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Document 22012D0196

    Decisione del Comitato misto SEE n. 196/2012, del 26 ottobre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 21 del 24.1.2013, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/196(2)/oj

    24.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 21/44


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 196/2012

    del 26 ottobre 2012

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/11/UE della Commissione, del 7 gennaio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/48/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012, che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (3).

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1)

    al punto 3n (decisione 2009/251/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32012 D 0048: Decisione di esecuzione 2012/48/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012 (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 35).»

    2)

    dopo il punto 3n (decisione 2009/251/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

    «3o.

    32010 D 0011: Decisione 2010/11/UE della Commissione, del 7 gennaio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 4 dell’8.1.2010, pag. 91).

    3p.

    32010 D 0376: Decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39).»

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2010/11/UE e 2010/376/UE e della decisione di esecuzione 2012/48/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 4 dell’8.1.2010, pag. 91.

    (2)  GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39.

    (3)  GU L 26 del 28.1.2012, pag. 35.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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