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Document 32008D0635

2008/635/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2008 , relativo alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione [notificata con il numero C(2008) 3625] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 206 del 2.8.2008, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/635/oj

2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

relativo alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione

[notificata con il numero C(2008) 3625]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/635/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), e in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, in limine e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce i requisiti di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità, di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche che essa indica. Comprende inoltre l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi che sono in grado di fornire garanzie equivalenti a quelle previste al capitolo II, in provenienza dai quali gli Stati membri possono importare sperma, ovuli e embrioni delle specie ovina e caprina.

(2)

La direttiva 92/65/CEE comprende anche un elenco dei centri di raccolta di sperma e di embrioni situati in paesi terzi per i quali questi ultimi sono in grado di fornire le garanzie stabilite all'articolo 11.

(3)

Tuttavia, per quanto riguarda i centri di raccolta di ovuli e embrioni delle specie ovina e caprina, la coerenza della legislazione comunitaria e la nomenclatura internazionale rendono più opportuna l'utilizzazione in questo caso dell'espressione «gruppi di raccolta di embrioni» invece di «centri di raccolta».

(4)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce che lo sperma, gli ovuli, gli embrioni delle specie ovina e caprina destinati all'importazione nella Comunità debbano essere accompagnati da certificati sanitari, i cui modelli devono essere stabiliti in conformità con tale direttiva.

(5)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce inoltre la determinazione di garanzie o requisiti specifici di polizia sanitaria equivalenti a quelli previsti da tale direttiva per le importazioni nella Comunità di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina.

(6)

La decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (2) stabilisce che gli Stati membri debbano autorizzare le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina provenienti dai paesi terzi che figurano nell'elenco stabilito dall'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), dai quali sono autorizzate le importazioni di animali vivi delle specie ovina e caprina.

(7)

La decisione 94/63/CE è stata ora abrogata dalla decisione 2008/636/CE della Commissione (4).

(8)

Di conseguenza, è opportuno che la presente decisione stabilisca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina.

(9)

È opportuno inoltre che la presente decisione stabilisca l'elenco dei centri e dei gruppi di raccolta di embrioni dai quali gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina originari di paesi terzi.

(10)

L'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE stabilisce la procedura di modifica dell'elenco dei centri di raccolta di sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina. Gli elenchi modificati devono essere pubblicati sul sito web della Commissione (5).

(11)

A fini di coerenza della legislazione comunitaria, il modello di certificato sanitario relativo alle importazioni di sperma delle specie ovina e caprina, stabilito dalla presente decisione, prende in considerazione le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari di ovini e di caprini di allevamento e le procedure specifiche di analisi di questi animali, stabilite dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (6).

(12)

Le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di animali delle specie ovina e caprina destinati all'allevamento sono stabilite nella decisione 79/542/CEE. È opportuno che il modello di certificato sanitario relativo alle importazioni di sperma delle specie ovina e caprina, stabilito dalla presente decisione, prenda in considerazione tali requisiti.

(13)

Alcune malattie infettive degli animali delle specie ovina e caprina possono trasmettersi mediante lo sperma. Per individuare tali malattie devono pertanto essere effettuati esami zoosanitari specifici, sia prima della raccolta dello sperma sia nel corso di essa, conformemente a programmi di esami predisposti in funzione degli spostamenti dei donatori. È opportuno che questi esami e programmi di controllo siano conformi alle norme internazionali e menzionati nel modello di certificato sanitario relativo alle importazioni di sperma delle specie ovina e caprina stabilito dalla presente decisione.

(14)

È inoltre opportuno tenere conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (7) e del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (8).

(15)

L'allegato D, capitoli III e IV, della direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni sanitarie applicabili alla raccolta, alla lavorazione, all'immagazzinamento e al trasporto di ovuli e di embrioni e le condizioni sanitarie applicabili alle femmine donatrici. È tuttavia necessario che la presente decisione preveda garanzie supplementari, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza veterinaria ufficiale dei gruppi di raccolta di embrioni.

(16)

Per esigenze di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno stabilire nella presente decisione un elenco di paesi terzi e di centri riconosciuti di raccolta dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano importazioni nella Comunità di sperma delle specie ovina e caprina, un elenco dei paesi terzi e di gruppi riconosciuti di raccolta di embrioni dai quali gli Stati membri autorizzano importazioni nella Comunità di ovuli e di embrioni di queste specie, e i requisiti di certificazione relativi a tali importazioni al fine di raccogliere l'insieme di tutti i requisiti in un unico atto.

(17)

Nell'applicazione della presente decisione, è opportuno tenere conto dei requisiti di certificazione previsti dall'allegato 11, appendice 2, capitolo IX(B), punto 7, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (9), approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativo alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (10). Pertanto, per le spedizioni di sperma, ovuli o embrioni delle specie ovina e caprina dalla Svizzera alla Comunità, si applicano i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina (11), adottati in conformità con tale decisione.

(18)

Nell'applicazione della presente decisione, è opportuno tenere conto dei requisiti specifici di certificazione e dei modelli di attestati sanitari che possono essere stabiliti in conformità con l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (12), approvato dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio (13).

(19)

Nell'applicazione della presente decisione, è inoltre opportuno tenere conto dei requisiti specifici di certificazione e dei modelli di attestati sanitari che possono essere stabiliti in conformità con l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (14), approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio (15).

(20)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Importazioni di sperma

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma delle specie ovina e caprina, raccolte in un paese terzo e in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, elencati nell'allegato I, e conformi ai requisiti di polizia sanitaria previsti dal modello di certificato sanitario dell'allegato II.

Articolo 2

Importazioni di ovuli ed embrioni

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina, raccolti in un paese terzo e da un gruppo riconosciuto di raccolta di embrioni, elencati nell'allegato III e conformi ai requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel modello di certificato sanitario dell'allegato IV.

Articolo 3

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 del 1.5.2007, pag. 17).

(2)  GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/211/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/61/CE (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33).

(4)  Cfr. pag. 32 della presente Gazzetta Ufficiale.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(7)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 571/2008 della Commissione (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 4).

(8)  GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.

(9)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(10)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(11)  GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30. Decisione modificata dalla decisione 2005/43/CE (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).

(12)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(13)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(14)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

(15)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione 1999/837/CE (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi e dei centri riconosciuti di raccolta dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma delle specie ovina e caprina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Numero di riconoscimento del centro

Denominazione del centro

Indirizzo del centro

Data di riconoscimento del centro

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se del caso)

Ulteriori garanzie

AU

Australia

 

 

 

 

 

Le ulteriori garanzie relative agli esami stabilite ai punti II.4.8 e II.4.9 del certificato dell'allegato II sono obbligatorie.

CA

Canada

 

 

 

 

Territorio descritto nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (così come da ultimo modificata).

L'ulteriore garanzia per quanto riguarda gli esami stabilita al punto II.4.8 del certificato dell'allegato II è obbligatoria.

CH

Svizzera

 

 

 

 

 

 

CL

Cile

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

 

 

 

 

 

 

IS

Islanda

 

 

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Stati Uniti

 

 

 

 

 

L'ulteriore garanzia per quanto riguarda gli esami stabilita al punto II.4.8 del certificato dell'allegato II è obbligatoria.

(a)

I certificati sanitari sono presentati dal paese esportatore, sulla base del modello che figura nell'allegato II. Essi devono contenere, nell'ordine numerato che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore, secondo quanto indicato nell'allegato I.

Ove richiesto dallo Stato membro di destinazione, i requisiti supplementari di certificazione devono essere inseriti anche nell'originale del certificato sanitario.

(b)

L'originale di ciascun certificato dev'essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, dev'essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

(c)

Il certificato dev'essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

(d)

Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto I.28 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

(e)

Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

(f)

L'originale del certificato dev'essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita ai fini dell'esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati i criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

Il colore della firma dev'essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

(g)

L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero UE.

(h)

La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

(i)

Lo sperma e gli ovuli/embrioni non devono essere trasportati nello stesso container insieme ad altro sperma e ad altri ovuli/embrioni che non sono destinati alla Comunità europea o hanno uno stato sanitario inferiore.

(j)

Durante il trasporto verso la Comunità europea, il container deve rimanere chiuso e i sigilli devono rimanere intatti.

(k)

Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. dev'essere attribuito dall'autorità competente.


ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per l'importazione di sperma delle specie ovina e caprina

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ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi e dei gruppi riconosciuti di raccolta degli embrioni dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Numero di riconoscimento del gruppo

Denominazione del gruppo

Indirizzo del gruppo

Data di riconoscimento del gruppo

Osservazioni

Descrizione del territorio

(se del caso)

Ulteriori garanzie

AU

Australia

 

 

 

 

 

Le ulteriori garanzie relative agli esami stabilite ai punti II.5.1 e II.5.2 del certificato dell'allegato IV sono obbligatorie.

CA

Canada

 

 

 

 

Territorio descritto nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE

L'ulteriore garanzia per quanto riguarda gli esami stabilita al punto II.5.2 del certificato dell'allegato IV è obbligatoria.

CH

Svizzera

 

 

 

 

 

 

CL

Cile

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

 

 

 

 

 

 

IS

Islanda

 

 

 

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Stati Uniti

 

 

 

 

 

L'ulteriore garanzia per quanto riguarda gli esami stabilita al punto II.5.2 del certificato dell'allegato IV è obbligatoria.

(a)

I certificati sanitari sono presentati dal paese esportatore, sulla base del modello che figura nell'allegato IV. Essi devono contenere, nell'ordine numerato che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore, secondo quanto indicato nell'allegato III.

Ove richiesto dallo Stato membro di destinazione, i requisiti supplementari di certificazione devono essere inseriti anche nell'originale del certificato sanitario.

(b)

L'originale di ciascun certificato dev'essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorranno più pagine, dev'essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

(c)

Il certificato dev'essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

(d)

Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto I.28 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

(e)

Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente.

(f)

L'originale del certificato dev'essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita ai fini dell'esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati i criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

Il colore della firma dev'essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

(g)

L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero UE.

(h)

La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

(i)

Gli ovuli/embrioni e lo sperma non devono essere trasportati nello stesso container insieme ad altri ovuli/embrioni e sperma che non sono destinati alla Comunità europea o hanno uno stato sanitario inferiore.

(j)

Durante il trasporto verso la Comunità europea, il container deve rimanere chiuso e i sigilli devono rimanere intatti.

(k)

Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. dev'essere attribuito dall'autorità competente.


ALLEGATO IV

Modello di certificato sanitario per l'importazione di ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina

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