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Document 32001R2299
Commission Regulation (EC) No 2299/2001 of 26 November 2001 amending Regulation (EC) No 800/1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products, and Regulation (EC) No 1291/2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
Regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
Regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
GU L 308 del 27.11.2001, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; abrog. impl. da 32009R0612
Regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/2001 pag. 0019 - 0020
Regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione del 26 novembre 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario(3), le esportazioni nel quadro di operazioni di aiuto alimentare per le quali sia richiesta una restituzione sono subordinate alla presentazione di titoli di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione. È quindi necessario adattare le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001(5), e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001(7). (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non possono essere presentati titoli per determinate operazioni, quali tra l'altro quelle di cui agli articoli 36, 40 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999. Ne consegue che il riferimento ai titoli previsti per tali operazioni contenuto nell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è privo di oggetto e deve pertanto essere soppresso. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci. Tuttavia, non è richiesto alcun titolo per ottenere una restituzione nei casi seguenti: - quando le quantità esportate per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali alle quantità indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000, - nei casi di cui agli articoli 6, 36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1, - per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi". Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue: 1) L'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16 Le domande di titolo e i titoli recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti per realizzare operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture: - Certificado GATT - Ayuda alimentaria - GATT-licens - fødevarehjælp - GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe - Πιστοποιητικό GATT - επισιτιστική βοήθεια - Licence under GATT - food aid - Certificat GATT - aide alimentaire - Titolo GATT - Aiuto alimentare - GATT-certificaat - Voedselhulp - Certificado GATT - ajuda alimentar - GATT-todistus - elintarvikeapu - GATT-licens - livsmedelsbistånd. La casella 7 reca l'indicazione del paese di destinazione. Tale titolo è valido esclusivamente per esportazioni da effettuarsi nell'ambito delle suddette operazioni di aiuto alimentare". 2) All'articolo 24, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa: - all'esportazione, ovvero - all'assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80". Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. (5) GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22. (6) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (7) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.