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Document 32005R2164
Commission Regulation (EC) No 2164/2005 of 23 December 2005 reopening the fishery for Greenland halibut in NAFO zone 3LMNO by vessels flying the flag of Spain
Regolamento (CE) n. 2164/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , recante riapertura della pesca dell’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola
Regolamento (CE) n. 2164/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , recante riapertura della pesca dell’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola
GU L 342 del 24.12.2005, p. 71–71
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
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24.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/71 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2164/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante riapertura della pesca dell’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
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(2) |
Il 24 agosto 2005 la Spagna ha comunicato alla Commissione, in conformità all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2847/93, che avrebbe provvisoriamente chiuso la pesca dell’ippoglosso nero nelle acque della zona NAFO 3LMNO per le navi battenti la sua bandiera con effetto a decorrere dal 1o settembre 2005. |
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(3) |
Il 14 settembre 2005 la Commissione, in conformità all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2847/93 e all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1486/2005 relativo al divieto di pesca dell’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola (4). |
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(4) |
Secondo le nuove informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità spagnole, all’interno del contingente spagnolo per la zona NAFO 3LMNO è ancora disponibile un quantitativo di ippoglosso nero. Occorre quindi autorizzare la pesca dell’ippoglosso nero nelle acque suddette per i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna. |
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(5) |
Tale autorizzazione deve prendere effetto il 10 dicembre 2005, per permettere che il quantitativo di ippoglosso nero di cui trattasi sia pescato prima della fine dell’anno. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 1486/2005 è pertanto abrogato a decorrere dal 10 dicembre 2005. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1486/2005 è abrogato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).
(4) GU L 238 del 14.9.2005, pag. 5.