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Document 32002L0011

    Direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE

    GU L 53 del 23.2.2002, p. 20–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/11/oj

    32002L0011

    Direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0020 - 0027


    Direttiva 2002/11/CE del Consiglio

    del 14 febbraio 2002

    che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Nell'ambito del consolidamento del mercato interno e tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre modificare o abrogare alcune disposizioni della direttiva 68/193/CEE(4) per eliminare qualsiasi ostacolo agli scambi tale da impedire la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità. A tal fine occorre eliminare qualsiasi possibilità di deroga unilaterale degli Stati membri alle disposizioni della direttiva in questione.

    (2) È opportuno lasciare la possibilità, a determinate condizioni, di commercializzare materiale di moltiplicazione prodotto con nuovi metodi di produzione.

    (3) È opportuno che la Commissione possa fissare, con l'ausilio del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione.

    (4) Alla luce dell'esperienza maturata in altri settori relativamente alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, è opportuno organizzare, a determinate condizioni, esperimenti temporanei allo scopo di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della suddetta direttiva.

    (5) Tenuto conto dei progressi in campo scientifico e tecnico, è ormai possibile procedere a una modificazione genetica delle varietà della vite. È importante quindi che le varietà di vite geneticamente modificate siano ammesse solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e l'ambiente.

    (6) Occorre effettuare una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(5) quando i materiali di moltiplicazione delle varietà di vite sono costituiti da organismi geneticamente modificati. È necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che garantisca l'equivalenza della valutazione dei rischi e delle altre esigenze pertinenti, in particolare delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia, con quelle stabilite dalla direttiva 2001/18/CE. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento è opportuno che restino applicabili le disposizioni della direttiva 2001/18/CE.

    (7) Il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(6), include disposizioni relative ai prodotti e agli ingredienti alimentari geneticamente modificati. Al fine di determinare se una varietà di vite geneticamente modificata possa essere commercializzata e tutelare la salute pubblica, occorre accertarsi che sia stata valutata l'innocuità dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari.

    (8) Al fine di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, occorre che gli Stati membri possano prevedere un documento di accompagnamento dei lotti.

    (9) È auspicabile garantire la preservazione della diversità genetica. Occorre prevedere misure ad hoc di conservazione della biodiversità che garantiscano la conservazione delle varietà esistenti. La Commissione tiene conto non solo della nozione di varietà, ma anche di quella di genotipo e di clone.

    (10) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 68/193/CEE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

    (11) È opportuno abrogare la direttiva 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi(8),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue:

    1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

    A. Vite: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.

    AA. Varietà: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

    a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

    b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e

    c) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.

    AB. Clone: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.

    B. Materiali di moltiplicazione:

    i) Piante di vite:

    a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

    b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

    ii) Parti di piante di vite:

    a) sarmenti: tralci di un anno;

    b) tralci erbacei: tralci non lignificati;

    c) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

    d) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

    e) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.

    C. Vigneti di viti-madri: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.

    D. Vivai di viti: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

    DA. Materiali di moltiplicazione iniziali: i materiali di moltiplicazione:

    a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;

    b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;

    c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, tali allegati possono essere modificati al fine di stabilire condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione dei materiali di moltiplicazione iniziali;

    d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

    E. Materiali di moltiplicazione di base: i materiali di moltiplicazione:

    a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;

    b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

    c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e

    d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

    F. Materiali di moltiplicazione certificati: i materiali di moltiplicazione:

    a) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;

    b) destinati:

    - alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

    - alla produzione di uve;

    c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione certificati; e

    d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

    G. Materiali di moltiplicazione standard: i materiali di moltiplicazione:

    a) che presentano l'identità e la purezza della varietà;

    b) destinati:

    - alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

    - alla produzione di uve;

    c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e

    d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

    H. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono state adottate:

    a) dalle autorità di uno Stato; o

    b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o

    c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

    a condizione che le persone di cui alle lettere b) e c) non traggano un profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

    I. Commercializzazione

    La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

    Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:

    a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d'ispezione;

    b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.

    Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.";

    2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3

    1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:

    a) se sono stati ufficialmente certificati 'materiali di moltiplicazione iniziali', 'materiali di moltiplicazione di base' o 'materiali di moltiplicazione certificati' oppure, nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e

    b) se rispondono alle condizioni dell'allegato II.

    2. A titolo transitorio e fino al 1o gennaio 2005, gli Stati membri possono ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, in deroga al paragrafo 1, materiali di moltiplicazione della categoria standard destinati ad essere utilizzati come portinnesto e provenienti da viti madri già esistenti il 23 febbraio 2002.

    3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione:

    a) destinati a prove sperimentali o a scopi scientifici;

    b) per lavori di selezione;

    c) destinati a misure volte alla conservazione della diversità genetica.

    Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    Nel caso del materiale geneticamente modificato, l'autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per la valutazione dei rischi ambientali e per altri controlli cui si deve procedere in proposito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 5 ter bis.

    4. Per i materiali di moltiplicazione prodotti con tecniche di moltiplicazione in vitro possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le seguenti disposizioni:

    a) deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva;

    b) condizioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;

    c) denominazioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;

    d) condizioni in materia di garanzia di verifica, in primo luogo, dell'autenticità varietale.

    5. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione può prescrivere che i materiali di moltiplicazione, diversi dai materiali destinati ad essere impiegati come portinnesto, possono essere commercializzati a partire da date determinate soltanto se sono stati ufficialmente certificati come 'materiali di moltiplicazione iniziali', 'materiali di moltiplicazione di base' o 'materiali di moltiplicazione certificati':

    a) nell'intero territorio della Comunità, per quanto riguarda alcune varietà di vite, nella misura in cui il fabbisogno comunitario di tali varietà può essere soddisfatto tenendo conto della loro diversità genetica, eventualmente secondo un apposito programma, con materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati come 'materiali di moltiplicazione iniziali', 'materiali di moltiplicazione di base' o 'materiali di moltiplicazione certificati'; e

    b) per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione di varietà diverse da quelle di cui alla lettera a), se sono destinati a essere utilizzati nei territori degli Stati membri che, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, hanno prescritto che i materiali di moltiplicazione della categoria 'materiali standard' non possono più essere commercializzati.";

    3) all'articolo 4, è aggiunto il comma seguente: "Tale disposizione non si applica, nel caso di un innesto, ai materiali di moltiplicazione prodotti in un altro Stato membro o in un paese terzo, riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2.";

    4) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 5

    1. Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà. Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.

    2. Gli Stati membri provvedono a che le varietà che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammesse anche alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard sul loro territorio, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(9), per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varietà di vite.

    3. Ogni Stato membro redige inoltre, se del caso, un elenco dei cloni ammessi ufficialmente alla certificazione sul suo territorio.

    Gli Stati membri provvedono a che i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro siano ammessi anche alla certificazione sul loro territorio.";

    5) l'articolo 5 ter è sostituito dal testo seguente: "Articolo 5 ter

    1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità.

    Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.

    2. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.

    3. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.";

    6) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 5 ter bis

    1. Nel caso di una varietà di vite geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 2001/18/CE del Consiglio(10), l'ammissione è concessa soltanto se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

    2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi del paragrafo 1:

    a) si procede a una valutazione specifica dei rischi ambientali equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE, secondo i principi stabiliti nell'allegato II e in base alle informazioni precisate nell'allegato III della suddetta direttiva;

    b) le procedure volte a garantire una valutazione specifica dei rischi e delle altre esigenze pertinenti, in particolare delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2001/18/CE sono introdotte, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento, le varietà geneticamente modificate sono ammesse ai cataloghi nazionali solo dopo essere state ammesse alla commercializzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE;

    c) gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano più alle varietà di vite geneticamente modificate autorizzate ai sensi del regolamento di cui alla lettera b).

    3. Quando prodotti derivati da materiali di propagazione della vite sono destinati ad essere utilizzati come prodotti o ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(11), occorre accertare, preliminarmente all'accettazione della varietà di vite geneticamente modificata, che i prodotti o gli ingredienti alimentari da essa ottenuti:

    a) non presentino rischi per il consumatore;

    b) non inducano in errore il consumatore;

    c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari, alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

    Quando un prodotto derivato da una delle varietà di cui alla presente direttiva è destinato ad essere utilizzato come prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, la varietà è ammessa soltanto se il prodotto o l'ingrediente alimentare è già stato autorizzato ai sensi di questo regolamento.";

    7) l'articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente: "Articolo 5 quater

    Gli Stati membri provvedono a che le varietà e, se del caso, i cloni provenienti da altri Stati membri siano soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali.";

    8) all'articolo 5 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione in un catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione. Sulla base delle notifiche degli Stati membri, la Commissione pubblica un catalogo comune delle varietà.";

    9) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 5 septies

    Gli Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica.";

    10) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 5 octies

    1. Gli Stati membri prescrivono che le varietà ammesse nel catalogo o, eventualmente, i cloni ammessi siano mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice.

    2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà e, se del caso, del clone.

    3. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.

    4. Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri in questione si prestano assistenza amministrativa per quanto concerne il controllo.";

    11) l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 7

    Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione, durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazioni iniziali, i materiali di moltiplicazione di base e i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.";

    12) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il condizionamento, l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le disposizioni applicabili alla commercializzazione di piccoli quantitativi destinati all'utilizzatore finale e alla commercializzazione delle viti in vasi, casse o cartoni.";

    13) l'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 9

    Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura è conforme alle disposizioni del presente articolo. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale.";

    14) l'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10

    1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.

    2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

    3. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono prevedere che ciascuna fornitura di materiale prodotto nel loro territorio sia accompagnato anche da un documento uniforme sul quale figurino le seguenti indicazioni: natura della merce, varietà e, se del caso, clone, categoria, quantità, mittente e destinatario. Le condizioni da prevedere riguardo a tale documento di accompagnamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva.

    4. L'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 può includere altresì i documenti di accompagnamento fitosanitari di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione(12) che stabilisce un'informazione dei passaporti delle piante. Tuttavia, tutte le condizioni applicabili all'etichettatura ufficiale e ai passaporti delle piante sono definite e devono essere riconosciute come equivalenti.

    5. Gli Stati membri prevedono che le etichette ufficiali debbano essere conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno e debbano essere tenute a disposizione del servizio ufficiale di controllo.

    6. Entro il 23 febbraio 2004 la Commissione redige una relazione, eventualmente corredata di proposte, sulla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in particolare sull'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento previsti dagli Stati membri.";

    15) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 10 bis

    Nel caso di materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualsiasi etichetta apposta sul lotto di materiali di moltiplicazione e qualsiasi documento che l'accompagna in virtù delle disposizioni della presente direttiva, ufficiale o no, indica chiaramente che la varietà in questione è stata geneticamente modificata e specifica il nome degli organismi geneticamente modificati.";

    16) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Fatta salva la libera circolazione dei materiali nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un paese terzo, vengano fornite al servizio competente le indicazioni seguenti:

    a) specie (designazione botanica);

    b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che ai nesti;

    c) categoria;

    d) natura del materiale di moltiplicazione;

    e) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

    f) paese di spedizione, se diverso dal paese di produzione;

    g) importatore;

    h) quantità di materiali.

    Possono essere fissate le modalità in base alle quali devono essere fornite tali indicazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.";

    17) l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 12

    Gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione commercializzati ai sensi della presente direttiva, in virtù di misure obbligatorie o facoltative, siano sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.";

    18) l'articolo 12 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 12 bis

    Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni della vite che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione nel loro territorio per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.";

    19) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione nella Comunità che non possono essere superate altrimenti, si può decidere che, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione su tutto il territorio comunitario dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà.";

    20) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 14 bis

    Al fine di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della presente direttiva, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, che siano organizzati a condizioni specifiche esperimenti temporanei a livello comunitario.";

    21) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. a) Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce se i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi offrano, per quanto concerne le loro condizioni di ammissione e le disposizioni adottate per assicurarne la produzione ai fini della loro commercializzazione, le medesime garanzie dei materiali che sono prodotti nella Comunità e se soddisfino i requisiti della presente direttiva.

    b) Inoltre, il Consiglio stabilisce altresì quali materiali e quali categorie di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite possano essere ammessi alla commercializzazione nel territorio della Comunità ai sensi della lettera a).

    c) In attesa della decisione del Consiglio di cui alla lettera a) e fatta salva la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(13), gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare decisioni di tale tipo secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva. Nel far ciò essi provvedono affinché i materiali da importare offrano garanzie equivalenti sotto tutti gli aspetti a quelle dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nella Comunità ai sensi della presente direttiva. Detti materiali importati devono, in particolare, essere accompagnati da un documento in cui figurino le indicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva.";

    22) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 16 bis

    Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle materie di cui alle disposizioni elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2:

    - articolo 2, paragrafo 1, lettera DA c); articolo 3, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 2; articolo 9; articolo 11, paragrafo 2; articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 2, lettera c).

    Articolo 16 ter

    Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle materie di cui alle disposizioni elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 3:

    - articolo 2, paragrafo 1, lettera I; articolo 3, paragrafo 5; articolo 10, paragrafo 3 e articolo 14 bis.";

    23) l'articolo 17 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 17

    1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali (in seguito denominato: il 'comitato').

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(14).

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.";

    24) i riferimenti all'articolo 17 di cui all'articolo 5 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 16 e agli articoli 17 bis e 18 bis sono intesi come riferimenti all'articolo 17, paragrafo 2.

    Articolo 2

    È abrogata la direttiva 74/649/CEE.

    Articolo 3

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. del Castillo

    (1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 77.

    (2) GU C 197 del 12.7.2001, pag. 24.

    (3) GU C 268 del 19.9.2000, pag. 42.

    (4) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    (5) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

    (6) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

    (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (8) GU L 352 del 28.12.1974, pag. 45.

    (9) GU L 179 del 17.7.1999, pag. 1.

    (10) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

    (11) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

    (12) GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

    (13) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (14) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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