This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52018AP0472
Amendments adopted by the European Parliament on 29 November 2018 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders (COM(2017)0571 — C8-0326/2017 — 2017/0245(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017)0571 — C8-0326/2017 — 2017/0245(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017)0571 — C8-0326/2017 — 2017/0245(COD))
GU C 363 del 28.10.2020, p. 385–409
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 363/385 |
P8_TA(2018)0472
Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017)0571 — C8-0326/2017 — 2017/0245(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 363/44)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni . L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave. |
1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato come misura di extrema ratio . L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 27 bis, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 27 bis, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente. |
soppresso |
Emendamenti 22 e 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 26 e secondo la procedura di cui all'articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili corrispondenti alla durata prevedibile della minaccia grave e non superiori a sei mesi. |
soppresso |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a un anno. |
soppresso |
Nei casi eccezionali di cui all'articolo 27 bis, la durata totale può essere ulteriormente prolungata per un massimo di due anni, in conformità di tale articolo. |
|
Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 29, tale durata totale può essere prolungata per un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di tale articolo. |
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 26
Testo in vigore |
Emendamento |
||||||
|
|
||||||
Articolo 26 |
«Articolo 26 |
||||||
Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne |
Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne |
||||||
Qualora uno Stato membro decida , come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare tale ripristino ai sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, paragrafo 1 , esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni : |
Prima di decidere , come misura di extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o di prorogare tale ripristino temporaneo , uno Stato membro valuta : |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera a) del primo comma, che il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non sia idoneo a rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, esso non ripristina il controllo alle frontiere interne. |
||||||
|
Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera b) del primo comma, che misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, esso non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne e adotta le altre misure di cui trattasi. |
||||||
|
Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera c) del primo comma, che il ripristino proposto del controllo alle frontiere interne non sia proporzionato alla minaccia, esso non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne.» |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto -i (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — titolo
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25 |
«Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di avvenimenti prevedibili che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna» |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto -i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto -i ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
1. Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25, lo notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni: |
«1. Ai fini del paragrafo - 1, lo Stato membro interessato presenta una notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:» |
Emendamenti 28 e 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto i
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera aa
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
soppresso |
||||
|
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto ii
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto iii
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 1 — ultima frase
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, anche sulla cooperazione con gli Stati membri colpiti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, così come informazioni supplementari necessarie per valutare se si tratti di una misura di extrema ratio. |
Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, anche sulla cooperazione con gli Stati membri colpiti dal previsto ripristino o dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, così come informazioni supplementari necessarie per valutare se si tratti di una misura di extrema ratio. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto iii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto iii ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||||||
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto iii quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
2. L'informazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi del detto paragrafo . |
«2. L'informazione di cui ai paragrafi 1 e 1 ter è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi dei suddetti paragrafi.» |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto iii quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
3. Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione. |
«3. Gli Stati membri che presentano una notifica possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, classificare tutte le informazioni o parti delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 ter . Tale classificazione non preclude l'accesso alle informazioni, attraverso canali appropriati e sicuri di cooperazione di polizia, degli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, né preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.» |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE. |
A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora la Commissione nutra preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o qualora ritenga opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine. |
Qualora , sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la Commissione nutra preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o qualora ritenga opportuna una consultazione su un determinato aspetto della notifica, emette senza indugio un parere a tal fine. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se il controllo di frontiera alle frontiere interne è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la Commissione emette un parere. |
soppresso |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 — punto v
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni condotte dalla Commissione . Se necessario, le consultazioni includono riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e le agenzie competenti. Sono esaminati la proporzionalità delle misure previste, la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, così come il modo di garantire l'attuazione della reciproca cooperazione fra gli Stati membri . Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in massima considerazione i risultati di tali consultazioni quando procede a tali controlli. |
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 ter ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni. Le consultazioni includono: |
||
|
|
||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di un anno |
Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di sei mesi |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In casi eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo 25 , paragrafo 4, prima frase , e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo. |
1. In circostanze eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo 27 , paragrafo 1 bis , e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al più tardi sei settimane prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 25 , paragrafo 4, prima frase , lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene le informazioni richieste all'articolo 27, paragrafo 1 , lettere da a) a e) . I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione. |
2. Al più tardi tre settimane prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 27 , paragrafo 1 bis , lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 27 , paragrafi 1 e 1 ter . I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione emette un parere. |
3. La Commissione emette un parere sulla questione se la proroga proposta soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sulla necessità e proporzionalità della proroga proposta . Prima che la Commissione emetta il parere, gli Stati membri interessati possono formulare osservazioni al riguardo. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il Consiglio, tenendo debito conto del parere della Commissione, può raccomandare allo Stato membro di decidere di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1 , lettere da a) a e ). Se del caso, definisce le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati. |
4. Una volta tenuto conto del parere della Commissione, il Consiglio può raccomandare allo Stato membro interessato, come extrema ratio, di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 1 ter, e stabilisce le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati. |
Emendamenti 45 e 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 — paragrafo 4
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
4. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi. |
«4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi.» |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 29 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 29 — paragrafo 5
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 25 , 27 e 28. |
«5. Il presente articolo fa salve le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 27 , 27 bis e 28. Tuttavia, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o delle relative proroghe, a norma del presente articolo non può essere prorogata in virtù di, o in combinazione con, le misure adottate a norma degli articoli 27, 27 bis o 28.» |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 1 bis Il presente regolamento si applica alle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 27 del codice frontiere Schengen a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Nel calcolo della durata di cui all'articolo 28, paragrafo 4, si tiene conto dei periodi di notifica pendente per il ripristino o il prolungamento del controllo di frontiera alle frontiere interne trascorsi prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0356/2018).
(8) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
(9) C(2017)3349 final del 12.5.2017.
(8) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
(9) C(2017)3349 final del 12.5.2017.