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Document 62019TN0241

Causa T-241/19: Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Spagna/Commissione

GU C 187 del 3.6.2019, pp. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/86


Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Spagna/Commissione

(Causa T-241/19)

(2019/C 187/93)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 19 dicembre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA 34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, basato sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per erronea applicazione del criterio della selettività territoriale

Al riguardo, il ricorrente afferma che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione disponeva di dati e di elementi che attestavano l’esistenza di un aiuto di Stato selettivo dal punto di vista territoriale, il che avrebbe dovuto indurla a dubitare della portata selettiva dell’aiuto. Limitandosi al criterio della selettività materiale, la Commissione è giunta a conclusioni errate, dato che esiste o può esistere un aiuto superiore a quello effettivamente identificato nella decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, basato sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, in quanto la decisione impugnata è un atto formalmente privo di motivazione e di adeguata valutazione in termini di selettività

Al riguardo, il ricorrente afferma che la Commissione non fornisce le ragioni del suo mancato accoglimento degli argomenti sulla selettività territoriale addotti dal Regno di Spagna nel corso del procedimento. La decisione impugnata è un atto materialmente privo di motivazione, a causa dell’erronea interpretazione della sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, governo di Gibilterra/Commissione, T-211/04 e T-215/04, EU:T:2008:595. Poiché la Corte di giustizia ha annullato questa sentenza (sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/governo di Gibilterra e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), il criterio di cui alla decisione 2005/261/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, è stato ripristinato senza che tale modifica del criterio fosse motivata.


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