cm2 per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

    4. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, le avvertenze combinate possono essere apposte mediante adesivi, purché inamovibili. La riproduzione delle avvertenze combinate sugli adesivi è conforme alle specifiche tecniche per la stampa fornite dalla Commissione.

    5. Gli Stati membri possono esigere che le avvertenze combinate siano corredate dalla menzione dell'autorità che le formula, apposta al di fuori del riquadro contenente le avvertenze. Inoltre, se gli Stati membri lo prescrivono, per informare i consumatori sulle autorità che formulano le avvertenze e sui programmi esistenti a sostegno di chi vuole smettere di fumare, le avvertenze combinate possono includere altri elementi visivi quali marchi con o senza i numeri telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e/o i siti Internet preposti a tale scopo.

    6. Ad eccezione dei casi previsti al precedente paragrafo 5, le avvertenze combinate non sono commentate, parafrasate o menzionate in alcun modo sulla confezione di prodotti del tabacco.

    Articolo 5

    Integrità visiva delle avvertenze combinate

    1. Le avvertenze combinate sono:

    a) stampate in modo inamovibile e indelebile e in alcun modo nascoste o interrotte da altri testi o immagini, né dall'apertura della confezione. È vietata la stampa delle avvertenze combinate sulle marche da bollo o sui cartellini dei prezzi delle confezioni unitarie;

    b) presentate in modo che nessuno degli elementi del testo o dell'immagine delle avvertenze combinate sia danneggiato al momento dell'apertura della confezione.

    2. Quando gli Stati membri decidono di prescrivere l'impiego di avvertenze combinate sulle confezioni di prodotti del tabacco, essi adottano le dovute norme per evitare che l'uso di qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, busta, scatola o altro involucro nasconda o interrompa in parte o interamente le avvertenze combinate o qualche loro elemento.

    3. Le marche da bollo e i cartellini dei prezzi non sono apposti in modo da nascondere o interrompere in parte o interamente le avvertenze combinate o qualche loro elemento.

    4. Le menzioni o altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, non ostacolano o impediscono la visualizzazione delle avvertenze combinate.

    Articolo 6

    Attuazione

    Quando gli Stati membri decidono di prescrivere l'impiego di avvertenze combinate sulle confezioni di prodotti del tabacco, essi adottano e pubblicano le disposizioni necessarie a conformarsi alla presente decisione.

    Essi applicano tali disposizioni non prima del 1o ottobre 2004.

    Tali disposizioni prevedono congrui periodi di transizione per consentire che siano apportate le dovute modifiche alla produzione, alle procedure di confezionamento dei prodotti del tabacco e allo smaltimento delle scorte, in particolare per quanto concerne le piccole e medie imprese.

    Al momento dell'adozione, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente decisione o sono accompagnate da suddetto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità per tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente decisione e informano ogni due anni la Commissione circa la loro attuazione. Tali informazioni includono una valutazione dell'impatto, con riferimento specifico alle abitudini dei consumatori e con un'attenzione particolare ai bambini e ai giovani.

    Articolo 7

    Relazioni e adeguamenti

    1. Entro e non oltre il 30 settembre 2006, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al comitato istituito a norma dell'articolo 10 della direttiva 2001/37/CE una relazione sull'attuazione della presente decisione. Le informazioni ricevute dagli Stati membri, in ottemperanza al quarto paragrafo del precedente articolo 6, costituiscono la base di tale relazione.

    2. Alla presentazione della relazione la Commissione indica in particolare gli elementi da riesaminare o da sviluppare alla luce dell'esperienza acquisita e delle nuove conoscenze scientifiche.

    3. Gli esperti tecnici e scientifici di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/37/CE possono assistere la Commissione nell'elaborazione della relazione.

    4. Le informazioni sull'attuazione della presente decisione figurano inoltre nella relazione biennale che la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2001/37/CE, in ottemperanza all'articolo 11 della stessa.

    Articolo 8

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

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