Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex
Dokument 32019R1673
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1673 of 23 July 2019 replacing Annex I to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council on the European citizens’ initiative
Regolamento delegato (UE) 2019/1673 della Commissione del 23 luglio 2019 che sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
Regolamento delegato (UE) 2019/1673 della Commissione del 23 luglio 2019 che sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
C/2019/5402
GU L 257 del 8.10.2019., str. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Na snazi
8.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 257/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1673 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2019
che sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/788 una delle condizioni di validità di un’iniziativa è che in almeno un quarto degli Stati membri il numero dei firmatari sia almeno pari al numero minimo di cittadini di cui all’allegato I, al momento della registrazione dell’iniziativa. Tale numero minimo è pari al numero di deputati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero totale dei deputati al Parlamento europeo. |
(2) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. |
(3) |
Il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2018/937 che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (2). Tale decisione, che è entrata in vigore il 3 luglio 2018, fissa il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2019-2024 che inizia il 2 luglio 2019. |
(4) |
Il 22 marzo 2019, con decisione (UE) 2019/476 (3), il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, ha deciso di prorogare il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, al 22 maggio 2019 qualora l’accordo di recesso sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, ovvero al 12 aprile 2019 in caso contrario. La Camera dei Comuni non ha approvato l’accordo di recesso entro il 29 marzo 2019. L’11 aprile 2019, con decisione (UE) 2019/584 (4), il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, ha deciso di prorogare ulteriormente il termine al 31 ottobre 2019. |
(5) |
Al fine di rispecchiare le norme della decisione (UE) 2018/937 relative al numero minimo di firmatari di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/788, è opportuno modificare l’allegato I di detto regolamento. È opportuno che tale modifica si applichi a partire dalla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) 2019/788, vale a dire il 1o gennaio 2020. Se tuttavia il Regno Unito dovesse recedere dall’Unione dopo tale data, la modifica diventerebbe applicabile dopo tale recesso. |
(6) |
È pertanto opportuno sostituire l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020 oppure, se posteriore, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.
(2) GU L 165I del 2.7.2018, pag. 1.
(3) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO
Belgio |
14 805 |
Bulgaria |
11 985 |
Cechia |
14 805 |
Danimarca |
9 870 |
Germania |
67 680 |
Estonia |
4 935 |
Irlanda |
9 165 |
Grecia |
14 805 |
Spagna |
41 595 |
Francia |
55 695 |
Croazia |
8 460 |
Italia |
53 580 |
Cipro |
4 230 |
Lettonia |
5 640 |
Lituania |
7 755 |
Lussemburgo |
4 230 |
Ungheria |
14 805 |
Malta |
4 230 |
Paesi Bassi |
20 445 |
Austria |
13 395 |
Polonia |
36 660 |
Portogallo |
14 805 |
Romania |
23 265 |
Slovenia |
5 640 |
Slovacchia |
9 870 |
Finlandia |
9 870 |
Svezia |
14 805 |