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Document 62019CA0712

Causa C-712/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía [Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità – Imposta che grava sui depositi di clienti detenuti dagli istituti di credito – Detrazioni fiscali concesse unicamente agli istituti aventi la loro sede sociale o loro agenzie nel territorio della comunità autonoma dell’Andalusia – Detrazioni fiscali concesse unicamente per investimenti relativi a progetti realizzati in tale comunità autonoma – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Divieto di riscuotere altre imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari – Nozione di «imposta sul volume d’affari» – Caratteristiche essenziali dell’IVA – Insussistenza]

GU C 138 del 19.4.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía

(Causa C-712/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità - Imposta che grava sui depositi di clienti detenuti dagli istituti di credito - Detrazioni fiscali concesse unicamente agli istituti aventi la loro sede sociale o loro agenzie nel territorio della comunità autonoma dell’Andalusia - Detrazioni fiscali concesse unicamente per investimenti relativi a progetti realizzati in tale comunità autonoma - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 401 - Divieto di riscuotere altre imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari - Nozione di «imposta sul volume d’affari» - Caratteristiche essenziali dell’IVA - Insussistenza)

(2021/C 138/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Novo Banco SA

Convenuta: Junta de Andalucía

Dispositivo

1)

La libertà di stabilimento sancita all’articolo 49 TFUE deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda detrazioni applicate sull’importo lordo di un’imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro,

essa osta a una detrazione di EUR 200 000 applicata sull’importo lordo di tale imposta a favore degli istituti di credito la cui sede sociale è situata nel territorio di tale regione;

essa non osta a detrazioni, applicate sull’importo lordo di detta imposta, pari a EUR 5 000 per agenzia stabilita nel territorio della suddetta regione, ove quest’ultimo importo è aumentato a EUR 7 500 per ogni agenzia situata in un comune con meno di 2 000 abitanti, a meno che tali detrazioni non comportino, di fatto, una discriminazione ingiustificata fondata sul luogo in cui hanno sede gli istituti di credito interessati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un’imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro, esso osta a detrazioni dall’importo lordo di tale imposta pari ai crediti, ai prestiti e agli investimenti destinati a progetti realizzati in detta regione se tali detrazioni perseguono un obiettivo di natura puramente economica.

2)

L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta dovuta dagli istituti di credito a motivo della detenzione di depositi di clienti, la cui base imponibile corrisponde alla media aritmetica del saldo trimestrale di tali depositi e che non può essere trasferita dal contribuente su terzi.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019.


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