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Document 32018D0835

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/835 della Commissione, del 4 giugno 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria [notificata con il numero C(2018) 3319] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/3319

    GU L 140 del 6.6.2018, p. 104–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/835/oj

    6.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 140/104


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/835 DELLA COMMISSIONE

    del 4 giugno 2018

    relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria

    [notificata con il numero C(2018) 3319]

    (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

    (2)

    Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

    (3)

    La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di talune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.

    (4)

    L'Ungheria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.

    (5)

    La decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione (4) è stata adottata a fronte di questa situazione.

    (6)

    Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Ungheria in collaborazione con tale Stato membro.

    (7)

    Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta dell'Ungheria nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. È opportuno che la presente decisione abroghi e sostituisca la decisione di esecuzione (UE) 2018/663.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'Ungheria provvede affinché la zona infetta istituita da tale paese, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda perlomeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione di esecuzione (UE) 2018/663 è abrogata.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2018.

    Articolo 4

    L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 136).


    ALLEGATO

    Zone istituite in Ungheria come zona infetta di cui all'articolo 1

    Termine ultimo di applicazione

    Territory of the county of Heves located north of the motorway E 71

    30 giugno 2018


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