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Document 62018CN0513

    Causa C-513/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) il 3 agosto 2018 — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

    GU C 436 del 3.12.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 436/16


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) il 3 agosto 2018 — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

    (Causa C-513/18)

    (2018/C 436/21)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Autoservizi Giordano società cooperativa

    Convenuta: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’art. 7 della direttiva no 2003/96/CE (1) deve essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito di applicazione tutte le imprese ed i soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore del trasporto di persone con autobus, ivi compreso il noleggio autobus con conducente e se tale disposizione osta alla normativa interna di attuazione della direttiva, nella parte in cui non include fra i soggetti che utilizzano gasolio per uso commerciale anche gli esercenti l’attività di noleggio autobus con conducente.

    2)

    Se la discrezionalità riconosciuta agli Stati, alla quale fa riferimento il par. 2 dell’art. 7 direttiva no 2003/96/CE («Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l’aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1o gennaio 2003») rende non immediatamente efficace e incondizionata la previsione che ingloba nel gasolio per uso commerciale quello destinato al «trasporto occasionale di persone».

    3)

    Se l’art. 7 della direttiva no 2003/96/CE, dal punto di vista del suo contenuto sia, da un lato, sufficientemente preciso e, dall’altro, incondizionato da poter essere fatto valere direttamente da un singolo nei confronti delle autorità dello Stato membro in causa.


    (1)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).


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