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Document 32006R1664

Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 320 del 18.11.2006, p. 13–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1664/oj

18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 320/13


REGOLAMENTO (CE) n. 1664/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 9 e 11,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4) stabilisce le modalità di attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.

(2)

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali certificati sono stati sviluppati per conformarsi al sistema Traces, creato dalla Commissione per seguire i movimenti di animali e prodotti di origine animale all’interno del territorio dell’UE e da paesi terzi. I dati particolari della descrizione delle merci sono stati aggiornati di recente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli esistenti dei certificati sanitari.

(3)

I regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e (CE) n. 853/2004 stabiliscono le regole per la produzione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi e miele destinati al consumo umano. Per l’importazione di questi prodotti da paesi terzi vanno stabilite prescrizioni specifiche, inclusi i modelli di certificati sanitari nel regolamento (CE) n. 2074/2005. È pertanto necessario abrogare le decisioni esistenti relative ai certificati all’importazione, lasciando tuttavia ai paesi terzi un periodo di tempo adeguato per adattare la propria legislazione, prima di procedere all’abrogazione.

(4)

È inoltre opportuno semplificare la procedura di certificazione per i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi e, per quanto riguarda le partite destinate al consumo umano, incorporare le prescrizioni di certificazione della salute animale stabilite dalla decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (6) e dalla decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (7).

(5)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004, occorre istituire metodi per l’analisi e la prova del latte e dei prodotti a base di latte. In questo contesto il laboratorio comunitario di riferimento ha compilato un elenco di metodi di riferimento aggiornati, che è stato approvato dai laboratori nazionali di riferimento alla loro riunione del 2005. È pertanto necessario inserire nel regolamento (CE) n. 2074/2005 il nuovo elenco approvato dei metodi di riferimento di analisi e di prova da utilizzare per la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. Di conseguenza occorre abrogare la decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (8). Agli Stati membri va concesso un periodo di tempo adeguato per conformarsi ai nuovi metodi.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce i metodi analitici per l’individuazione del tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente). Il cosiddetto metodo Lawrence, pubblicato nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish) va considerato come metodo alternativo per l’individuazione di PSP nei molluschi bivalvi. Il suo impiego deve essere rivisto alla luce del lavoro di analisi attualmente in corso presso il laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine.

(7)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2074/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 853/2004

I modelli di certificati sanitari, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, da utilizzare per l’importazione dei prodotti di origine animale elencati nell’allegato VI del presente regolamento, figurano nell’allegato VI.»;

2)

è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente

I metodi di analisi di cui all’allegato VI bis del presente regolamento sono utilizzati dalle autorità competenti e, se del caso, dagli operatori del settore alimentare per verificare la conformità ai limiti stabiliti dall’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l’applicazione appropriata di un processo di pastorizzazione ai prodotti lattiero-caseari conformemente all’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, di detto regolamento.»;

3)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

5)

è inserito l’allegato VI bis conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Le decisioni elencate nell’allegato IV del presente regolamento sono abrogate con effetto dal 1o maggio 2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato III del presente regolamento si applica entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(4)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(6)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/409/CE (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 16).

(7)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/680/CE (GU L 279 dell’11.10.2006, pag. 24).

(8)  GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

METODO DI DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE PSP

1.

Il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) deve essere determinato con il metodo dell’analisi biologica o con altro metodo internazionalmente riconosciuto. Il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), può essere utilizzato come metodo alternativo per l’individuazione di tali tossine.

2.

In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è il metodo biologico.

3.

I punti 1 e 2 saranno rivisti alla luce della conclusione positiva dall’armonizzazione delle fasi di attuazione del metodo Lawrence da parte del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine.»


ALLEGATO II

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO VI

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

SEZIONE I

COSCE DI RANA E LUMACHE

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di cosce di rana e di lumache devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice I del presente allegato.

SEZIONE II

GELATINA

Fatte salve le altre norme comunitarie specifiche, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di gelatina e di materie prime per la produzione di gelatina devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice II del presente allegato.

SEZIONE III

COLLAGENE

Fatte salve le altre norme comunitarie specifiche, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di collagene e di materie prime per la produzione di collagene devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice III del presente allegato.

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLA PESCA

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di prodotti della pesca devono essere conformi al modello figurante nell'appendice IV del presente allegato.

SEZIONE V

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di molluschi bivalvi vivi devono essere conformi al modello figurante nell'appendice V del presente allegato.

SEZIONE VI

MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di miele e altri prodotti apicoli devono essere conformi al modello figurante nell'appendice VI del presente allegato.

Appendice I dell’allegato VI

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

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PARTE B

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

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Appendice II dell’allegato VI

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

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PARTE B

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

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Appendice III dell’allegato VI

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

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PARTE B

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

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Appendice IV dell’allegato VI

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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Appendice V dell'allegato VI

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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PARTE B

MODELLO DI ATTESTATO SANITARIO SUPPLEMENTARE PER I MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, attesta che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, di cui al certificato sanitario n. di riferimento:…

1.

sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, monitorate e autorizzate dall'autorità competente ai fini della decisione 2006/766/CE della Commissione (1), e nelle quali il tenore di tossina PSP nelle parti commestibili di tali molluschi risulta inferiore a 300 μg per 100g;

2.

sono stati trasportati in container o veicoli sigillati dall'autorità competente, direttamente allo stabilimento:

(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dall'autorità competente per la trasformazione dei molluschi);

3.

durante il trasporto verso lo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dall'autorità competente che ne autorizza il trasporto ed attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona d'origine e lo stabilimento di destinazione;

4.

sono stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato della decisione 96/77/CE;

5.

non contengono un livello di PSP individuabile dal metodo del saggio biologico, come dimostrato dagli allegati resoconti analitici del test effettuato su ciascuna partita inclusa nella spedizione oggetto del presente attestato.

L'ispettore ufficiale certifica che l'autorità competente ha verificato che le procedure di autocontrollo sanitario attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che l'allegato resoconto analitico corrisponde/gli allegati resoconti analitici corrispondono all'esame effettuato sui prodotti a trasformazione avvenuta.

Ispettore ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):

Data:

Timbro:

Qualifica e titolo:

Firma:

Appendice VI dell’allegato VI

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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(1)  Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO III

Il seguente allegato VI bis sui metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente è aggiunto al regolamento (CE) n. 2074/2005:

«ALLEGATO VI BIS

METODI DI PROVA RELATIVI AL LATTE CRUDO E AL LATTE TRATTATO TERMICAMENTE

CAPITOLO I

DETERMINAZIONE DELLA CONTA BATTERICA MICROBICA E CONTA DELLE CELLULE SOMATICHE

1.

Per la verifica dei criteri di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 vanno applicate come metodi di riferimento le seguenti norme:

a)

EN/ISO 4833 per la conta delle colonie a 30 oC;

b)

ISO 13366-1 per la conta delle cellule somatiche.

2.

È accettabile l’impiego di metodi analitici alternativi:

a)

per la conta delle colonie a 30 oC, qualora i metodi siano convalidati in base al metodo di riferimento di cui al punto 1, lettera a), conformemente al protocollo stabilito dalla norma EN/ISO 16140 od ad altri protocolli simili riconosciuti a livello internazionale.

In particolare, il rapporto di conversione tra un metodo alternativo e il metodo di riferimento di cui al punto 1, lettera a), è stabilito conformemente alla norma ISO 21187;

b)

per la conta delle cellule somatiche, qualora i metodi siano convalidati in base al metodo di riferimento di cui al punto 1, lettera b), conformemente al protocollo stabilito dalla norma ISO 8196, e impiegati conformemente alla norma ISO 13366-2 od altri protocolli simili riconosciuti a livello internazionale.

CAPITOLO II

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA FOSFATASI ALCALINA

1.

Per la determinazione dell’attività della fosfatasi alcalina è applicata come metodo di riferimento la norma ISO 11816-1.

2.

L’attività di fosfatasi alcalina è espressa in milliunità di attività enzimatica per litro (mU/l). Un’unità di attività della fosfatasi alcalina corrisponde alla quantità di enzima fosfatasi alcalina che catalizza la trasformazione di 1 micromole di substrato al minuto.

3.

Il risultato del test della fosfatasi alcalina è considerato negativo se l’attività misurata nel latte vaccino non è superiore a 350 mU/l.

4.

L’impiego di metodi analitici alternativi è accettabile qualora i metodi siano convalidati in base al metodo di riferimento di cui al punto 1, conformemente ai protocolli approvati a livello internazionale.»


ALLEGATO IV

1.

Decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (1).

2.

Decisione 2000/20/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999, che stabilisce i certificati sanitari per l’importazione da paesi terzi di gelatina destinata al consumo umano e di materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano (2).

3.

Decisioni che stabiliscono le condizioni di importazione per i prodotti della pesca:

1)

decisione 93/436/CEE della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Cile (3);

2)

decisione 93/437/CEE della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari dell’Argentina (4);

3)

decisione 93/494/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari delle Isole Færøer (5);

4)

decisione 93/495/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Canada (6);

5)

decisione 94/198/CE della Commissione, del 7 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Brasile (7);

6)

decisione 94/200/CE della Commissione, del 7 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Equador (8);

7)

decisione 94/269/CE della Commissione, dell’8 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari della Colombia (9);

8)

decisione 94/323/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore (10);

9)

decisione 94/324/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Indonesia (11);

10)

decisione 94/325/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari della Tailandia (12);

11)

decisione 94/448/CE della Commissione, del 20 giugno 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari della Nuova Zelanda (13);

12)

decisione 94/766/CE della Commissione, del 21 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari di Taiwan (14);

13)

decisione 95/30/CE della Commissione, del 10 febbraio 1995, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Marocco (15);

14)

decisione 95/90/CE della Commissione, del 17 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari per l’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari dell’Albania (16);

15)

decisione 95/173/CE della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Perù (17);

16)

decisione 95/190/CE della Commissione, del 17 maggio 1995, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari delle Filippine (18);

17)

decisione 95/454/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari della Repubblica di Corea (19);

18)

decisione 95/538/CE della Commissione, del 6 dicembre 1995, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari del Giappone (20);

19)

decisione 96/355/CE della Commissione, del 30 maggio 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Senegal (21);

20)

decisione 96/356/CE della Commissione, del 30 maggio 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Gambia (22);

21)

decisione 96/425/CE della Commissione, del 28 giugno 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Mauritania (23);

22)

decisione 96/606/CE della Commissione, dell’11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Uruguay (24);

23)

decisione 96/607/CE della Commissione, dell’11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Sud Africa (25);

24)

decisione 96/608/CE della Commissione, dell’11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Malesia (26);

25)

decisione 96/609/CE della Commissione, del 14 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Costa d’Avorio (27);

26)

decisione 97/102/CE della Commissione, del 16 gennaio 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Russia (28);

27)

decisione 97/426/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Australia (29);

28)

decisione 97/757/CE della Commissione, del 6 novembre 1997, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Madagascar (30);

29)

decisione 97/876/CE della Commissione, del 23 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’India (31);

30)

decisione 98/147/CE della Commissione, del 13 febbraio 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Bangladesh (32);

31)

decisione 98/420/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Nigeria (33);

32)

decisione 98/421/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Ghana (34);

33)

decisione 98/422/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Tanzania (35);

34)

decisione 98/423/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle Isole Falkland (36);

35)

decisione 98/424/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle Maldive (37);

36)

decisione 98/568/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Guatemala (38);

37)

decisione 98/570/CE della Commissione, del 7 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Tunisia (39);

38)

decisione 98/572/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari di Cuba (40);

39)

decisione 98/695/CE della Commissione, del 24 novembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Messico (41);

40)

decisione 1999/245/CE della Commissione, del 26 marzo 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle Seicelle (42);

41)

decisione 1999/276/CE della Commissione, del 23 aprile 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari di Maurizio (43);

42)

decisione 1999/526/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Panama (44);

43)

decisione 1999/527/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Oman (45);

44)

decisione 1999/528/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dello Yemen (46);

45)

decisione 1999/813/CE della Commissione, del 16 novembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica socialista del Vietnam (47);

46)

decisione 2000/83/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Pakistan (48);

47)

decisione 2000/86/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE (49);

48)

decisione 2000/672/CE della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Venezuela (50);

49)

decisione 2000/673/CE della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Namibia (51);

50)

decisione 2000/675/CE della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica islamica dell’Iran (52);

51)

decisione 2001/36/CE della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica (53);

52)

decisione 2001/632/CE della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Nicaragua (54);

53)

decisione 2001/633/CE della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari dell’Uganda (55);

54)

decisione 2001/634/CE della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea (56);

55)

decisione 2002/25/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica della Croazia (57);

56)

decisione 2002/26/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica gabonese (58);

57)

decisione 2002/27/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica di Turchia (59);

58)

decisione 2002/472/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria (60);

59)

decisione 2002/854/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Costa Rica (61);

60)

decisione 2002/855/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Nuova Caledonia (62);

61)

decisione 2002/856/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Groenlandia (63);

62)

decisione 2002/857/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Suriname (64);

63)

decisione 2002/858/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Mozambico (65);

64)

decisione 2002/859/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Papua Nuova Guinea (66);

65)

decisione 2002/860/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Svizzera (67);

66)

decisione 2002/861/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall’Honduras (68);

67)

decisione 2002/862/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan (69);

68)

decisione 2003/302/CE della Commissione, del 25 aprile 2003, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka (70);

69)

decisione 2003/608/CE della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Mayotte (71);

70)

decisione 2003/609/CE della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Saint-Pierre e Miquelon (72);

71)

decisione 2003/759/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Belize (73);

72)

decisione 2003/760/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese (74);

73)

decisione 2003/761/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dagli Emirati arabi uniti (75);

74)

decisione 2003/762/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Antille olandesi (76);

75)

decisione 2003/763/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Capo Verde (77);

76)

decisione 2004/37/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Serbia e Montenegro (78);

77)

decisione 2004/38/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall’Egitto (79);

78)

decisione 2004/39/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kenya e che abroga la decisione 2000/759/CE (80);

79)

decisione 2004/40/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Guyana (81);

80)

decisione 2004/360/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Zimbabwe (82);

81)

decisione 2004/361/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Romania (83);

82)

decisione 2005/72/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda (84);

83)

decisione 2005/73/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Hong Kong (85);

84)

decisione 2005/74/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da El Salvador (86);

85)

decisione 2005/218/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall’Arabia Saudita (87);

86)

decisione 2005/498/CE della Commissione, del 12 luglio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall’Algeria (88);

87)

decisione 2005/499/CE della Commissione, del 12 luglio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Bahamas (89);

88)

decisione 2005/500/CE della Commissione, del 12 luglio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Grenada (90).

4.

Decisioni che stabiliscono le condizioni d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini:

1)

decisione 93/387/CEE della Commissione, del 7 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco (91);

2)

decisione 94/777/CE della Commissione, del 30 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Turchia (92);

3)

decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea (93);

4)

decisione 96/675/CE della Commissione, del 25 novembre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Cile (94);

5)

decisione 97/427/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell’Australia (95);

6)

decisione 97/562/CE della Commissione, del 28 luglio 1997, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Thailandia (96);

7)

decisione 98/569/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia (97);

8)

decisione 2000/333/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam (98);

9)

decisione 2001/37/CE della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica (99);

10)

decisione 2002/19/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell’Uruguay (100);

11)

decisione 2002/470/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati o congelati provenienti dal Giappone (101);

12)

decisione 2004/30/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce le condizioni specifiche d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati e congelati provenienti dal Perù e che abroga le decisioni 2001/338/CE e 95/174/CE (102).


(1)  GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.

(2)  GU L 6 dell’11.1.2000, pag. 60.

(3)  GU L 202 del 12.8.1993, pag. 31.

(4)  GU L 202 del 12.8.1993, pag. 42.

(5)  GU L 232 del 15.9.1993, pag. 37.

(6)  GU L 232 del 15.9.1993, pag. 43.

(7)  GU L 93 del 12.4.1994, pag. 26.

(8)  GU L 93 del 12.4.1994, pag. 34.

(9)  GU L 115 del 6.5.1994, pag. 38.

(10)  GU L 145 del 10.6.1994, pag. 19.

(11)  GU L 145 del 10.6.1994, pag. 23.

(12)  GU L 145 del 10.6.1994, pag. 30.

(13)  GU L 184 del 20.7.1994, pag. 16.

(14)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 31.

(15)  GU L 42 del 24.2.1995, pag. 32; rettifica nella GU L 48 del 3.3.1995, pag. 27.

(16)  GU L 70 del 30.3.1995, pag. 27.

(17)  GU L 116 del 23.5.1995, pag. 41.

(18)  GU L 123 del 3.6.1995, pag. 20.

(19)  GU L 264 del 7.11.1995, pag. 37.

(20)  GU L 304 del 16.12.1995, pag. 52.

(21)  GU L 137 dell’8.6.1996, pag. 24.

(22)  GU L 137 dell’8.6.1996, pag. 31.

(23)  GU L 175 del 13.7.1996, pag. 27.

(24)  GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18.

(25)  GU L 269 del 22.10.1996, pag. 23.

(26)  GU L 269 del 22.10.1996, pag. 32.

(27)  GU L 269 del 22.10.1996, pag. 37.

(28)  GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23.

(29)  GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 21.

(30)  GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33.

(31)  GU L 356 del 31.12.1997, pag. 57.

(32)  GU L 46 del 17.2.1998, pag. 13.

(33)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 59.

(34)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 66.

(35)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 71.

(36)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 76.

(37)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 81.

(38)  GU L 277 del 14.10.1998, pag. 26; rettifica nella GU L 325 del 3.12.1998, pag. 23.

(39)  GU L 277 del 14.10.1998, pag. 36.

(40)  GU L 277 del 14.10.1998, pag. 44.

(41)  GU L 33 dell’8.12.1998, pag. 9.

(42)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 40.

(43)  GU L 108 del 27.4.1999, pag. 52.

(44)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 58.

(45)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 63.

(46)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 68.

(47)  GU L 315 del 9.12.1999, pag. 39.

(48)  GU L 26 del 2.2.2000, pag. 13.

(49)  GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26.

(50)  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 46.

(51)  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 52.

(52)  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 63.

(53)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 59.

(54)  GU L 221 del 17.8.2001, pag. 40.

(55)  GU L 221 del 17.8.2001, pag. 45.

(56)  GU L 221 del 17.8.2001, pag. 50.

(57)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 25.

(58)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 31.

(59)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 36.

(60)  GU L 163 del 21.6.2002, pag. 24.

(61)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 1.

(62)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 6.

(63)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 11.

(64)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 19.

(65)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 24.

(66)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 33.

(67)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 38.

(68)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 43.

(69)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 48.

(70)  GU L 110 del 3.5.2003, pag. 6.

(71)  GU L 210 del 20.8.2003, pag. 25.

(72)  GU L 210 del 20.8.2003, pag. 30.

(73)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 18.

(74)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 23.

(75)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 28.

(76)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 33.

(77)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 38.

(78)  GU L 8 del 14.1.2004, pag. 12.

(79)  GU L 8 del 14.1.2004, pag. 17.

(80)  GU L 8 del 14.1.2004, pag. 22.

(81)  GU L 8 del 14.1.2004, pag. 27.

(82)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 48.

(83)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 54.

(84)  GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 45.

(85)  GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 54.

(86)  GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 59.

(87)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 50.

(88)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 92.

(89)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 99.

(90)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 104.

(91)  GU L 166 dell’8.7.1993, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE.

(92)  GU L 312 del 6.12.1994, pag. 35.

(93)  GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/676/CE.

(94)  GU L 313 del 3.12.1996, pag. 38.

(95)  GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 38.

(96)  GU L 232 del 23.8.1997, pag. 9.

(97)  GU L 277 del 14.10.1998, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/819/CE.

(98)  GU L 114 del 13.5.2000, pag. 42.

(99)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 64.

(100)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 73.

(101)  GU L 163 del 21.6.2002, pag. 19.

(102)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 53.


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