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Document 62021CN0003

Causa C-3/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 4 gennaio 2021 — FS / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

GU C 138 del 19.4.2021, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 4 gennaio 2021 — FS / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

(Causa C-3/21)

(2021/C 138/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: FS

Resistenti: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «domanda» di cui all’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 (1) comprenda la situazione in cui sia in corso la percezione di una prestazione periodica proveniente da un primo Stato membro (laddove, correttamente, tale prestazione sia erogabile da parte di un secondo Stato membro) ogni volta che tale prestazione è erogata, anche dopo la richiesta originaria e la decisione originaria del primo Stato membro di concedere la prestazione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, allora, qualora una domanda di previdenza sociale sia erroneamente presentata a uno Stato membro d’origine, mentre avrebbe dovuto essere presentata a un secondo Stato membro, se l’obbligo del secondo Stato membro ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 (in particolare, l’obbligo di considerare ricevibile nel secondo Stato membro una domanda presentata allo Stato membro di origine) debba essere interpretato come del tutto indipendente dall’obbligo della richiedente di fornire informazioni corrette sul suo luogo di residenza, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, in modo tale che una domanda erroneamente presentata allo Stato membro d’origine debba essere accettata in quanto ricevibile dal secondo Stato membro ai fini dell’articolo 81, nonostante la mancata comunicazione da parte della richiedente di informazioni corrette sul suo luogo di residenza ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 4, entro il termine per presentare la domanda prescritto dalla legge del secondo Stato membro.

3)

Se il principio generale di effettività previsto dal diritto dell’Unione abbia come conseguenza che l’accesso ai diritti conferiti dal diritto dell’Unione sia reso inefficace, in circostanze come quelle di cui al presente procedimento (in particolare, in circostanze in cui la cittadina dell’Unione che esercita i diritti di libera circolazione viola l’obbligo di cui all’articolo 76, paragrafo 4, di comunicare alle autorità di previdenza sociale dello Stato membro di origine il cambiamento del suo paese di residenza), da un requisito previsto dal diritto nazionale nello Stato membro in cui il diritto di libera circolazione è esercitato, ai sensi del quale, al fine di ottenere la retroattività di una domanda di assegni familiari, un cittadino dell’Unione deve chiedere tale prestazione nel secondo Stato membro entro un termine di dodici mesi prescritto dal diritto interno di quest’ultimo Stato membro.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


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