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Document 32001R0996
Commission Regulation (EC) No 996/2001 of 22 May 2001 amending Regulations (EEC) No 1764/86, (EEC) No 2319/89 and (EEC) No 2320/89 laying down minimum quality requirements for products processed from tomatoes, pears and peaches under the production aid scheme
Regolamento (CE) n. 996/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai requisiti minimi di qualità per i prodotti trasformati a base di pomodori, pere e pesche nel quadro del regime di aiuto alla produzione
Regolamento (CE) n. 996/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai requisiti minimi di qualità per i prodotti trasformati a base di pomodori, pere e pesche nel quadro del regime di aiuto alla produzione
GU L 139 del 23.5.2001, pp. 9–10
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No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
Regolamento (CE) n. 996/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai requisiti minimi di qualità per i prodotti trasformati a base di pomodori, pere e pesche nel quadro del regime di aiuto alla produzione
Gazzetta ufficiale n. L 139 del 23/05/2001 pag. 0009 - 0010
Regolamento (CE) n. 996/2001 della Commissione del 22 maggio 2001 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai requisiti minimi di qualità per i prodotti trasformati a base di pomodori, pere e pesche nel quadro del regime di aiuto alla produzione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti transformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un regime di aiuto a favore delle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche e pere ai fini della trasformazione in prodotti indicati all'allegato I di tale regolamento. (2) ll regolamento della Commissione (CEE) n. 1764/86, del 27 maggio 1986, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/98(4), il regolamento (CEE) n. 2319/89, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e al succo naturale di frutta che beneficiano dell'aiuto alla produzione(5), e il regolamento (CEE) n. 2320/89, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione(6), hanno fissato i requisiti qualitativi minimi per tali prodotti trasformati. Occorre adeguare le disposizioni adottate per tener conto delle modifiche apportate al regime di aiuto dal regolamento (CE) n. 2699/2000. (3) I requisiti di qualità definiti dai regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89, (CEE) n. 2320/89 costituiscono misure d'applicazione complementari alle disposizioni del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(7), che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione(8). (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1764/86 è modificato come segue: 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare i prodotti a base di pomodori, quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001." 2) Agli articoli 2, 3, 8, 10, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 11, i termini "regolamento (CE) n. 504/97" sono sostituiti dai termini "regolamento (CE) n. 449/2001". Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 2319/89 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: "che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione". 2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo di frutta, in appresso denominate 'pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta', quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001." Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 2320/89 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: "che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione". 2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta, quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 449/2001." Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9. (3) GU L 153 del 7.6.1986, pag. 1. (4) GU L 208 del 29.7.1998, pag. 17. (5) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 51. (6) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 54. (7) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16. (8) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.