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Document 22012D0193

    Decisione del Comitato misto SEE n. 193/2012, del 26 ottobre 2012 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 21 del 24.1.2013, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/193(2)/oj

    24.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 21/41


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 193/2012

    del 26 ottobre 2012

    che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d’intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la raccomandazione della Commissione 2012/154/UE, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi (2).

    (3)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e agli alimenti. La legislazione relativa ai mangimi e agli alimenti non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è modificato come segue:

    1.

    Al punto 33 (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32012 R 0277: Regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012 (GU L 91, del 29.3.2012, pag. 1).»

    2.

    Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

    «40a.

    32012 H 0154: Raccomandazione della Commissione 2012/154/UE, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20).»

    Articolo 2

    Dopo il punto 13 del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE (raccomandazione della Commissione 2010/161/UE) dal titolo: «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO» è aggiunto il punto seguente:

    «14.

    32012 H 0154: Raccomandazione della Commissione 2012/154/UE, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20).»

    Articolo 3

    I testi del regolamento (UE) n. 277/2012 e della raccomandazione 2012/154/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 91 del 29.3.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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