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Document 22009A1218(01)
Agreement between the European Community and the Government of Mongolia on certain aspects of air services
Accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 336 del 18.12.2009, p. 5–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/974/oj
Accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 18/12/2009 pag. 0005 - 0011
Accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e IL GOVERNO DELLA MONGOLIA dall’altra, (in seguito denominate "le parti") CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Mongolia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario, CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi, CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi, VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione comunitaria, RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Mongolia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Mongolia e per garantire la continuità di tali servizi aerei, RICONOSCENDO che se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Mongolia in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Mongolia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo. CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza, CONSTATANDO che la Comunità europea non intende, nell’ambito di questi negoziati, aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Mongolia, compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Mongolia, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico, RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Mongolia che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri della Comunità europea. 2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea. 3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro. 4. Il presente accordo non dà origine a diritti di traffico supplementari rispetto a quelli stabiliti negli accordi bilaterali conclusi fra i rispettivi Stati membri e la Mongolia. La concessione di diritti di traffico continuerà ad essere effettuata mediante accordi bilaterali conclusi fra i rispettivi Stati membri e la Mongolia. Articolo 2 Designazione da parte di uno Stato membro 1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Mongolia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. 2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Mongolia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che: i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché iii) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. 3. La Mongolia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Mongolia ed un altro Stato membro e la Mongolia possa dimostrare che, esercitando i diritti di traffico conformemente al presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale concluso tra la Mongolia e l’altro Stato membro; o v) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Mongolia e tale Stato membro, e tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico al vettore aereo designato dalla Mongolia. La Mongolia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità. Articolo 3 Sicurezza 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c). 2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Mongolia in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Mongolia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo. Articolo 4 Compatibilità con le norme sulla concorrenza 1. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato I: i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza. 2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate. Articolo 5 Allegati dell’accordo Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. Articolo 6 Revisione o modifica Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. Articolo 7 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla data della ricezione dell’ultima comunicazione scritta delle parti inviata attraverso i canali diplomatici con la quale le parti hanno notificato l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Articolo 8 Denuncia 1. Ciascuna delle parti può in ogni momento porre fine all’accordo previa notifica scritta all’altra parte attraverso i canali diplomatici. La denuncia ha efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricevimento dall’altra parte. 2. La denuncia di uno degli accordi elencati nell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione. 3. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Ulan-Bator in duplice esemplare, il tre aprile duemilanove nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e mongola. За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitá Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ За Правителството на Монголия Por el Gobierno de Mongolia Za vládu Mongolska For Mongoliets regering Für die Regierung der Mongolei Mongoolia valitsuse nimel Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας For the Government of Mongolia Pour le gouvernement de la Mongolie Per il governo della Mongolia Mongolijas valdības vārdā Mongolijos Vyriausybės vardu Mongólia kormánya részéről Għall-Gvern tal-Mongolja Voor de Regering van Mongolië W imieniu Rządu Mongolii Pelo Governo da Mongólia Pentru Guvernul Mongoliei Za vládu Mongolska Za vlado Mongolije Mongolian hallituksen puolesta För Mongoliets regering +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- ALLEGATO I Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo Accordi in materia di servizi aerei fra la Mongolia e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo, come modificati: - accordo fra il governo federale dell’Austria e il governo della Mongolia in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 2 ottobre 2007, in seguito denominato "accordo Mongolia-Austria" nell’allegato II, - accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Pechino il 19 giugno 1997, in seguito denominato "accordo Mongolia-Danimarca" nell’allegato II, - accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Helsinki il 10 febbraio 2000, in seguito denominato "accordo Mongolia-Finlandia" nell’allegato II, - accordo fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Bonn il 29 maggio 1998, in seguito denominato "accordo Mongolia-Germania" nell’allegato II, - accordo fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Ulan Bator il 13 settembre 1994, in seguito denominato "accordo Mongolia-Ungheria" nell’allegato II, - accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Lussemburgo il 18 marzo 1995, in seguito denominato "accordo Mongolia-Lussemburgo" nell’allegato II, - accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato all’Aia il 9 marzo 1995, in seguito denominato "accordo Mongolia-Paesi Bassi" nell’allegato II, - accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica popolare di Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Ulan Bator il 26 maggio 1989, in seguito denominato "accordo Mongolia-Polonia" nell’allegato II, - accordo fra il governo della Romania e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Ulan Bator il 10 luglio 1990, in seguito denominato "accordo Mongolia-Romania" nell’allegato II, - accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Pechino il 19 giugno 1997, in seguito denominato "accordo Mongolia-Svezia" nell’allegato II, - accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Londra il 1o marzo 2000, in seguito denominato "accordo Mongolia-Regno Unito" nell’allegato II. -------------------------------------------------- ALLEGATO II Elenco degli articoli degli accordi elencati nell’allegato I e richiamati negli articoli 2 e 3 del presente accordo a) Designazione da parte di uno Stato membro: - articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Mongolia-Austria, - articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Danimarca, - articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Germania, - articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Ungheria, - articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Lussemburgo, - articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Paesi Bassi, - articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo Mongolia-Polonia, - articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Svezia, - articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Regno Unito; b) rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi: - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Austria, - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Danimarca, - articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Finlandia, - articolo 4 dell’accordo Mongolia-Germania, - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Ungheria, - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Lussemburgo, - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Paesi Bassi, - articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo Mongolia-Polonia, - articolo 3, paragrafo 4, lettera a), dell’accordo Mongolia-Romania, - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Svezia, - articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Regno Unito; c) sicurezza: - articolo 6 dell’accordo Mongolia-Austria, - articolo 13 dell’accordo Mongolia-Finlandia, - articolo 12 dell’accordo Mongolia-Germania, - articolo 11 dell’accordo Mongolia-Ungheria, - articolo 7 dell’accordo Mongolia-Lussemburgo, - articolo 8 dell’accordo Mongolia-Paesi Bassi, - articolo 7 dell’accordo Mongolia-Romania. -------------------------------------------------- ALLEGATO III Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). --------------------------------------------------