This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R1353
Commission Implementing Regulation (EU) No 1353/2013 of 9 December 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Liers vlaaike (PGI)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1353/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liers vlaaike (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1353/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liers vlaaike (IGP)]
GU L 341 del 18.12.2013, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liers vlaaike (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione per la denominazione «Liers vlaaike», presentata dal Belgio, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Liers vlaaike» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 177 del 22.6.2013, pag. 8.
ALLEGATO
Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
BELGIO
Liers vlaaike (IGP)