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Document 62016TA0240

Causa T-240/16: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Klyuyev/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Base giuridica — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di proprietà — Diritto alla reputazione — Eccezione di illegittimità»)

GU C 301 del 27.8.2018, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/26


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-240/16) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione - Eccezione di illegittimità»))

(2018/C 301/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson e T. Garner, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Andriy Klyuyev è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto riguarda la domanda di annullamento parziale della decisione 2017/381 e del regolamento di esecuzione 2017/374, formulata nella memoria di adattamento.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


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