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Document 32015R2031
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2031 of 13 November 2015 amending Regulation (EC) No 1918/2006 opening and providing for the administration of tariff quota for olive oil originating in Tunisia
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2031 della Commissione, del 13 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2031 della Commissione, del 13 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia
GU L 298 del 14.11.2015, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2031 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e NC 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento stabilisce massimali mensili per i quantitativi di olio d'oliva ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del volume complessivo del contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo. Vista la necessità di adottare misure per venire incontro alle difficoltà economiche della Tunisia, è opportuno agevolare il commercio di olio d'oliva tra l'Unione e la Tunisia riducendo l'onere amministrativo per la gestione del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006. Occorre pertanto abolire i massimali mensili di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(2) |
È opportuno aumentare l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1918/2006, a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità dei titoli di importazione. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1918/2006. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).