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Document 22008D0107
Decision of the EEA Joint Committee No 107/2008 of 26 September 2008 amending Annex XXI (Statistics) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2008, del 26 settembre 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2008, del 26 settembre 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
GU L 309 del 20.11.2008, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
20.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 107/2008
del 26 settembre 2008
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2008 del 4 luglio 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 177/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto eliminato dall'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il testo del punto 4b [regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo è sostituito dal seguente:
«32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
a) |
la variabile 1.7a. dell'allegato non si applica al Liechtenstein; |
b) |
il Liechtenstein adotta le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il 31 dicembre 2010.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 177/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 280 del 23.10.2008, pag. 32
(2) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
(3) GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.