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Document 62018CA0275

Causa C-275/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 131 e articolo 146, paragrafo 1, lettera a) — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’Unione europea — Condizione per l’esenzione prevista dal diritto nazionale — Vincolo di beni a un determinato regime doganale — Prova del vincolo al regime dell’esportazione)

GU C 187 del 3.6.2019, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/29


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-275/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 131 e articolo 146, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’Unione europea - Condizione per l’esenzione prevista dal diritto nazionale - Vincolo di beni a un determinato regime doganale - Prova del vincolo al regime dell’esportazione)

(2019/C 187/33)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Milan Vinš

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

Dispositivo

L’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l’articolo 131 della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione legislativa nazionale subordini l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista per beni destinati a essere esportati fuori dell’Unione europea alla condizione che tali beni siano stati vincolati al regime doganale dell’esportazione, in una situazione nella quale è dimostrato che le condizioni sostanziali dell’esenzione, tra cui in particolare quella che richiede l’uscita effettiva dal territorio dell’Unione dei beni interessati, sono soddisfatte.


(1)  GU C 221 del 25.6.2018.


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