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Document 22012D0192

    Decisione del Comitato misto SEE n. 192/2012, del 26 ottobre 2012 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    GU L 21 del 24.1.2013, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/192(2)/oj

    24.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 21/39


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 192/2012

    del 26 ottobre 2012

    che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione del 16 marzo 2012 recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/825/UE della Commissione, dell’8 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell’Irlanda, della Finlandia e della Svezia (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/111/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di Danimarca e Panama (4)

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 200/2012 abroga il regolamento (CE) n. 646/2007 (5) che è integrato nell’accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (6)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (7)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è modificato come segue:

    1.

    Al punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32011 D 0825: Decisione di esecuzione 2011/825/UE della Commissione, dell’8 dicembre 2011 (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 53).»

    2.

    Nella parte 7.2 il testo del punto 47 [regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione] è soppresso.

    3.

    Al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32012 D 0111: Decisione di esecuzione 2012/111/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 49).»

    4.

    Nella parte 7.2, dopo il punto 56 [regolamento di esecuzione (UE) 931/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

    «57.

    32012 R 0200: Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 31).

    58.

    32012 R 0233: Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione del 16 marzo 2012 recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca (GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 200/2012, del regolamento di esecuzione(UE) n. 233/2012 e delle decisioni di esecuzione 2011/825/UE e 2012/111/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (6).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 71 del 9.3.2012, pag. 31.

    (2)  GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13.

    (3)  GU L 328 del 10.12.2011, pag. 53.

    (4)  GU L 50 del 23.2.2012, pag. 49.

    (5)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

    (6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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