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Dokumentas 32005D0047

    2005/47/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato

    GU L 21 del 25.1.2005, p. 9—10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 159M del 13.6.2006, p. 66—67 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Dokumento teisinis statusas Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 03/08/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/47(1)/oj

    25.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 21/9


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2004

    che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato

    (2005/47/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I trattati di adesione firmati il 16 aprile 2003 sono entrati in vigore il 1o maggio 2004.

    (2)

    La relazione (1) preparata dalla Commissione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Repubblica del Sudafrica) (2) conclude che sono opportune talune modifiche a tale decisione, in particolare in vista dell'allargamento dell'Unione europea.

    (3)

    Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha concluso che il sostegno preadesione per la Turchia sarà finanziato a partire dal 2004 nel quadro della linea di bilancio «spese di preadesione».

    (4)

    Dall'adozione della decisione 2000/24/CE, l'esperienza fatta dalla BEI in un settore in evoluzione come quello delle garanzie per la protezione degli investimenti ha evidenziato la necessità di rivedere la gamma dei rischi politici coperti dalla garanzia comunitaria e dei rischi commerciali sostenuti dalla BEI.

    (5)

    In base al sistema di ripartizione del rischio, la garanzia di bilancio deve coprire, oltre ai rischi politici risultanti da non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici e disordini civili, anche i rischi di denegata giustizia in caso di violazione di taluni contratti da parte del governo o di altre autorità di un paese terzo.

    (6)

    In base al sistema di ripartizione del rischio, la BEI dovrebbe assicurare i rischi commerciali mediante garanzie non statali ottenute da terzi o mediante ogni altro titolo o garanzia collaterale, nonché facendo affidamento sulla solidità finanziaria del debitore, secondo i propri criteri abituali.

    (7)

    Conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3), le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l'iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR (ai prezzi del 1999) all'anno per la riserva per la garanzia dei prestiti.

    (8)

    Una stretta cooperazione tra la BEI e la Commissione dovrebbe garantire coerenza e sinergia con i programmi di cooperazione geografica dell'Unione europea e assicurare che le operazioni di prestito della BEI completino e rafforzino le politiche dell'Unione europea per dette regioni.

    (9)

    È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2000/24/CE del Consiglio,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La decisione 2000/24/CE è modificata come segue:

    1)

    L'articolo 1 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è modificato come segue:

    i)

    il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati e a sostegno dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi vicini dell'area sud-est, nei paesi terzi mediterranei, in America Latina ed Asia e nella Repubblica del Sudafrica.»;

    ii)

    al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal testo seguente:

    «Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 460 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente:

    Paesi vicini dell'area sud-est:

    9 185 milioni di EUR,

    Paesi terzi mediterranei:

    6 520 milioni di EUR,

    America Latina ed Asia:

    2 480 milioni di EUR,

    Repubblica del Sudafrica:

    825 milioni di EUR,

    Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:

    450 milioni di EUR;

    e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali.».

    b)

    Il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «—

    Paesi vicini dell'area sud-est: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, Turchia,»;

    ii)

    nel secondo trattino sono soppresse le parole «Cipro», «Malta» e «Turchia».

    2)

    All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

    «La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2006.».

    Articolo 2

    La presente decisione ha efficacia il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. VEERMAN


    (1)  COM(2003) 603.

    (2)  GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/778/CE (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

    (3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.


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