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Document 22008D0107

Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2008, del 26 settembre 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

GU L 309 del 20.11.2008, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/107/oj

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2008 del 4 luglio 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 177/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto eliminato dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 4b [regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo è sostituito dal seguente:

«32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

la variabile 1.7a. dell'allegato non si applica al Liechtenstein;

b)

il Liechtenstein adotta le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 177/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 280 del 23.10.2008, pag. 32

(2)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(3)  GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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