This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1664
Commission Regulation (EC) No 1664/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing measures for certain products of animal origin intended for human consumption and repealing certain implementing measures (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 320 del 18.11.2006, p. 13–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/13 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1664/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 9 e 11,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4) stabilisce le modalità di attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004. |
(2) |
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali certificati sono stati sviluppati per conformarsi al sistema Traces, creato dalla Commissione per seguire i movimenti di animali e prodotti di origine animale all’interno del territorio dell’UE e da paesi terzi. I dati particolari della descrizione delle merci sono stati aggiornati di recente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli esistenti dei certificati sanitari. |
(3) |
I regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e (CE) n. 853/2004 stabiliscono le regole per la produzione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi e miele destinati al consumo umano. Per l’importazione di questi prodotti da paesi terzi vanno stabilite prescrizioni specifiche, inclusi i modelli di certificati sanitari nel regolamento (CE) n. 2074/2005. È pertanto necessario abrogare le decisioni esistenti relative ai certificati all’importazione, lasciando tuttavia ai paesi terzi un periodo di tempo adeguato per adattare la propria legislazione, prima di procedere all’abrogazione. |
(4) |
È inoltre opportuno semplificare la procedura di certificazione per i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi e, per quanto riguarda le partite destinate al consumo umano, incorporare le prescrizioni di certificazione della salute animale stabilite dalla decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (6) e dalla decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (7). |
(5) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004, occorre istituire metodi per l’analisi e la prova del latte e dei prodotti a base di latte. In questo contesto il laboratorio comunitario di riferimento ha compilato un elenco di metodi di riferimento aggiornati, che è stato approvato dai laboratori nazionali di riferimento alla loro riunione del 2005. È pertanto necessario inserire nel regolamento (CE) n. 2074/2005 il nuovo elenco approvato dei metodi di riferimento di analisi e di prova da utilizzare per la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. Di conseguenza occorre abrogare la decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (8). Agli Stati membri va concesso un periodo di tempo adeguato per conformarsi ai nuovi metodi. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce i metodi analitici per l’individuazione del tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente). Il cosiddetto metodo Lawrence, pubblicato nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish) va considerato come metodo alternativo per l’individuazione di PSP nei molluschi bivalvi. Il suo impiego deve essere rivisto alla luce del lavoro di analisi attualmente in corso presso il laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine. |
(7) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2074/2005. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 I modelli di certificati sanitari, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, da utilizzare per l’importazione dei prodotti di origine animale elencati nell’allegato VI del presente regolamento, figurano nell’allegato VI.»; |
2) |
è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente I metodi di analisi di cui all’allegato VI bis del presente regolamento sono utilizzati dalle autorità competenti e, se del caso, dagli operatori del settore alimentare per verificare la conformità ai limiti stabiliti dall’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l’applicazione appropriata di un processo di pastorizzazione ai prodotti lattiero-caseari conformemente all’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, di detto regolamento.»; |
3) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
4) |
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
5) |
è inserito l’allegato VI bis conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Le decisioni elencate nell’allegato IV del presente regolamento sono abrogate con effetto dal 1o maggio 2007.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato III del presente regolamento si applica entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
(4) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(6) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/409/CE (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 16).
(7) GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/680/CE (GU L 279 dell’11.10.2006, pag. 24).
(8) GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO I
METODO DI DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE PSP
1. |
Il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) deve essere determinato con il metodo dell’analisi biologica o con altro metodo internazionalmente riconosciuto. Il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), può essere utilizzato come metodo alternativo per l’individuazione di tali tossine. |
2. |
In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è il metodo biologico. |
3. |
I punti 1 e 2 saranno rivisti alla luce della conclusione positiva dall’armonizzazione delle fasi di attuazione del metodo Lawrence da parte del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine.» |
ALLEGATO II
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO VI
MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO
SEZIONE I
COSCE DI RANA E LUMACHE
I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di cosce di rana e di lumache devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice I del presente allegato.
SEZIONE II
GELATINA
Fatte salve le altre norme comunitarie specifiche, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di gelatina e di materie prime per la produzione di gelatina devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice II del presente allegato.
SEZIONE III
COLLAGENE
Fatte salve le altre norme comunitarie specifiche, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di collagene e di materie prime per la produzione di collagene devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice III del presente allegato.
SEZIONE IV
PRODOTTI DELLA PESCA
I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di prodotti della pesca devono essere conformi al modello figurante nell'appendice IV del presente allegato.
SEZIONE V
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di molluschi bivalvi vivi devono essere conformi al modello figurante nell'appendice V del presente allegato.
SEZIONE VI
MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI
I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di miele e altri prodotti apicoli devono essere conformi al modello figurante nell'appendice VI del presente allegato.
Appendice I dell’allegato VI
PARTE A
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
PARTE B
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Appendice II dell’allegato VI
PARTE A
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
PARTE B
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Appendice III dell’allegato VI
PARTE A
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO
PARTE B
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO
Appendice IV dell’allegato VI
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO
Appendice V dell'allegato VI
PARTE A
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
PARTE B
MODELLO DI ATTESTATO SANITARIO SUPPLEMENTARE PER I MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, attesta che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, di cui al certificato sanitario n. di riferimento:…
1. |
sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, monitorate e autorizzate dall'autorità competente ai fini della decisione 2006/766/CE della Commissione (1), e nelle quali il tenore di tossina PSP nelle parti commestibili di tali molluschi risulta inferiore a 300 μg per 100g; |
2. |
sono stati trasportati in container o veicoli sigillati dall'autorità competente, direttamente allo stabilimento: … … (denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dall'autorità competente per la trasformazione dei molluschi); |
3. |
durante il trasporto verso lo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dall'autorità competente che ne autorizza il trasporto ed attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona d'origine e lo stabilimento di destinazione; |
4. |
sono stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato della decisione 96/77/CE; |
5. |
non contengono un livello di PSP individuabile dal metodo del saggio biologico, come dimostrato dagli allegati resoconti analitici del test effettuato su ciascuna partita inclusa nella spedizione oggetto del presente attestato. |
L'ispettore ufficiale certifica che l'autorità competente ha verificato che le procedure di autocontrollo sanitario attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che l'allegato resoconto analitico corrisponde/gli allegati resoconti analitici corrispondono all'esame effettuato sui prodotti a trasformazione avvenuta.
Ispettore ufficiale |
|
Nome (in lettere maiuscole): Data: Timbro: |
Qualifica e titolo: Firma: |
Appendice VI dell’allegato VI
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
(1) Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO III
Il seguente allegato VI bis sui metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente è aggiunto al regolamento (CE) n. 2074/2005:
«ALLEGATO VI BIS
METODI DI PROVA RELATIVI AL LATTE CRUDO E AL LATTE TRATTATO TERMICAMENTE
CAPITOLO I
DETERMINAZIONE DELLA CONTA BATTERICA MICROBICA E CONTA DELLE CELLULE SOMATICHE
1. |
Per la verifica dei criteri di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 vanno applicate come metodi di riferimento le seguenti norme:
|
2. |
È accettabile l’impiego di metodi analitici alternativi:
|
CAPITOLO II
DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA FOSFATASI ALCALINA
1. |
Per la determinazione dell’attività della fosfatasi alcalina è applicata come metodo di riferimento la norma ISO 11816-1. |
2. |
L’attività di fosfatasi alcalina è espressa in milliunità di attività enzimatica per litro (mU/l). Un’unità di attività della fosfatasi alcalina corrisponde alla quantità di enzima fosfatasi alcalina che catalizza la trasformazione di 1 micromole di substrato al minuto. |
3. |
Il risultato del test della fosfatasi alcalina è considerato negativo se l’attività misurata nel latte vaccino non è superiore a 350 mU/l. |
4. |
L’impiego di metodi analitici alternativi è accettabile qualora i metodi siano convalidati in base al metodo di riferimento di cui al punto 1, conformemente ai protocolli approvati a livello internazionale.» |
ALLEGATO IV
1. |
Decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (1). |
2. |
Decisione 2000/20/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999, che stabilisce i certificati sanitari per l’importazione da paesi terzi di gelatina destinata al consumo umano e di materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano (2). |
3. |
Decisioni che stabiliscono le condizioni di importazione per i prodotti della pesca:
|
4. |
Decisioni che stabiliscono le condizioni d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini:
|
(1) GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.
(2) GU L 6 dell’11.1.2000, pag. 60.
(3) GU L 202 del 12.8.1993, pag. 31.
(4) GU L 202 del 12.8.1993, pag. 42.
(5) GU L 232 del 15.9.1993, pag. 37.
(6) GU L 232 del 15.9.1993, pag. 43.
(7) GU L 93 del 12.4.1994, pag. 26.
(8) GU L 93 del 12.4.1994, pag. 34.
(9) GU L 115 del 6.5.1994, pag. 38.
(10) GU L 145 del 10.6.1994, pag. 19.
(11) GU L 145 del 10.6.1994, pag. 23.
(12) GU L 145 del 10.6.1994, pag. 30.
(13) GU L 184 del 20.7.1994, pag. 16.
(14) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 31.
(15) GU L 42 del 24.2.1995, pag. 32; rettifica nella GU L 48 del 3.3.1995, pag. 27.
(16) GU L 70 del 30.3.1995, pag. 27.
(17) GU L 116 del 23.5.1995, pag. 41.
(18) GU L 123 del 3.6.1995, pag. 20.
(19) GU L 264 del 7.11.1995, pag. 37.
(20) GU L 304 del 16.12.1995, pag. 52.
(21) GU L 137 dell’8.6.1996, pag. 24.
(22) GU L 137 dell’8.6.1996, pag. 31.
(23) GU L 175 del 13.7.1996, pag. 27.
(24) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18.
(25) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 23.
(26) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 32.
(27) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 37.
(28) GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23.
(29) GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 21.
(30) GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33.
(31) GU L 356 del 31.12.1997, pag. 57.
(32) GU L 46 del 17.2.1998, pag. 13.
(33) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 59.
(34) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 66.
(35) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 71.
(36) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 76.
(37) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 81.
(38) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 26; rettifica nella GU L 325 del 3.12.1998, pag. 23.
(39) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 36.
(40) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 44.
(41) GU L 33 dell’8.12.1998, pag. 9.
(42) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 40.
(43) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 52.
(44) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 58.
(45) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 63.
(46) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 68.
(47) GU L 315 del 9.12.1999, pag. 39.
(48) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 13.
(49) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26.
(50) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 46.
(51) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 52.
(52) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 63.
(53) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 59.
(54) GU L 221 del 17.8.2001, pag. 40.
(55) GU L 221 del 17.8.2001, pag. 45.
(56) GU L 221 del 17.8.2001, pag. 50.
(57) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 25.
(58) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 31.
(59) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 36.
(60) GU L 163 del 21.6.2002, pag. 24.
(61) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 1.
(62) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 6.
(63) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 11.
(64) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 19.
(65) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 24.
(66) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 33.
(67) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 38.
(68) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 43.
(69) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 48.
(70) GU L 110 del 3.5.2003, pag. 6.
(71) GU L 210 del 20.8.2003, pag. 25.
(72) GU L 210 del 20.8.2003, pag. 30.
(73) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 18.
(74) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 23.
(75) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 28.
(76) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 33.
(77) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 38.
(78) GU L 8 del 14.1.2004, pag. 12.
(79) GU L 8 del 14.1.2004, pag. 17.
(80) GU L 8 del 14.1.2004, pag. 22.
(81) GU L 8 del 14.1.2004, pag. 27.
(82) GU L 113 del 20.4.2004, pag. 48.
(83) GU L 113 del 20.4.2004, pag. 54.
(84) GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 45.
(85) GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 54.
(86) GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 59.
(87) GU L 69 del 16.3.2005, pag. 50.
(88) GU L 183 del 14.7.2005, pag. 92.
(89) GU L 183 del 14.7.2005, pag. 99.
(90) GU L 183 del 14.7.2005, pag. 104.
(91) GU L 166 dell’8.7.1993, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE.
(92) GU L 312 del 6.12.1994, pag. 35.
(93) GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/676/CE.
(94) GU L 313 del 3.12.1996, pag. 38.
(95) GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 38.
(96) GU L 232 del 23.8.1997, pag. 9.
(97) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/819/CE.
(98) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 42.
(99) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 64.
(100) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 73.