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Document 32009R1166
Commission Regulation (EC) No 1166/2009 of 30 November 2009 amending and correcting Commission Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions
Regolamento (CE) n. 1166/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni
Regolamento (CE) n. 1166/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni
GU L 314 del 1.12.2009, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; abrog. impl. da 32019R0934
1.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113 quinquies, paragrafo 2, e l’articolo 121, terzo e quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2) figurano le denominazioni di origine protette «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani». Tali denominazioni sono state sostituite dalle denominazioni di origine protette «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco» in seguito al decreto italiano del 17 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009. |
(2) |
Nello stesso decreto la varietà di vite «Prosecco» è ora denominata «Glera». Per evitare qualsiasi confusione tra il nome della denominazione di origine «Prosecco» e il nome della varietà di vite, è opportuno sostituire nel regolamento (CE) n. 606/2009 il termine «Prosecco», laddove designa la varietà di vite, con il termine «Glera». |
(3) |
Le autorità italiane hanno ufficialmente segnalato che la varietà «Prosecco/Glera» non può essere coltivata nella regione «Trentino-Alto Adige»; è quindi opportuno che nel regolamento (CE) n. 606/2009 tale regione non sia più menzionata come possibile regione di produzione di tale varietà. |
(4) |
Nell’allegato I A, appendice 7, del regolamento (CE) n. 606/2009 è stato riscontrato un refuso nelle prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi. Le unità per il limite massimo nel simulatore devono essere espresse in μg/l e non in g/l. |
(5) |
È necessario modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 606/2009 si applica dal 1o agosto 2009. A fini di coerenza con la legislazione nazionale italiana e per garantire l’uniformità delle pratiche enologiche per le vendemmie 2009, è opportuno che tali modifiche e rettifiche siano applicabili retroattivamente a decorrere dal 1o agosto 2009. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
L’allegato II del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:
1) |
nella sezione B, punto 4, lettera a), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «Tuttavia, vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere elaborati in modo tradizionale utilizzando, quali componenti della partita (cuvée), vini ottenuti dalle uve della varietà “Glera” raccolte nelle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;» |
2) |
la sezione C è così modificata:
|
3) |
nell’appendice 1, il termine «Glera» è inserito dopo il termine «Girò N» e il termine «Prosecco» è soppresso. |
Articolo 2
Rettifica del regolamento (CE) n. 606/2009
Nell’allegato I A, appendice 7, punto 1.4, sesto comma, del regolamento (CE) n. 606/2009, il testo della terza frase è sostituito dal seguente:
«Per l’insieme dei composti dosati il tenore nel simulatore dovrà essere complessivamente inferiore a 50 μg/l.».
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.