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Document 62017CA0427

Causa C-427/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) 28 marzo 2019 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Circostanze eccezionali — Tecniche migliori che non comportino costi eccessivi — Principio di proporzionalità dei costi — Onere della prova — Mezzi probatori)

GU C 187 del 3.6.2019, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/14


Sentenza della Corte (Decima Sezione) 28 marzo 2019 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-427/17) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane - Circostanze eccezionali - Tecniche migliori che non comportino costi eccessivi - Principio di proporzionalità dei costi - Onere della prova - Mezzi probatori)

(2019/C 187/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: J J. Quaney, M. Browne e M. A. Joyce, agenti, assististi da S. Kingston, BL, da C. Toland, SC, e da B. Murray, SC)

Dispositivo

1)

L’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono:

in forza dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, e dell’allegato I, sezione A, e della nota a piè di pagina 1, di tale direttiva, come modificata, non avendo garantito che le acque raccolte in una rete fognaria combinata in cui confluiscono le acque reflue urbane e le acque piovane fossero conservate e convogliate verso un sistema di trattamento, conformemente ai requisiti di tale direttiva, come modificata, per quanto riguarda gli agglomerati di Athlone, Cork City, Enniscorthy ad eccezione del townland di Killagoley, Fermoy, Mallow, Midleton, Ringaskiddy e Roscommon Town;

in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e/o 3, della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, in combinato disposto con l’articolo 10 e l’allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata, non avendo predisposto un trattamento secondario o un trattamento equivalente per quanto riguarda gli agglomerati di Arklow, Athlone, Ballybofey/Stranorlar, Cobh, Cork City, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Killybegs, Mallow, Midleton, Passage/Monkstown, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Shannon Town, Tubbercurry e Youghal;

in forza dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, in combinato disposto con l’articolo 10 e l’allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata, non avendo garantito che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie degli agglomerati di Athlone, Cork City, Dundalk, Enniscorthy ad eccezione del townland di Killagoley, Fermoy, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Navan, Nenagh, Portarlington, Ringsend, Roscrea e Tralee fossero sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all’articolo 4 di tale direttiva, come modificata, in conformità alle prescrizioni dell’allegato I, sezione B, della medesima direttiva, come modificata, e

in forza dell’articolo 12 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, non avendo garantito che lo smaltimento di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Arklow e di Castlebridge fosse preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 293 del 4.9.2017.


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