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Document 32012R0835

    Regolamento (UE) n. 835/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 252 del 19.9.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/835/oj

    19.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 835/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 18 settembre 2012

    che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (2) ha modificato la portata della restrizione sul cadmio e sui composti del cadmio, introducendo disposizioni applicabili alle bacchette per brasatura e ai gioielli conformemente alla valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l’ossido di cadmio (3).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 494/2011 ha ulteriormente esteso le restrizioni vigenti in materia di utilizzo del cadmio e dei composti del cadmio nei polimeri organici sintetici (materie plastiche) a tutte le materie plastiche, prevedendo nel contempo un’eccezione per il PVC riciclato contenente cadmio nella fabbricazione di determinati prodotti per l’edilizia. La deroga è stata concessa tenendo conto del dibattito svoltosi in una riunione ad hoc di esperti sulle attività di gestione dei rischi previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e dei risultati di uno studio, pubblicato nel gennaio 2010, sull’impatto socioeconomico di un eventuale aggiornamento delle restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio nei gioielli, nelle leghe per brasatura e nel PVC (4). Tutti gli aspetti della restrizione sono stati oggetto di consultazioni con le autorità competenti degli Stati membri responsabili dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 e con le parti interessate.

    (3)

    Successivamente all’adozione del regolamento (UE) n. 494/2011, la Commissione è stata informata circa alcuni impieghi dei pigmenti di cadmio in determinati tipi di materie plastiche, oggetto di restrizioni per la prima volta in base al regolamento (UE) n. 494/2011, per cui non sembrano essere disponibili alternative idonee all’uso dei composti del cadmio e per cui è opportuna una nuova valutazione date le circostanze eccezionali di un processo di consultazione ristretto.

    (4)

    La risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 auspica una strategia complessiva contro l’inquinamento dell’ambiente da cadmio comprendente misure specifiche per limitare l’uso del cadmio e stimolare lo sviluppo di nuove soluzioni che consentano di sostituire il cadmio utilizzato nei coloranti, negli stabilizzanti e per la cadmiatura, e chiede di limitare l’uso del cadmio ai casi per i quali non esistono alternative appropriate.

    (5)

    Tenuto conto della risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988, la Commissione, a norma dell’articolo 69 di REACH, chiederà all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV sull’uso del cadmio e dei composti del cadmio in quei tipi di materie plastiche per cui sono state per la prima volta previste restrizioni dal regolamento (UE) n. 494/2011.

    (6)

    Fino alla conclusione della procedura di restrizione, la restrizione all’uso del cadmio e dei suoi composti deve essere limitata ai tipi di materie plastiche elencate alla voce 23 dell’allegato XVII prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 494/2011.

    (7)

    Per ragioni di certezza del diritto, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 10 dicembre 2011.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2.

    (3)  GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6.

    (4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


    ALLEGATO

    Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la tabella che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni è così modificata:

    1)

    nella colonna 2 della voce 23, il primo e il secondo paragrafo del punto 1 sono sostituiti dai seguenti:

     

    «1.

    Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito “materie plastiche”):

    polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]

    poliuretano (PUR) [3909 50]

    polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]

    acetato di cellulosa (CA) [3912 11]

    acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]

    resine epossidiche [3907 30]

    resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20]

    resine d’urea - formaldeide (UF) [3909 10]

    poliesteri insaturi (UP) [3907 91]

    tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]

    tereftalato di polibutilene (PBT)

    polistirene cristallo/standard [3903 11]

    metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)

    polietilene reticolato (VPE)

    polistirene antiurto

    polipropilene (PP) [3902 10]

    È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.»

    2)

    nella colonna 2 della voce 23, al punto 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

     

    «Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.»


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