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Document 32013R0615
Commission Implementing Regulation (EU) No 615/2013 of 24 June 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 175 del 27.6.2013, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
27.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo di forma cilindrica, in lega di alluminio con fori e rientranze, lungo circa 8 cm e avente un diametro di circa 4 cm. L’articolo costituisce parte dell’elemento riavvolgibile delle cinture di sicurezza per sedili destinate, ad esempio, ai veicoli a motore, alle imbarcazioni veloci e ai sedili per montascale. (1) Cfr. l’illustrazione. |
7616 99 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90. La classificazione alla voce 8708 è esclusa, poiché tale voce riguarda unicamente le cinture di sicurezza dei veicoli delle voci da 8701 a 8705, ma non le loro componenti. La classificazione alla voce 8302 come guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per carrozzerie è esclusa poiché l’articolo non costituisce parte del corpo dell’autovettura, ma parte dell’elemento riavvolgibile di una cintura di sicurezza per sedili. L’articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva alla voce del codice NC 7616 99 90, come altri articoli in alluminio. |
(1) La fotografia è fornita a scopo puramente informativo.