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Document 62021CA0278

Causa C-278/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Dansk Akvakultur che agisce per conto dell'AquaPri A/S / Miljø- og Fødevareklagenævnet (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 3 – Valutazione di un progetto che può avere incidenze su un sito protetto – Obbligo di valutazione – Prosecuzione dell’attività economica di un impianto già autorizzato in fase di progetto, a condizioni invariate, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa a seguito di una valutazione incompleta)

GU C 7 del 9.1.2023, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Dansk Akvakultur che agisce per conto dell'AquaPri A/S / Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Causa C-278/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafo 3 - Valutazione di un progetto che può avere incidenze su un sito protetto - Obbligo di valutazione - Prosecuzione dell’attività economica di un impianto già autorizzato in fase di progetto, a condizioni invariate, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa a seguito di una valutazione incompleta)

(2023/C 7/08)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Dansk Akvakultur che agisce per conto dell'AquaPri A/S

Convenuta: Miljø- og Fødevareklagenævnet

con l’intervento di: Landbrug & Fødevarer

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,

deve essere interpretato nel senso che:

la prosecuzione, a condizioni invariate, dell’attività di un impianto già autorizzato in fase di progetto non deve, in linea di principio, essere soggetta all’obbligo di valutazione previsto a tale disposizione. Tuttavia, nel caso in cui, da un lato, la valutazione che ha preceduto tale autorizzazione abbia riguardato unicamente l’incidenza di tale progetto considerato singolarmente, a prescindere dalla sua combinazione con altri progetti, e, dall’altro, detta autorizzazione subordini tale prosecuzione all’ottenimento di una nuova autorizzazione prevista dal diritto interno, quest’ultima deve essere preceduta da una nuova valutazione conforme ai requisiti di detta disposizione.

2)

L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43

deve essere interpretato nel senso che:

per determinare se sia necessario subordinare la prosecuzione dell’attività di un impianto che sia già stato autorizzato in fase di progetto in esito a una valutazione non conforme ai requisiti di tale disposizione, a una nuova valutazione conforme a tali requisiti e, in caso affermativo, per effettuare tale nuova valutazione, si deve tener conto delle valutazioni effettuate nel frattempo, come quelle che hanno preceduto l’adozione di un piano nazionale di gestione del bacino idrografico e di un piano Natura 2000 relativi, segnatamente, alla zona in cui si trova il sito sul quale tale attività può avere incidenze, qualora dette valutazioni precedenti siano pertinenti e qualora le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano complete, precise e definitive.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


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