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Dokument 62018CN0089
Case C-89/18: Request for a preliminary ruling from the Østre Landsret (Denmark) lodged on 8 February 2018 — A v Udlændinge- og Integrationsministeriet
Causa C-89/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) l’8 febbraio 2018 — A / Udlændinge- og Integrationsministeriet
Causa C-89/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) l’8 febbraio 2018 — A / Udlændinge- og Integrationsministeriet
GU C 142 del 23.4.2018, s. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) l’8 febbraio 2018 — A / Udlændinge- og Integrationsministeriet
(Causa C-89/18)
(2018/C 142/44)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: A
Resistente: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Nel caso in cui siano state introdotte «nuove restrizioni» al ricongiungimento familiare fra coniugi, contrarie prima facie alla clausola di «standstill» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 (la decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo del 12 settembre 1963 fra la Comunità economica europea e la Turchia, che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia), e le suddette restrizioni siano giustificate sulla base di considerazioni di «integrazione riuscita», riconosciute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella propria sentenza del 12 aprile 2016 nella causa C-561/14 (1), Genc, v. anche sentenza del 10 luglio 2014 nella causa C-138/13 (2), Dogan, EU:C:2014:2066, se una norma quale l’articolo 9, paragrafo 7, della legge danese sugli stranieri (Udlændingeloven) — in base alla quale una delle condizioni generali per il ricongiungimento familiare fra un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno in Danimarca e il coniuge della suddetta persona è che il legame della coppia con la Danimarca sia più forte di quello con la Turchia — possa essere considerata «giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, (…) idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non [eccedente] quanto necessario per ottenerlo». |
2) |
Qualora sia data risposta affermativa alla prima questione, nel senso che il requisito del legame sia considerato in generale idoneo a garantire il raggiungimento dell’obiettivo di integrazione, se sia possibile, senza violare il criterio della restrizione e il requisito della proporzionalità:
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(1) Sentenza del 12 aprile 2016, ECLI:EU:C:2016:247.
(2) Sentenza del 10 luglio 2014, ECLI:EU:C:2014:2066.