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Document 31969L0060

Direttiva 69/60/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

GU L 48 del 26.2.1969, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 49 - 51

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/60/oj

31969L0060

Direttiva 69/60/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 26/02/1969 pag. 0001 - 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0044
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0049
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0062
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0062
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 febbrario 1969 che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(69/60/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2);

considerando che occorre completare le disposizioni transitorie e consentire l'utilizzazione delle sementi di generazioni anteriori a quella delle sementi di base;

considerando che è necessario inserire nella direttiva una nuova specie di cereale e fissare per la stessa condizioni minime;

considerando che se nel territorio di uno Stato membro non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione di sementi di determinare specie occorre prevedere la possibilità di dispensare detto Stato, secondo la procedura del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, dall'applicazione delle disposizioni della direttiva riguardo alle sementi in parola;

considerando che occorre prevedere alcune semplificazioni per il contrassegno, nonché una modifica del colore della etichetta per le sementi soggette a requisiti ridotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali è modificata conformemente a quanto viene stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 2

1. All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, dopo i termini « Oryza sativa L. Riso » sono inseriti i termini « Phalaris canariensis L. Scagliola ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, punto C, dopo i termini « spelta, segale » e, al punto E, dopo i termini « segale, granturco » è inserito il termine « scagliola ».

3. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto E, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

« a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni; »

4. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto F, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

« a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base; »

5. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto G, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

« a) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base; »

6. All'articolo 2, paragrafo 2, è inserita la lettera c) seguente:

« c) durante un periodo transitorio di non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punti E, F e G, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva; tale disposizione è applicabile per analogia alle sementi certificate di prima riproduzione di cui al paragrafo 1, punto G. »

Articolo 3

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono cancellati i termini « di granturco ».

Articolo 4

All'articolo 8, paragrafo 1, il termine « livraisons » nel testo francese è sostituito dal termine « lots ».

Articolo 5

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata. »

Articolo 6

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

« b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni stabilite dall'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 4 e 5 per l'etichetta stessa; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio. »

Articolo 7

Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo, possono essere certificate nello Stato produttore delle sementi di base o delle sementi certificate di prima riproduzione se sono state assoggettate sui loro campi di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per le sementi certificate.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili nello stesso modo alla certificazione delle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni. »

Articolo 8

All'articolo 16, paragrafo 2, la data indicata nell'ultima frase è sostituita dalla data del 1o luglio 1970.

Articolo 9

All'articolo 17, paragrafo 2, i termini « giallo scuro » sono sostituiti dal termine « bruno ».

Articolo 10

Dopo l'articolo 23 viene aggiunto un nuovo articolo 23 bis cosí redatto:

« Articolo 23bis

Secondo la procedura di cui all'articolo 21, uno Stato membro può, a sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio. »

Articolo 11

All'allegato I, punto 2, parte A, e punto 4, dopo il termine « segale » è aggiunto ogni volta il termine « scagliola ».

Articolo 12

1. Il testo dell'allegato II, punto 2, seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«

"" ID="1">e) scagliola> ID="2">aa) Sementi di base

bb) Sementi certificate">

« In 500 grammi di sementi di base è tollerato un frammento di Claviceps purpurea, e in 500 grammi di sementi certificate sono tollerati tre pezzi o frammenti di Claviceps purpurea ».

2. All'allegato II, punto 3, parte A, lettera a), sottocommi bb) e cc), nonché alla lettera c), sottocomma bb, il numero « 5 » indicato nella settima colonna è sostituito con il numero « 7 ».

3. All'allegato II, punto 3, parte A, lettera b), la settima colonna è modificata come segue:

a) sottocomma aa): la dicitura « 1 grano rosso » è sostituita con la dicitura « 2 grani rossi »,

b) sottocomma bb): il numero « 2 » è sostituito con il numero « 5 »,

c) sottocomma cc): il numero « 3 » è sostituito con il numero « 5 ».

4. All'allegato II, punto 3, parte A, lettera d), sottocomma aa), sesta colonna, dopo lo « 0 » va aggiunta la dicitura « (in 250 grammi) ».

5. All'allegato II, punto 3, parte A, va aggiunta la lettera e) seguente:

"" ID="1">75> ID="2">98> ID="3">4> ID="4">1> ID="5">0 Avena fatua,

Avena sterilis,"> ID="1">75> ID="2">98> ID="3">10> ID="4">5> ID="5">Avena ludoviciana o Lolium temulentum">

»

6. All'allegato II, punto 3, è aggiunta la parte C seguente:

« C. Particolarità per il tenore massimo in semi della specie Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana e Lolium temulentum:

La presenza di un seme di Avena fatua, di Avena sterilis, di Avena ludoviciana o di Lolium temulentum in un campione di 500 grammi non è considerata impurezza qualora un secondo campione di 500 grammi sia privo di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum. »

Articolo 13

1. Il testo dell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. « Normativa CEE »

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi. »

2. Tuttavia, le etichette che recano l'indicazione prescritta all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1, della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali potranno essere utilizzate sino al 30 giugno 1970, ma non oltre.

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1o luglio 1969, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 18 febbraio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

(1) GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 30.(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

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