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Document 02001D0470-20110101
Council Decision of 28 May 2001 establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters (2001/470/EC)
Consolidated text: Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (2001/470/CE)
Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (2001/470/CE)
2001D0470 — IT — 01.01.2011 — 002.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174, 27.6.2001, p.25) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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Decisionen. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 |
L 168 |
35 |
30.6.2009 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2001
relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
(2001/470/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 61, lettere c) e d), l'articolo 66 e l'articolo 67, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione si è prefissa di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al cui interno sia garantita la libertà di circolazione delle persone. |
(2) |
L'istituzione progressiva di questo spazio, nonché il buon funzionamento del mercato interno, richiedono il miglioramento, la semplificazione e l'accelerazione dell'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale. |
(3) |
Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( 4 ), che è stato adottato dal Consiglio il 3 dicembre 1998 e approvato dal Consiglio europeo di Vienna l'11 e 12 dicembre 1998, riconosce che il potenziamento della cooperazione giudiziaria in materia civile costituisce una tappa fondamentale nella creazione di uno spazio giudiziario europeo che offra concreti benefici ai cittadini dell'Unione. |
(4) |
Il paragrafo 40 di detto piano d'azione prevede che venga esaminata la possibilità di estendere ai procedimenti civili il principio della rete giudiziaria europea in materia penale. |
(5) |
Nelle conclusioni del vertice straordinario di Tampere, riunitosi il 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha raccomandato la creazione di un sistema di informazione facilmente accessibile, che una rete di autorità nazionali competenti dovrebbe provvedere ad alimentare e aggiornare. |
(6) |
Per migliorare, semplificare e accelerare l'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie civili e commerciali, è necessario creare a livello comunitario una struttura di cooperazione organizzata in rete, ovvero la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. |
(7) |
Rientrano in questa materia le misure di cui agli articoli 65 e 66 del trattato, da adottare a norma dell'articolo 67. |
(8) |
Per garantire la realizzazione degli obiettivi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale è opportuno che le disposizioni relative alla sua istituzione vengano fissate da uno strumento giuridico comunitario vincolante. |
(9) |
Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e consentire un accesso alla giustizia effettivo per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione. |
(10) |
La rete giudiziaria europea istituita dalla presente decisione mira ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, sia nei settori contemplati dagli strumenti in vigore sia in quelli in cui non si applica alcun strumento. |
(11) |
In alcuni settori specifici, atti comunitari e strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale prevedono già determinati meccanismi di cooperazione. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale non si prefigge di sostituire questi meccanismi e deve operare nel pieno rispetto dei medesimi. Le disposizioni della presente decisione lasciano pertanto impregiudicati gli atti comunitari o gli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. |
(12) |
La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale andrebbe posta in essere gradualmente, in base alla massima collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Essa dovrebbe avvalersi anche delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie di comunicazione e informazione. |
(13) |
Per conseguire i propri obiettivi, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale deve fondarsi su punti di contatto designati dagli Stati membri, nonché poter contare sulla partecipazione delle autorità di questi ultimi che hanno responsabilità specifiche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Per garantire il buon funzionamento della rete sono indispensabili contatti e riunioni periodiche tra i vari partecipanti. |
(14) |
È essenziale che gli sforzi per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia si traducano in benefici concreti per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali. È pertanto necessario che la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale promuova l'accesso alla giustizia. A tal fine, in base alle informazioni comunicate e attualizzate dai punti di contatto, la rete dovrebbe predisporre progressivamente un sistema di informazione accessibile sia al grande pubblico sia agli specialisti. |
(15) |
La presente decisione non osta alla possibilità di mettere a disposizione, all'interno della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale o nei confronti del pubblico, informazioni diverse da quelle in essa menzionate. Di conseguenza, quanto menzionato nel titolo III non deve ritenersi esaustivo. |
(16) |
Le informazioni e i dati sono elaborati ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 5 ), e della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ( 6 ). |
(17) |
Per garantire che la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale possa rimanere uno strumento efficace, incorporare le migliori prassi in materia di cooperazione giudiziaria e di funzionamento interno, nonché rispondere alle aspettative del pubblico, occorre prevedere valutazioni periodiche che consentano di proporre, se del caso, le necessarie modifiche. |
(18) |
Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
(19) |
La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è di conseguenza vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
TITOLO I
PRINCIPI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Articolo 1
Istituzione
1. È istituita tra gli Stati membri una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (in seguito denominata la «rete»).
2. Ai fini della presente decisione, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Articolo 2
Composizione
1. La rete giudiziaria si compone di:
a) punti di contatto designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 2;
b) organi centrali ed autorità centrali previsti da atti comunitari, strumenti internazionali cui gli Stati membri partecipano o norme di diritto interno nella sfera della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
c) magistrati di collegamento previsti dall’azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea ( 7 ), con responsabilità nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
d) qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa competente per la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro;
e) ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli operatori della giustizia che concorrono direttamente all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto. Se lo reputa necessario, ciascuno Stato membro può tuttavia designare un numero limitato di altri punti di contatto, in funzione dell'esistenza di sistemi giuridici differenti, della ripartizione interna delle competenze, dei compiti affidati ai punti di contatto, o allo scopo di associare ai lavori dei punti di contatto direttamente organi giudiziari che trattino frequentemente controversie con risvolti transnazionali.
Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.
Se il punto di contatto designato in virtù del presente paragrafo non è un giudice, lo Stato membro interessato provvede ad un collegamento efficace con la magistratura nazionale. A tal fine lo Stato membro può designare un giudice a supporto di tale funzione. Il giudice in questione è membro della rete.
2 bis Gli Stati membri assicurano ai punti di contatto mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione per consentire loro di svolgere adeguatamente i loro compiti quali punti di contatto.
3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
4. Gli Stati membri designano le autorità di cui al paragrafo 1, lettera d).
4 bis Gli Stati membri stabiliscono gli ordini professionali di cui al paragrafo 1, lettera e). A tal fine essi ottengono il consenso degli ordini professionali in questione sulla loro partecipazione alla rete.
Qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione legale, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell’articolo 20, i riferimenti completi delle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, con l’indicazione:
a) dei mezzi di comunicazione di cui esse dispongono;
b) delle loro conoscenze linguistiche e
c) se del caso, delle loro funzioni specifiche nella rete, comprese le competenze specifiche in presenza di più punti di contatto.
Articolo 3
Compiti e attività della rete
1. La rete ha il compito di:
a) agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, compresi l'ideazione, la progressiva predisposizione e l'aggiornamento di un sistema d'informazione destinato ai membri della rete;
b) facilitare l’accesso effettivo alla giustizia con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
2. Fatti salvi gli altri atti comunitari o strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete sviluppa le proprie attività in particolare con le finalità seguenti:
a) assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali e agevolare le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare ove non si applichi alcun atto comunitario o strumento internazionale;
b) garantire un’applicazione efficace e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri.
In particolare quando si applica il diritto di un altro Stato membro, gli organi giurisdizionali o le autorità adite possono rivolgersi alla rete per ottenere informazioni sul contenuto di tale legge;
c) predisporre, alimentare e promuovere un sistema d’informazione destinato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia.
La principale fonte d’informazione è costituita dal sito web della rete, che riporta informazioni aggiornate in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
Articolo 4
Modalità di funzionamento della rete
La rete svolge i propri compiti in particolare secondo le modalità seguenti:
1) agevola gli opportuni contatti tra le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per realizzare i compiti previsti all'articolo 3;
2) organizza riunioni periodiche tra i punti di contatto e i suoi membri, ai sensi delle disposizioni previste dal titolo II;
3) elabora e mantiene aggiornate le informazioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché ai sistemi giuridici degli Stati membri di cui al titolo III, conformemente ai sensi delle disposizioni previste da tale titolo.
Articolo 5
Punti di contatto
1. I punti di contatto sono a disposizione delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), per svolgere i compiti previsti all'articolo 3.
I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri, con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.
2. In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:
a) assicurarsi che le autorità giudiziarie locali ricevano informazioni generali sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Essi provvedono in particolare a che le autorità giudiziarie locali acquisiscano una migliore conoscenza della rete, compreso il relativo sito web;
b) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell’articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati;
c) fornire qualsiasi informazione che faciliti l’applicazione del diritto di un altro Stato membro, applicabile in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una richiesta di informazioni può appoggiarsi alle altre autorità nel suo Stato membro di cui all’articolo 2 per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non sono vincolanti né per il punto di contatto, né per le autorità consultate, né per l’autorità che ha inviato la richiesta;
d) cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria, fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e l’articolo 6;
e) agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;
f) contribuire all’informazione generale del pubblico attraverso il sito web della rete sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea, sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia;
g) collaborare all’organizzazione delle riunioni di cui all’articolo 9 e parteciparvi;
h) collaborare alla preparazione e all’aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d’informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste da tale titolo.
i) assicurare il coordinamento tra i membri della rete a livello nazionale;
j) preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività, comprese, se del caso, le migliori prassi nell’ambito della rete, presentarla a una riunione dei membri della rete e segnalare in particolare i possibili margini di miglioramento nell’ambito della rete.
3. Qualora un punto di contatto riceva una richiesta d'informazione da un altro membro della rete alla quale non è in grado di dare seguito, la trasmette al punto di contatto o al membro della rete più idoneo a provvedervi. Il punto di contatto si tiene a disposizione per fornire ogni possibile forma di assistenza utile per contatti successivi.
4. Nei settori in cui gli atti comunitari o gli strumenti internazionali prevedono già autorità incaricate di agevolare la cooperazione giudiziaria, i punti di contatto invitano i richiedenti a rivolgersi a tali autorità.
Articolo 5 bis
Ordini professionali
1. Per concorrere all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 3, i punti di contatto hanno idonei contatti con gli organi professionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo modalità decise da ciascuno Stato membro.
2. I contatti di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare, le attività seguenti:
a) scambio di esperienze e informazioni sull’applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e degli strumenti internazionali;
b) collaborazione nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle schede informative di cui all’articolo 15;
c) partecipazione degli ordini professionali alle pertinenti riunioni.
3. Gli ordini professionali non chiedono ai punti di contatto informazioni su casi individuali.
Articolo 6
Autorità competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale
1. L'integrazione nella rete delle autorità competenti previste degli atti comunitari o degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, lascia impregiudicate le competenze attribuite loro dall'atto o dallo strumento che ne prevede la designazione.
I contatti all'interno della rete lasciano impregiudicati i contatti regolari o occasionali tra queste autorità.
2. In ciascuno Stato membro le autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché i punti di contatto della rete, si incontrano e scambiano le proprie opinioni ad intervalli regolari, per dare la massima diffusione alle rispettive esperienze.
A tal fine, ciascuno Stato membro provvede, secondo modalità da esso decise, affinché il punto o i punti di contatto e le autorità competenti dispongano di mezzi sufficienti per riunirsi periodicamente.
3. I punti di contatto della rete si tengono a disposizione delle autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per fornire loro ogni possibile forma di assistenza.
Articolo 7
Conoscenze linguistiche dei punti di contatto
Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro provvede affinché i propri punti di contatto dispongano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri.
Gli Stati membri agevolano e favoriscono la formazione linguistica specializzata del personale dei punti di contatto e promuovono gli scambi tra i punti di contatto degli Stati membri.
Articolo 8
Trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria
1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste loro indirizzate tempestivamente ed entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora il punto di contatto non sia in grado di evadere una richiesta entro detto termine, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta che, di norma, non è superiore a trenta giorni.
2. Per rispondere con la massima efficacia e tempestività alle richieste di cui al paragrafo 1, i punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei messi a loro disposizione dagli Stati membri.
3. La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e). I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo registro siano fornite regolarmente alla Commissione.
4. Almeno una volta ogni sei mesi la Commissione fornisce ai punti di contatto informazioni sulle statistiche delle richieste di cooperazione giudiziaria e sulle risposte di cui al paragrafo 3.
TITOLO II
RIUNIONE ALL'INTERNO DELLA RETE
Articolo 9
Riunioni dei punti di contatto
1. I punti di contatto della rete si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi, a norma dell’articolo 12.
2. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono essere accompagnati da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di sei rappresentanti per Stato membro.
Articolo 10
Oggetto delle riunioni periodiche dei punti di contatto
1. Le riunioni periodiche dei punti di contatto servono a:
a) permettere loro di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, in particolare in ordine al funzionamento della rete;
b) offrire una piattaforma di discussione per i problemi pratici e giuridici che gli Stati membri incontrano nel quadro della cooperazione giudiziaria, in particolare per quel che riguarda l'applicazione delle misure adottate dalla Comunità europea;
c) individuare le migliori prassi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché garantire la diffusione delle relative informazioni all'interno della rete;
d) scambiare dati e punti di vista, in particolare in merito alla struttura, all'organizzazione, al contenuto e all'accessibilità delle informazioni disponibili di cui al titolo III;
e) definire orientamenti per la progressiva elaborazione delle schede informative di cui all'articolo 15, con particolare riferimento agli argomenti da trattare e alla forma di tali schede;
f) individuare iniziative specifiche diverse da quelle di cui al titolo III, ma che presentino finalità analoghe.
2. Nelle riunioni dei punti di contatto, gli Stati membri provvedono ad illustrare l'esperienza ricavata dal funzionamento dei meccanismi specifici di cooperazione previsti dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali vigenti.
Articolo 11
Riunioni dei membri della rete
1. Si terranno riunioni aperte a tutti i membri della rete per dare loro la possibilità di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, nonché per offrire loro una piattaforma di discussione sui problemi pratici e giuridici riscontrati e per trattare questioni specifiche.
Le riunioni possono essere convocate anche per trattare questioni specifiche.
2. Le riunioni sono convocate ove opportuno e ai sensi dell'articolo 12.
3. La Commissione, in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio e con gli Stati membri, fissa per ogni riunione il numero massimo di partecipanti.
Articolo 11 bis
Partecipazione di osservatori alle riunioni della rete
1. Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, la Danimarca può farsi rappresentare alle riunioni di cui agli articoli 9 e 11.
2. I paesi in via d’adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d’osservatori. Possono altresì essere invitati ad assistere come osservatori a talune riunioni della rete gli Stati terzi parti di accordi internazionali di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale conclusi dalla Comunità.
3. Ogni Stato osservatore può farsi rappresentare a queste riunioni da una o più persone, senza che sia superato in alcun caso il numero di tre rappresentanti per Stato.
Articolo 12
Organizzazione e svolgimento delle riunioni della rete
1. La Commissione, in stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio e gli Stati membri, convoca e organizza le riunioni di cui agli articoli 9 e 11. Essa presiede le riunioni, oltre a svolgere le relative mansioni di segreteria.
2. Prima di ciascuna riunione, la Commissione fissa il progetto di ordine del giorno, d'accordo con la Presidenza del Consiglio e in consultazione con gli Stati membri, attraverso i rispettivi punti di contatto.
3. Il progetto di ordine del giorno viene comunicato prima della riunione ai punti di contatto, i quali possono chiedere di apportarvi modifiche o di inserire altri argomenti.
4. Al termine di ciascuna riunione la Commissione stila un resoconto che viene comunicato ai punti di contatto.
5. Le riunioni dei punti di contatto e dei membri della rete possono aver luogo in qualsiasi Stato membro.
Articolo 12 bis
Relazioni con altre reti e organizzazioni internazionali
1. La rete intrattiene relazioni e scambia esperienze e migliori prassi con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, quali la rete giudiziaria europea in materia penale. La rete intrattiene relazioni anche con la rete europea di formazione giudiziaria, al fine di promuovere, ove opportuno e ferme restando le prassi nazionali, sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale destinate alle autorità giudiziarie locali degli Stati membri.
2. La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-NET). In particolare, al fine di fornire ogni informazione generale sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali per facilitare l’accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete sono a disposizione dei membri della rete ECC-NET.
3. Per svolgere i compiti di cui all’articolo 3 relativi agli strumenti internazionali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete mantiene contatti e scambia esperienze con le altre reti di cooperazione giudiziaria stabilite fra paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale.
4. La Commissione, in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio e con gli Stati membri, è responsabile dell’attuazione del presente articolo.
TITOLO III
INFORMAZIONI DISPONIBILI ALL’INTERNO DELLA RETE E INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
Articolo 13
Informazioni diffuse all'interno della rete
1. Le informazioni diffuse all'interno della rete comprendono:
a) i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 5;
b) qualsiasi altra informazione ritenuta utile dai punti di contatto per il corretto funzionamento della rete;
c) le informazioni di cui all’articolo 8.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione, in consultazione con i punti di contatto, predispone progressivamente un sistema elettronico di scambio di informazioni crittografato e di accesso limitato.
Articolo 13 bis
Informazioni generali al pubblico
La rete contribuisce a fornire informazioni generali al pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informarlo in merito al contenuto e al funzionamento degli atti comunitari o degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
A tal fine, e fatto salvo l’articolo 18, i punti di contatto promuovono presso il pubblico il sistema d’informazione di cui all’articolo 14.
Articolo 14
Sistema di informazione destinato al pubblico
1. È istituito progressivamente un sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, compreso il sito web della rete a norma degli articoli 17 e 18.
2. Il sistema di informazione comprende i seguenti elementi:
a) gli atti comunitari vigenti o in preparazione, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
b) le misure nazionali volte a dare attuazione, sul piano interno, agli strumenti vigenti di cui alla lettera a);
c) gli strumenti internazionali in vigore, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, a cui gli Stati membri partecipano nonché le dichiarazioni e riserve formulate nel quadro di questi strumenti;
d) gli elementi pertinenti della giurisprudenza comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
e) le schede informative di cui all'articolo 15.
3. Ai fini dell'accesso all'informazione di cui al paragrafo 2, lettere da a) aAd), la rete, sul proprio sito, si avvale, se opportuno, di collegamenti con altri siti sui quali si trovano le informazioni originali.
4. Allo stesso modo, il sito della rete agevolerà l'accesso alle iniziative analoghe di informazione del pubblico in settori collaterali, nonché a siti contenenti informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri.
Articolo 15
Schede informative
1. Le schede informative vengono preparate in via prioritaria su questioni relative all'accesso alla giustizia negli Stati membri e comprendono informazioni relative alle modalità per adire gli organi giurisdizionali e all'assistenza giudiziaria, indipendentemente da altre iniziative comunitarie, di cui la rete tiene massimo conto.
2. Le schede informative devono essere pratiche e concise. Devono essere redatte in un linguaggio facilmente comprensibile e contenere informazioni pratiche per il pubblico. Esse devono essere predisposte progressivamente almeno sui temi seguenti:
a) principi del sistema giuridico e dell'ordinamento giudiziario degli Stati membri;
b) modalità per adire gli organi giurisdizionali, con particolare riferimento ai casi di minore rilevanza e conseguenti procedure giudiziarie, comprese le possibilità e le procedure di ricorso;
c) condizioni e modalità per ottenere l'assistenza giudiziaria, comprese descrizioni dei compiti delle organizzazioni non governative che operano nel settore, tenendo conto dei lavori già condotti nel quadro del dialogo coi cittadini;
d) norme nazionali in materia di notificazione e comunicazione degli atti;
e) norme e procedure per l'esecuzione delle sentenze emesse in un altro Stato membro;
f) possibilità e procedure per ottenere misure conservative, in particolare per quel che riguarda il sequestro dei beni ai fini dell'esecuzione di una sentenza;
g) possibilità di comporre controversie con metodi alternativi e indicazione dei centri nazionali d'informazione e di assistenza della rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
h) organizzazione e funzionamento delle professioni forensi.
4. Nelle schede, se opportuno, sono riportati elementi della giurisprudenza pertinente degli Stati membri.
5. Le schede informative possono contenere dati più dettagliati ad uso degli specialisti.
Articolo 16
Aggiornamento delle informazioni
Tutte le informazioni diffuse all'interno della rete e al pubblico, a norma degli articoli 13, 14 e 15, vengono aggiornate regolarmente.
Articolo 17
Ruolo della Commissione nell'ambito del sistema di informazione al pubblico
La Commissione:
1) è responsabile della gestione del sistema di informazione destinato al pubblico;
2) in consultazione con i punti di contatto, allestisce un sito Web della rete sul proprio sito Internet;
3) fornisce informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, a norma dell'articolo 14;
a) assicura che le schede informative abbiano un formato uniforme e contengano tutte le informazioni giudicate necessarie dalla rete;
b) provvede alle traduzioni, nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d’informazione e delle schede informative di cui all’articolo 15, e le inserisce sul sito web.
Articolo 18
Ruolo dei punti di contatto nell'ambito del sistema di informazione al pubblico
I punti di contatto assicurano che:
1) siano fornite alla Commissione le informazioni necessarie per alimentare e far funzionare il sistema di informazione;
2) le informazioni inserite nel sistema siano esatte;
3) siano notificati senza indugio alla Commissione i necessari aggiornamenti, non appena un'informazione va modificata;
4) siano ►M1 ————— ◄ elaborate le schede informative relative ai rispettivi Stati membri, secondo gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
5) sia data la massima diffusione alle schede informative inserite nel sito della rete, nei rispettivi Stati membri.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Relazioni
Entro il 1o gennaio 2014 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte volte ad adeguare la presente decisione e contiene informazioni sulle attività della rete intese a portare avanti l’ideazione, lo sviluppo e l’attuazione del sistema europeo di giustizia elettronica, in particolare nell’ottica di favorire l’accesso alla giustizia.
Articolo 20
Comunicazione
Entro il 1o luglio 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5.
Articolo 21
Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2002, eccetto per quanto riguarda gli articoli 2 e 20, i quali si applicano a decorrere dalla data di notifica della decisione agli Stati membri destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
( 1 ) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 281.
( 2 ) Parere reso il 5 aprile 2001 (non ancore pubblicato nella GU).
( 3 ) GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 6.
( 4 ) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
( 5 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
( 6 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
( 7 ) GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.