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Document 31982L0893
Council Directive 82/893/EEC of 21 December 1982 amending Directives 64/432/EEC and 72/461/EEC as regards certain measures relating to foot-and-mouth disease and swine vesicular disease
Direttiva 82/893/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suinou
Direttiva 82/893/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suinou
GU L 378 del 31.12.1982, p. 57–57
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429
Direttiva 82/893/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suinou
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0057 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0214
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all ' afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino ( 82/893/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che la direttiva 64/432/CEE ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 82/61/CEE ( 4 ) , prevede i requisiti sanitari cui devono rispondere gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari ; considerando che , tenuto conto dell ' evoluzione dell ' afta epizootica e della malattia vescicolosa del suino nella Comunità , occorre mantenere per un periodo supplementare le misure comunitarie previste negli articoli 4 bis e 4 ter della direttiva 64/432/CEE ; che , in caso di comparsa fortuita di afta epizootica in una parte limitata del territorio di uno Stato membro , il beneficio di tali disposizioni deve peraltro essere mantenuto se la malattia è stata eliminata ; considerando che la direttiva 72/461/CEE ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ( 6 ) , prevede le condizioni di polizia sanitaria cui devono rispondere gli animali dai quali sono ottenute le carni destinate agli scambi intracomunitari ; considerando che , data l ' evoluzione dell ' afta epizootica nella Comunità , conviene mantenere per un ulteriore periodo le misure comunitarie previste all ' articolo 13 della direttiva 72/461/CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue : 1 . nell ' articolo 4 bis , primo comma , la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1983 ; 2 . all ' articolo 4 ter : a ) nel primo e nel secondo comma , la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1983 ; b ) è aggiunto il comma seguente : « Il presente articolo rimane applicabile : i ) agli Stati membri di cui al primo comma , frase introduttiva , qualora l ' afta epizootica sia stata costatata in una parte limitata del loro territorio e sia stata eliminata ; ii ) agli Stati membri di cui al primo comma , lettere A e B , qualora l ' afta epizootica sia stata costatata in una parte limitata del loro territorio e sia stata eliminata . » . Articolo 2 Nell ' articolo 13 della direttiva 72/461/CEE la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1983 . Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1983 . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1982 . Per il Consiglio Il Presidente O . MOELLER ( 1 ) Parere reso il 17 dicembre 1982 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) Parere reso il 17 dicembre 1982 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 . ( 4 ) GU n . L 29 del 6 . 2 . 1982 , pag . 13 . ( 5 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 24 . ( 6 ) GU n . L 186 dell ' 8 . 7 . 1982 , pag . 20 .