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Document 32011D0804

    2011/804/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011 , che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 E nel 2008 [notificata con il numero C(2011) 8732]

    GU L 320 del 3.12.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/804/oj

    3.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/56


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2011

    che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei programmi di vaccinazione di urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 E nel 2008

    [notificata con il numero C(2011) 8732]

    (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    (2011/804/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3 e 4 e l’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

    (2)

    La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nel più breve tempo possibile, è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L’articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

    (4)

    La decisione 2008/655/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 2009/19/CE (4), ha accordato un contributo finanziario dell’Unione agli interventi d’urgenza per combattere la febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 e nel 2008.

    (5)

    Il 26 marzo 2009, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati ai Paesi Bassi in una lettera datata 27 settembre 2010.

    (6)

    Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

    (7)

    Le autorità olandesi hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

    (8)

    Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 e 2008, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/655/CE.

    (9)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della febbre catarrale degli ovini nei Paesi Bassi nel 2007 e 2008 è fissato a 7 672 725. Si tratta di una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

    Articolo 2

    Il saldo del contributo finanziario è fissato a 1 120 985 EUR.

    Articolo 3

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

    (3)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.

    (4)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 31.


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