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Document 32014R1310

    Regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione, dell' 8 ottobre 2014 , relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 354 del 11.12.2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2018; abrogato da 32017R2361

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1310/oj

    11.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 354/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1310/2014 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 ottobre 2014

    relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 5, lettere a), b) e c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Comitato di risoluzione unico (il «Comitato») è stato istituito in forza del regolamento (UE) n. 806/2014 ed è incaricato dell'applicazione delle norme uniformi fissate dal medesimo regolamento e della gestione del Fondo di risoluzione unico. L'articolo 58 del medesimo regolamento stabilisce che il Comitato dispone di un bilancio autonomo che non fa parte del bilancio dell'Unione.

    (2)

    L'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 dispone che il Comitato stabilisce e raccoglie i contributi alle spese amministrative dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. Tali entità sono gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti secondo la definizione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2). e le imprese madri, le imprese di investimento e gli enti finanziari stabiliti negli Stati membri partecipanti dove sono soggetti alla vigilanza su base consolidata della Banca centrale europea (BCE) a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013. Le succursali stabilite negli Stati membri partecipanti di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti non sono contemplate dal presente regolamento.

    (3)

    A norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 806/2014, i contributi alle spese amministrative del Comitato costituiscono le entrate della parte I del bilancio del Comitato e coprono le spese della parte I del bilancio che comprendono almeno le spese di retribuzione del personale, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

    (4)

    Nel 2014 il Comitato non sarà dotato di un'infrastruttura dedicata e della capacità operativa per riscuotere i contributi a copertura delle spese amministrative del 2014 e del 2015 presso tutte le entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014. Nel 2014, tuttavia, il Comitato necessita di raccogliere le entrate necessarie per finanziare la parte I del suo bilancio a copertura delle spese amministrative relative ai due anni in questione. Si calcola che le spese amministrative del Comitato per entrambi gli anni del periodo provvisorio (2014 e 2015) siano pari a 22 milioni di EUR.

    (5)

    È opportuno prevedere una soluzione temporanea che consenta al Comitato di riscuotere contributi per coprire le spese amministrative per il 2014 e il 2015, garantendo nel contempo che il calcolo e la riscossione dei contributi possano avvenire con le risorse molto limitate del Comitato ed entro un periodo brevissimo. Tale soluzione sarebbe prospettabile calcolando e riscuotendo i contributi per coprire le spese amministrative del Comitato in due fasi: un sistema provvisorio durante le fasi iniziali di esistenza del Comitato e un sistema definitivo.

    (6)

    Soltanto quelle entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, la sua decisione di considerarle significative secondo la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio e ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3), figuranti nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE il 4 settembre 2014, ad esclusione di quelle entità significative che sono filiazioni di gruppi già presi in considerazione («entità significative»), dovrebbero versare acconti in un'unica soluzione per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo transitorio. Le entità considerate significative cui la BCE ha notificato tale qualifica tra il 5 settembre 2014 e la fine del periodo provvisorio non dovrebbero essere soggette all'obbligo di pagamento degli acconti sui contributi. A tal fine dovrebbe essere istituito un sistema provvisorio di acconti sui contributi («acconti») che consenta al Comitato di riscuotere presso le entità significative, durante il periodo transitorio, gli acconti per coprire le sue spese.

    (7)

    Il sistema provvisorio è proporzionato perché le entità che verseranno gli acconti rappresentano circa l'85 % delle attività totali degli enti creditizi soggetti al regolamento (UE) n. 806/2014 e sono facilmente individuabili. In questa fase preliminare è auspicabile che il metodo di calcolo e di riscossione degli acconti comporti il minor carico amministrativo possibile sia per il Comitato che per le entità interessate.

    (8)

    Una volta che il Comitato disporrà della struttura e della capacità operativa necessarie, la Commissione adotterà un sistema definitivo di contributi amministrativi in base al quale i contributi saranno calcolati e raccolti.

    (9)

    Nell'ambito del sistema definitivo i contributi delle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 sono calcolati e riscossi secondo le disposizioni definitive. I contributi delle entità significative soggette al sistema provvisorio dovrebbero essere rivisti per tenere conto degli importi versati dalle stesse nell'ambito del sistema provvisorio.

    (10)

    L'eventuale differenza tra gli acconti versati in base al sistema provvisorio e i contributi calcolati in base al sistema definitivo dovrebbe essere saldata/compensata nel calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato per l'anno successivo alla fine del periodo provvisorio.

    (11)

    Per consentire al Comitato di essere operativo entro il 1o gennaio 2015 come disposto dall'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, e iniziare a svolgere i compiti di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è urgente istituire un meccanismo semplice ed efficace che possa essere attuato facilmente e rapidamente nella fase iniziale di esistenza del Comitato per consentirgli di acquisire le risorse finanziarie necessarie al fine di costituire la propria struttura organizzativa e di assumere il personale necessario per svolgere i suoi compiti a norma del medesimo regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa regole concernenti:

    a)

    un sistema provvisorio di acconti sui contributi alle spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio;

    b)

    la metodologia di calcolo degli acconti da riscuotere anticipatamente presso ciascuna entità significativa per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio;

    c)

    la procedura e le modalità di riscossione degli acconti di cui alla lettera b) da parte del Comitato;

    d)

    le modalità di differimento del calcolo e della riscossione dei contributi dovuti dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 diverse dalle entità significative a copertura delle spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio;

    e)

    le modalità di adeguamento dei contributi dovuti dalle entità significative per le spese amministrative del Comitato dopo il periodo provvisorio per tener conto dell'eventuale differenza tra gli acconti versati anticipatamente in base al sistema provvisorio e i contributi dovuti per il periodo provvisorio in base al sistema definitivo.

    Articolo 2

    Campo di applicazione e obiettivo

    Il presente regolamento si applica alle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014.

    Gli acconti riscossi dal Comitato in forza del presente regolamento sono esclusivamente destinati a coprire le sue spese amministrative durante il periodo provvisorio.

    Il Comitato esercita una sana gestione finanziaria e un solido controllo di bilancio in tutti i settori di spesa.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 806/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a)   «acconti» o «acconti sui contributi»: gli acconti sui contributi che il Comitato riscuote a norma del presente regolamento per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio;

    b)   «spese amministrative del Comitato»: le spese della parte I del bilancio del Comitato durante il periodo provvisorio;

    c)   «attività totali»: il valore totale delle attività derivanti dalla voce «attività totali» del bilancio dell'entità significativa, consolidato se del caso, alla data di riferimento del 31 dicembre 2013 prevista dal pertinente diritto dell'Unione a fini prudenziali o alla data di riferimento applicabile per l'esercizio 2013, se l'esercizio finanziario si conclude a una data posteriore al 31 dicembre;

    d)   «entità significative»: entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, la sua decisione di considerarle significative secondo la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014, figuranti nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE il 4 settembre 2014, ad esclusione di quelle entità significative che sono filiazioni di un gruppo già preso in considerazione ai fini di questa definizione, oppure succursali stabilite negli Stati membri partecipanti di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti;

    e)   «avviso di pagamento dell'acconto»: un avviso che precisa l'importo dell'acconto sul contributo da riscuotere anticipatamente, emesso per ciascuna entità significativa pertinente, conformemente al presente regolamento;

    f)   «periodo transitorio»: periodo che inizia il 19 agosto 2014 e finisce il 31 dicembre 2015 o il giorno di applicazione del sistema definitivo di contributi amministrativi adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014, se quest'ultima data è successiva;

    g)   «autorità competente»: un'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    Articolo 4

    Sistema provvisorio di acconti sui contributi

    1.   Tutte le entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 versano contributi per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo transitorio.

    2.   Il Comitato calcola e riscuote anticipatamente gli acconti sui contributi che le entità significative versano per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo transitorio.

    3.   Il calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio e la riscossione degli stessi presso le entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 diverse dalle entità significative sono differiti fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo f).

    Articolo 5

    Calcolo degli acconti

    1.   Le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio costituiscono la base per determinare gli acconti sui contributi che le entità significative devono versare anticipatamente.

    2.   Gli acconti dovuti da ciascuna entità significativa sono calcolati moltiplicando le spese amministrative del Comitato per il periodo 2014-2015 o, qualora il periodo provvisorio vada oltre il 31 dicembre 2015, per il periodo pertinente, per il rapporto tra le attività totali di una determinata entità significativa e l'aggregato delle attività totali di tutte le entità significative alla data di riferimento del 31 dicembre 2013 o alla data di riferimento applicabile per l'esercizio 2013, se l'esercizio finanziario si conclude a una data posteriore al 31 dicembre.

    Articolo 6

    Modalità di saldo/compensazione

    1.   L'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio è (ri)calcolato in base al sistema definitivo di contributi amministrativi adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014 («sistema definitivo»).

    2.   L'eventuale differenza tra gli acconti versati in base al sistema provvisorio e i contributi di cui al paragrafo 1 calcolati in base al sistema definitivo è saldata/compensata nel calcolo dei contributi per coprire le spese amministrative del Comitato dell'anno successivo alla fine del periodo provvisorio. Tale aggiustamento è effettuato riducendo o aumentando i contributi alle spese amministrative del Comitato per tale anno.

    3.   Se la differenza di cui al paragrafo 2 è superiore rispetto ai contributi dovuti per tale anno, l'adeguamento prosegue nell'anno successivo.

    Articolo 7

    Notifica e pagamento

    1.   Un avviso di pagamento dell'acconto è emesso e notificato dal Comitato a ciascuna entità significativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    2.   L'avviso di pagamento dell'acconto specifica l'importo dell'acconto che ciascuna entità significativa deve versare anticipatamente per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio.

    3.   L'avviso di pagamento dell'acconto precisa i mezzi mediante i quali è versato l'acconto. L'entità significativa ottempera alle condizioni di pagamento precisate nell'avviso di pagamento dell'acconto.

    4.   L'entità significativa versa l'importo dovuto in forza dell'avviso di pagamento dell'acconto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento dell'acconto.

    5.   Fatto salvo qualsiasi altro mezzo di ricorso a disposizione del Comitato, eventuali pagamenti parziali, mancati pagamenti o il mancato rispetto delle condizioni di pagamento precisate nell'avviso di pagamento dell'acconto comportano per l'entità significativa una penalità giornaliera sull'importo restante dell'acconto.

    Ai fini del calcolo della penalità giornaliera, l'importo dovuto è maggiorato su base giornaliera degli interessi di mora, al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali a decorrere dalla data in cui l'acconto era dovuto.

    6.   Il pagamento della penalità giornaliera di cui al paragrafo 5 costituisce titolo esecutivo. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro partecipante. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri partecipanti designa a tal fine, informandone il Comitato e la Corte di giustizia.

    Articolo 8

    Comunicazione

    Dieci giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le pertinenti autorità competenti trasmettono al Comitato gli estremi delle entità significative e il valore delle loro attività totali alla data di riferimento del 31 dicembre 2013 o alla data di riferimento applicabile per l'esercizio 2013, se l'esercizio finanziario si conclude a una data posteriore al 31 dicembre.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

    (3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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