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Document 32019R0038
Commission Regulation (EU) 2019/38 of 10 January 2019 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for iprodione in or on certain products (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/24
GU L 9 del 11.1.2019, p. 94–105
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 9/94 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/38 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2019
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per l'iprodione sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
A seguito di una domanda di rinnovo dell'approvazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'approvazione della sostanza attiva non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091 della Commissione (3), il quale sancisce che tutte le autorizzazioni esistenti relative ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva devono essere revocate a decorrere dal 5 giugno 2018. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a). |
(3) |
In considerazione della mancata approvazione della sostanza attiva iprodione, gli LMR per tale sostanza dovrebbero essere fissati al limite di determinazione in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti al pertinente limite di determinazione è opportuno elencare nell'allegato V valori di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi della tecnica permettono di fissare limiti di determinazione inferiori. |
(5) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 luglio 2019
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091 della Commissione, del 14 novembre 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva iprodione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 25).
ALLEGATO
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, la colonna relativa all'iprodione è soppressa; |
2) |
nell'allegato V, è aggiunta la seguente colonna relativa all'iprodione: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.