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Document 31989D0004

89/4/CEE: Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 relativa al Comitato per la pesca

GU L 5 del 7.1.1989, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/4(1)/oj

31989D0004

89/4/CEE: Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 relativa al Comitato per la pesca

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 07/01/1989 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0124
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0124


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

relativa al Comitato per la pesca

(89/4/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione 71/128/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1971 (1), il cui testo è stato sostituito dalla decisione 73/429/CEE (2), è stato istituito un Comitato consultivo nel settore della pesca;

considerando che, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità si è ritenuto opportuno modificare la ripartizione dei seggi nell'ambito di detto Comitato;

considerando che occorre però adattare il testo della decisione di cui sopra in alcuni punti di minore importanza; che, per maggiore chiarezza, conviene procedere ad una rielaborazione completa di tale testo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo della decisione 73/429/CEE relativa al Comitato consultivo per la pesca è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo per la pesca, in appresso denominato "Comitato".

2. Il Comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori e cooperative del settore della pesca, organismi di credito esercenti un'attività nel settore, commercianti di prodotti della pesca, industrie della pesca, lavoratori del settore, consumatori.

Articolo 2

1. Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su dei problemi relativi ai regolamenti della politica comune della pesca e, in particolare, sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti, nonché su tutti i problemi sociali nel settore della pesca, salvo quelli riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori del settore nella loro veste di parti sociali.

2. Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di quarantacinque membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- ventuno ai produttori della pesca,

- tre alle cooperative per i prodotti della pesca,

- uno alla banche commerciali per le attività marittime,

- due agli istituti specializzati di credito a carattere cooperativo,

- cinque ai commercianti di prodotti della pesca,

- cinque alle industrie dei prodotti della pesca,

- cinque alle lavoratori del settore della pesca,

- tre ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del Comitato consultivo dei consumatori.

Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del Comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro può essere altresì soppresso, se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito.

In tal caso, si provvede alla sua sostituzione, per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Il Comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Alla stessa maggioranza dei voti, il Comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nell'ambito del Comitato.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato.

Articolo 6

A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato della categoria stessa ad assistere alle riunioni del Comitato. Allo stesso modo, il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno; gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 8

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere del Comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 21 dicembre 1988.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 18.

(2) GU n. L 355 del 24. 12. 1973, pag. 61.

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