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Document 32018R0830
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/830 of 9 March 2018 amending Annex I to Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council and Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014 as regards the adaptation of the vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles
Regolamento delegato (UE) 2018/830 della Commissione, del 9 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali
Regolamento delegato (UE) 2018/830 della Commissione, del 9 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali
C/2018/1391
GU L 140 del 6.6.2018, p. 15–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/15 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/830 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 49, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno modificare diverse voci dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 al fine di consentire di stabilire i requisiti per ulteriori categorie di veicoli conformemente alle ultime versioni di determinati codici standard per le prove ufficiali dei trattori agricoli e forestali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (codici standard OCSE) (2). |
(2) |
I regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (3), sono aggiornati di frequente. A tale riguardo, l'elenco dovrebbe essere integrato con una nota esplicativa al fine di chiarire che i costruttori sono autorizzati a usare i successivi supplementi delle serie di modifiche applicabili dei suddetti regolamenti UNECE, anche se non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(3) |
Per chiarire che taluni requisiti della normativa dell'Unione sono equivalenti e interamente allineati a quelli stabiliti dai codici standard OCSE, il testo dei requisiti e la numerazione di taluni allegati del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 dovrebbero essere adattati in modo da risultare identici al testo e alla numerazione del corrispondente codice standard OCSE. |
(4) |
Per ridurre il numero di infortuni e di incidenti mortali causati dall'impossibilità di sollevare, in situazioni potenzialmente pericolose, la struttura di protezione antiribaltamento pieghevole montata anteriormente su trattori a carreggiata stretta, è opportuno rendere obbligatori i requisiti ergonomici in modo da facilitare e incoraggiare il sollevamento della struttura di protezione antiribaltamento qualora necessario. |
(5) |
È opportuno aggiornare l'elenco dei verbali di prova rilasciati in base ai codici standard OCSE e riconosciuti ai fini dell'omologazione UE in alternativa ai verbali di prova rilasciati in base al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. |
(6) |
Al fine di precisare e migliorare determinate procedure di prova, è opportuno apportare modifiche minori ai metodi di prova per il sedile del conducente e ai requisiti in materia di accesso al posto di guida, resistenza minima dei dispositivi di comando e velocità di combustione del materiale della cabina, di cui al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013, alla riga n. 38, nelle colonne per le categorie di veicoli Ca e Cb, «NA» è sostituito da «X».
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 12, la parte di frase «per i veicoli delle categorie T2, T3 e T4.3» è sostituita dalla parte di frase «per i veicoli delle categorie T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3»; |
2) |
al capo V è inserito il seguente articolo 35 bis: «Articolo 35 bis Disposizioni transitorie 1. Fino al 26 giugno 2018 le autorità nazionali continuano a rilasciare l'omologazione a tipi di veicoli agricoli e forestali, o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018. 2. Fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base al tipo omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018.»; |
3) |
all'allegato I, nel testo sotto il titolo «Nota esplicativa:», sono aggiunti i seguenti paragrafi: «Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui specifiche date alternative siano indicate nel presente regolamento. Si accetta inoltre la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.»; |
4) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
5) |
l'allegato VI è così modificato:
|
6) |
nelle note esplicative dell'allegato VI, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
nelle note esplicative dell'allegato VII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
8) |
l'allegato VIII è così modificato:
|
9) |
l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
10) |
l'allegato X è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
11) |
l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
12) |
l'allegato XIII è così modificato:
|
13) |
l'allegato XIV è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; |
14) |
nell'allegato XV, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:
|
15) |
all'allegato XVIII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
16) |
nell'allegato XXII, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Dichiarazione relativa al rumore Il manuale d'uso deve indicare il livello di rumore udito dall'operatore per ciascuna condizione di prova di cui all'allegato XIII, o in alternativa i risultati delle prove del livello sonoro di cui al codice standard OCSE 5, in conformità al punto 4 del proprio modello di verbale di prova.»; |
17) |
nell'allegato XXIII, il punto 1.2.1 è sostituito dal seguente:
|
18) |
nell'allegato XXVII, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Velocità di combustione del materiale della cabina La velocità di combustione del materiale della cabina come il rivestimento del sedile, le pareti, il pavimento e il rivestimento del tettuccio, se forniti, non deve superare la velocità massima di 150 mm/min quando viene sottoposta alla prova di cui alla norma ISO 3795:1989 o alla norma FMVSS302.». |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(2) http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).
ALLEGATO I
Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Verbale di prova in base al codice standard OCSE n. |
Oggetto |
Edizione |
Applicabilità |
Alternativa al verbale di prova UE in base a |
3 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali (prova dinamica) |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T1, T4.2 e T4.3 |
Allegato VI e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
4 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali (prova statica) |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T1/C1, T4.2/C4.2 e T4.3/C4.3 |
Allegato VIII e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
5 |
Misurazione ufficiale del rumore ai posti di guida sui trattori agricoli e forestali |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T e C |
Allegato XIII |
6 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione antiribaltamento montate anteriormente su trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3 |
Allegato IX (se i requisiti di funzionamento della struttura di protezione antiribaltamento abbattibile sono stati sottoposti a prova e risultano soddisfatti) e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
7 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione antiribaltamento montate posteriormente su trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3 |
Allegato X (se i requisiti di funzionamento della struttura di protezione antiribaltamento abbattibile sono stati sottoposti a prova e risultano soddisfatti) e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
8 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali a cingoli |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
C1, C2, C4.2 e C4.3 |
Allegato VII e allegato XVIII (se sono stati provati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
10 |
Prove ufficiali delle strutture di protezione contro la caduta di oggetti sui trattori agricoli e forestali |
Edizione del 2017 -Febbraio 2017- |
T e C |
Allegato XI Parte C». |
ALLEGATO II
L'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
La lettera B è così modificata:
|
2) |
nelle note esplicative dell'allegato IX, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO III
L'allegato X del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
alla lettera A, è aggiunto il seguente punto 3:
|
2) |
La lettera B è così modificata:
|
3) |
Nelle note esplicative dell'allegato X, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO IV
L'allegato XI del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
la lettera C è così modificata:
|
2) |
Nelle note esplicative dell'allegato XI, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO V
L'allegato XIV del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) |
l'appendice 3 è così modificata:
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2) |
l'appendice 4a è così modificata:
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