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Document 22012D0200

Decisione del Comitato misto SEE n. 200/2012, del 26 ottobre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

GU L 21 del 24.1.2013, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/200(2)/oj

24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 200/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), rettificato dalla GU L 108, del 29.4.2010, pag. 355.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 abroga il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 2a [regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XX dell’accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

«32010 R 0066: Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1), rettificato dalla GU L 108 del 29.4.2010, pag. 355

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 66/2010, rettificato dalla GU L 108 del 29.4.2010, pag. 355, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(3)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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